L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, Suppl Ord.).
TITOLO
I.
TRATTAMENTO
PENITENZIARIO.
CAPO
I.
PRINCIPI
DIRETTIVI.
1.
(Trattamento e rieducazione). Il tratta-
mento
penitenziario deve essere conforme ad
umanit…
e deve assicurare il rispetto della di-
gnit…
della persona.
Il
trattamento Š improntato ad assoluta im-
parzialit…,
senza discriminazioni in ordine a
nazionalit…,
razza e condizioni economiche e
sociali,
a opinioni politiche e a credenze reli-
glose.
Negli
istituti devono essere mantenuti l'ordi-
ne
e la disciplina. Non possono essere adottate
restrizioni
non giustificabili con le esigenze
predette
o, nei confronti degli imputati, non
indispensabili
a fini giudiziari.
I
detenuti e gli internati sono chiamati o in-
dicati
con il loro nome.
Il
trattamento degli imputati deve essere ri-
gorosamente
informato al principio che essi
non
sono considerati colpevoli sino alla con-
danna
definitiva.
Nei
confronti dei condannati e degli interna-
ti
deve essere attuato un trattamento rieducati-
vo
che tenda, anche attraverso i contatti con
l'ambiente
esterno, al reinserimento sociale
degli
stessi. Il trattamento Š attuato secondo
un
criterio di individualizzazione in rapporto
alle
specifiche condizioni dei soggetti.
2. (Spese per I'esecuzione delle pene e delle
misure
di sicurezza detentive). Le spese per l'e-
secuzione
delle pene e delle misure di sicurez-
za
detentive sono a carico dello Stato.
Il
rimborso delle spese di mantenimento da
parte
dei condannati si effettua ai termini degli
articoli
145,188, 189 e 191 del codice penale e
274
del codice di procedura penale.
Il
rimborso delle spese di mantenimento da
parte
degli internati si effettua mediante pre-
lievo
di una quota della remunerazione a nor-
ma
del penultimo capoverso dell'articolo 213
del
codice penale, owero per effetto della di-
sposizione
sul rimborso delle spese di spedali-
t…,
richiamata nell'ultima parte dell'articolo
213
del codice penale.
Sono
spese di mantenimento quelle concer-
nenti
gli alimenti ed il corredo.
Il
rimborso delle spese di mantenimento ha
luogo
per una quota non superiore ai due terzi
del
costo reale. Il Ministro per la grazia e giu-
stizia,
al principio di ogni esercizio finanziario,
determina,
sentito il Ministro per il tesoro, la
quota
media di mantenimento dei detenuti in
tutti
gli stabilimenti della Repubblica.
3.
(Parit… di condizioni fra detenuti e gli in-
ternati).
Negli istituti penitenziari Š assicurata
ai
detenuti ed agli internati parit… di condizioni
di
vita. In particolare il regolamento stabilisce
limitazioni
in ordine all'ammontare del peculio
disponibile
e dei beni provenienti dall'esterno.
4.
(l~sercizio dei diritti dei detenuti e degli
internati).
I detenuti e gli internati esercitano
personalmente
i diritti loro derivanti dalla pre-
sente
legge anche se si trovano in stato di inter-
dizione
legale.
CAPO
II.
CONDIZIONI
GENERALI.
5.
(Caratteristiche degli edifici penitenziari).
Gli
istituti penitenZiari devono essere realizza-
ORlllNAMFNTn I~I~NITFN7~
ti
in modo tale da accogliere un numero non
elevato
di detenuti o internati.
Gli
edifici penitenziari devono essere dotati,
oltre
che di locali per le esigenze di vita indivi-
duale,
anche di locali per lo svolgimento di
attivit…
in comune.
6.
(Locali di soggiorno e di pernottamento).
I
locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e
degli
internati devono essere di ampiezza suffi-
ciente,
illuminati con luce naturale e artificiale
in
modo da permettere il lavoro e la lettura;
aerati,
riscaldati ove le condizioni climatiche lo
esigono,
e dotati di servizi igienici riservati
decenti
e di tipo razionale. I detti locali devo-
no
essere tenuti in buono stato di conservazio-
ne
e di pulizia.
I
locali destinati al pernottamento consisto-
no
in camere dotate di uno o pi— posti.
Particolare
cura Š impiegata nella scelta di
quei
soggetti che sono collocati in camere a pi—
posti.
Agli
imputati deve essere garantito il per-
nottamento
in camere ad un posto a meno che
la
situazione particolare dell'istituto non lo
consenta.
Ciascun
detenuto e internato dispone di
adeguato
corredo per il proprio letto.
7.
(Vestiario e corredo). Ciascun soggetto Š
fornito
di biancheria, di vestiario e di effetti di
uso
in quantit… sufficiente, in buono stato di
conservazione
e di pulizia e tali da assicurare la
soddisfazione
delle normali esigenze di vita.
L'abito
Š di tessuto a tinta unita e di foggia
decorosa.
E concesso l'abito di lavoro quando
Š
reso necessario dall'attivit… svolta.
Gli
imputati e i condannati a pena detentiva
inferiore
ad un anno possono indossare abiti di
loro
propriet…, purchŠ puliti e convenienti.
L'abito
fornito agli imputati deve essere co-
munque
diverso da quello dei condannati e de-
gli
internati.
I
detenuti e gli internati possono essere am-
messi
a far uso di corredo di loro propriet… e di
oggetti
che abbiano particolare valore morale
o
affettivo.
8.
(Igiene personale). E assicurato ai dete-
nuti
e agli internati l'uso adeguato e sufficiente
di
lavabi e di bagni o docce, nonchŠ degli altri
oggetti
necessari alla cura e alla pulizia della
persona.
In
ciascun istituto sono organizzati i servizi
per
il periodico taglio dei capelli e la rasatura
della
barba. Pu• essere consentito l'uso di ra-
soio
elettrico personale.
Il
taglio di capelli e della barba pu• essere
imposto
soltanto per particolari ragioni igieni-
co-sanitarie.
9.
(Alimentazione). Ai detenuti e agli inter-
nati
Š assicurata un'alimentazione sana e suffi-
ciente,
adeguata all'et…, al sesso, allo stato di
salute,
al lavoro, alla stagione, al clima.
Il
vitto Š somministrato, di regola, in locali
all'uopo
destinati.
I
detenuti e gli internati devono avere sem-
pre
a disposizione acqua potabile.
La
quantit… e la qualit… del vitto giornaliero
sono
determinate da apposite tabelle approva-
te
con decreto ministeriale.
Il
servizio di vettovagliamento Š di regola
gestito
direttamente dall'amministrazione pe-
nitenziaria.
Una
rappresentanta dei detenuti o degli in-
ternati
designata mensilmente per sorteggio,
controlla
l'applicazione delle tabelle e la pre-
parazione
del vitto.
Ai
detenuti e agli internati Š consentito l'ac-
quisto,
a proprie spese, di generi alimentari e
di
conforto, entro i limiti fissati dal regolamen-
to
La vendita dei generi alimentari o di con-
forto
deve essere affidata di regola a spacci
gestiti
direttamente dall'amministrazione car-
ceraria
o da imprese che esercitano la vendita
a
prezzi controllati dall'autorit… comunale. I
prezzi
non possono essere superiori a quelli
comunemente
praticati nel luogo in cui Š sito
l'istituto.
La rappresentanza indicata nel pre-
cedente
comma, integrata da un delegato del
direttore,
scelto tra il personale civile dell'isti-
tuto,
controlla qualit… e prezzi dei generi ven-
duti
nell'istituto.
10.
(Permanenza all'aperto). Ai soggetti
che
non prestano lavoro all'aperto Š consentito
di
permanere almeno per due ore al giorno
all'aria
aperta. Tale periodo di tempo pu• es-
sere
ridotto a non meno di un'ora al giorno
soltanto
per motivi eccezionali.
La
permanenza all'aria aperta Š effettuata in
gruppi
a meno che non ricorrano i casi indicati
nell'articolo
33 e nei numeri 4) e 5) dell'artico-
4
ORDINAMENTO PENITENZIARIO
lo 3,ø ed Š dedicata, se possibile, ad eserciziflsici .
11.
(Servizio sanitario). Ogni istituto peni-
tenziario
Š dotato di servizio medico e di servi-
zio
farmaceutico rispondenti alle esigenze pro-
filattiche
e di cura della salute dei detenuti e
degli
internati; dispone inoltre, dell'opera di
almeno
uno specialista in psichiatria.
Ove
siano necessari cura o accertamenti dia-
gnostici
che non possono essere apprestati dai
servizi
sanitari degli istituti, i condannati e gli
internati
sono trasferiti, con provvedimento
del
magistrato di sorveglianza, in ospedali civi-
li
o in altri luoghi esterni di cura. Per gli impu-
tati,
detti trasferimenti sono disposti, dopo la
pronunzia
della sentenza di primo grado, dal
magistrato
di sorveglianza; prima della pro-
nunzia
della sentenza di primo grado, dal giu-
dice
istruttore, durante l'istruttoria formale;
dal
pubblico ministero durante l'istruzione
sommaria
e, in caso di giudizio direttissimo,
fino
alla presentazione dell'imputato in udien-
za;
dal presidente, durante gli atti preliminari
al
giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore,
nei
procedimenti di sua competenza; dal presi-
dente
della corte d'appello, nel corso degli atti
preliminari
al giudizio dinanzi la corte di assi-
se,
fino alla convocazione della corte stessa e
dal
presidente di essa successivamente alla
convocazione
(').
All'atto
dell'ingresso nell'istituto i soggetti
sono
sottoposti a visita medica generale allo
scopo
di accertare eventuali malattie fisiche o
psichiche.
L'assistenza sanitaria Š prestata, nel
corso
della permanenza nell'istituto, con pe-
riodici
e frequenti riscontri, indipendentemen-
te
dalle richieste degli interessati.
Il
sanitano deve visitare ogni giorno gli am-
malati
e coloro che ne facciano richiesta; deve
segnalare
immediatamente la presenza di ma-
lattie
che richiedono particolari indagini e cure
specialistiche;
deve, inoltre, controllare perio-
dicamente
l'idoneit… dei soggetti ai lavori cui
sono
addetti.
I
detenuti e gli internati sospetti o ricono-
sciuti
affetti da malattie contagiose sono im-
mediatamente
isolati. Nel caso di sospetto di
malattia
psichica sono adottati senza indugio i
provvedimenti
del caso col rispetto delle nor-
me
concernenti l'assistenza psichiatrica e la sa-
nit…
mentale.
In
ogni istituto penitenziario per donne sonoin funzione servizi speciali
per l'assistenza sa-
nitaria
alle gestanti e alle puerpere.
Alle
madri Š consentito di tenere presso di
sŠ
i figli fino all'et… di tre anni. Per la cura e
l'assistenza
dei bambini sono organizzati appo-
siti
asili nido.
L'amministrazione
penitenziaria, per l'orga-
nizzazione
e per il funzionamento dei servizi
sanitari,
pu• avvalersi della collaborazione dei
servizi
pubblici sanitari locali, ospedalieri ed
extra
ospedalieri, d'intesa con la regione e se-
condo
gli indirizzi del Ministero della sanit….
I
detenuti e gli internati possono richiedere
di
essere visitati a proprie spese da un sanitario
di
loro fiducia. Per gli imputati Š necessaria
l'autorizzazione
del magistrato che procede,
sino
alla pronuncia della sentenza di primo
grado.
Il
medico provinciale visita almeno due vol-
te
l'anno gli istituti di prevenzione e di pena
allo
scopo di accertate lo stato igienico-
sanitario,
I'adeguatezza delle misure di profi-
lassi
contro le malattie infettive disposte dal
servizio
sanitario penitenziario e le condizioni
igieniche
e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il
medico provinciale riferisce sulle visite
compiute
e sui provvedimenti da adottare al
Ministero
della sanit… e a quello di grazia e
giustizia,
informando altres? i competenti uffici
regionali
e il magistrato di sorveglianza.
(~)
11 secondo comma Š stato cos? modificato
dall'art.
I L. 12 gennaio 1977, n. I (G.U. n. IS
del
18 ~ennaio 1977).
12.
(Attrezzature per attivit… di lavoro di
istruzione
e di ricreazione). Negli istituti peni-
tenziari,
secondo le esigenze del trattamento,
sono
approntate attrezzature per lo svolgimen-
to
di attivit… lavorative, di istruzione scolastica
e
professionale, ricreative, culturali e di ogni
altra
attivit… in comune.
Gli
istituti devono inoltre essere forniti di
una
biblioteca costituita da libri e periodici,
scelti
dalla commissione prevista dal secondo
comma
dell'articolo 16.
Alla
gestione del servizio di biblioteca parte-
cipano
rappresentanti dei detenuti e degli in-
ternati
.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO 5
CAPO
111.
MODALITA
DEL TRATTAMENTO.
13.
(Individualizzazione del trattamento). Il
trattamento
penitenziario deve rispondere ai
particolari
bisogni della personalit… di ciascun
soggetto.
Nei
confronti dei condannati e degli interna-
ti
Š predisposta l'osservazione scientifica della
personalit…
per rilevare le carenze fisiopsichi-
che
e le altre cause del disadattamento sociale.
L'osservazione
Š compiuta all'inizio dell'ese-
cuzione
e proseguita nel corso di essa.
Per
ciascun condannato e internato, in base
ai
risultati dell'osservazione, sono formulate
indicazioni
in merito al trattamento rieducati-
vo
da effettuare ed Š compilato il relativo pro-
gramma,
che Š integrato o modificato secondo
le
esigenze che si prospettano nel corso dell'e-
secuzione.
Le
indicazioni generali e particolari del trat-
tamento
sono inserite, unitamente ai dati giu-
diziari,
biografici e sanitari, nella cartella per-
sonale,
nella quale sono successivamente an-
notati
gli sviluppi del trattamento praticato e i
suoi
risultati.
Deve
essere favorita la collaborazione dei
condannati
e degli internati alle attivit… di os-
servazione
e di trattamento.
14.
(Assegnazione, raggruppamento e cate-
gorie
dei detenuti e degli internati). Il numero
dei
deternuti e degli internati negli istituti e
nelle
sezioni deve essere limitato e, comunque
tale
da favorire l'individualizzazione del tratta-
mento.
L'assegnazione
dei condannati e degli inter-
nati
ai singoli istituti e il raggruppamento nelle
sezioni
di ciascun istituto sono disposti con
particolare
riguardo alla possibilit… di procede-
re
ad un trattamento rieducativo comune e al-
l'esigenza
di evitare influenze nocive recipro-
che.
Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati
di
norma i criteri di cui al primo e al secondo
comma
dell'articolo 42.
E
assicurata la separazione degli imputati
dai
condannati e internati, dei giovani al disot-
to
dei venticinque anni dagli adulti, dei con-
dannati
dagli internati e dei condannati all'ar-
resto
dai condannati alla reclusione.
E
consentita, in particolari circostanze
l'ammissione
di detenuti e di internati ad atti-
vit…
organizzate per categorie diverse da quelledi appartenenza.
Le
donne sono ospitate in istituti separati o
in
apposite sezioni di istituto.
14
bis ('). (Regime di sorveglianza partico-
lare).
Possono essere sottoposti a regime di
sorveglianza
particolare per un periodo non
superiore
a sei mesi, prorogabile anche pi—
volte
in misura non superiore ogni volta a tre
mesi,
i condannati, gli internati e gli imputati:
a)
che con i loro comportamenti compro-
mettono
la sicurezza ovvero turbano l'ordine
negli
istituti;
b)
che con la violenza o minaccia impedisco-
no
le attivit… degli altri detenuti o internati;
c)
che nella vita penitenziaria si awalgono
dello
stato di soggezione degli altri detenuti
nei
loro confronti.
Il
regime di cui al precedente comma 1 Š
disposto
con prowedimento motivato dell'am-
ministrazione
penitenziaria previo parere del
consiglio
di disciplina, integrato da due degli
esperti
previsti dal quarto comma dell'articolo
80.
Nei
confronti degli imputati il regime di sor-
veglianza
particolare Š disposto sentita anche
l'autorit…
giudiziaria che procede.
In
caso di necessit… ed urgenza l'amministra-
zione
pu• disporre in via provvisoria la sorve-
glianza
particolare prima dei pareri prescritti,
che
comunque devono essere acquisiti entro
dieci
giorni dalla data del prowedimento. Sca-
duto
tale termine l'amministrazione, acquisiti i
pareri
prescritti, decide in via definitiva entro
dieci
giorni decorsi i quali, senza che sia inter-
venuta
la decisione, il provvedimento provvi-
sorio
decade.
Possono
essere sottoposti a regime di sorve-
glianza
particolare, fin dal momento del loro
ingresso
in istituto, i condannati, gli internati e
gli
imputati, sulla base di precedenti compor-
tamenti
penitenziari o di altri concreti compor-
tamenti
tenuti, indipendentemente dalla natu-
ra
dell'imputazione, nello stato di libert….
L'autorit…
giudiziaria segnala gli eventuali ele-
menti
a sua conoscenza all'amministrazione
penitenziaria
che decide sull'adozione dei
provvedimenti
di sua competenza.
Il
provvedimento che dispone il regime di
cui
al presente articolo Š comunicato immedia-
6
ORDINAMENTO PENITENZIARUO ORDINAMENrO PENrrENZIARIO
tamente al magistrato di sorveglianza ai finidell'esercizio del suo potere di vigilanza.
(~)
Articolo aggiunto dall'art. 1 L. 10 ottobre
1986,
n. 663.
14
ter ('). (Reclamo). Awerso il prowedi-
mento
che dispone o proroga il regime di sor-
veglianza
particolare pu• essere proposto dal-
l'interessato
reclamo al tribunale di sorveglian-
za
nel termine di dieci giorni dalla comunica-
zione
del provvedimento definitivo. Il reclamo
non
sospende l'esecuzione del prowedimento.
Il
tribunale di sorveglianza prowede con or-
dinanza
in camera di consiglio entro dieci gior-
ni
dalla ricezione del reclamo.
Il
procedimento si svolge con la partecipa-
zione
del difensore e del pubblico ministero.
L'interessato
e l'amministrazione penitenzia-
na
possono presentare memorie.
Per
quanto non diversamente disposto si ap-
plicano
le disposizioni del capo II bis del titolo
II
(71 ss).
(~)
Articolo aggiunto dall'art. 2 L. 10 ottobre
1986,
n. 663.
14
quater ('). (Contenuti del regime di sor-
veglianza
particolare). Il regime di sorveglian-
za
particolare comporta le restrizioni stretta-
mente
necessarie per il mantenimento dell'or-
dine
e della sicurezza, all'esercizio dei diritti
dei
detenuti e degli internati e alle regole di
trattamento
previste dall'ordinamento peni-
tenziario.
L'amministrazione
penitenziaria pu• adot-
tare
il visto di controllo sulla corrispondenza,
previa
autorizzazione motivata dell'autorit…
giudiziaria
competente.
Le
restrizioni di cui ai commi precedenti so-
no
motivatamente stabilite nel prowedimento
che
dispone il regime di sorveglianza particola-
re.
In
ogni caso le restrizioni non possono ri-
guardare:
l'igiene e le esigenze della salute; il
vitto;
il vestiario ed il corredo; il possesso, I'ac-
quisto
e la ricezione dei generi ed oggetti per-
messi
dal regolamento interno, nei limiti in cui
ci•
non comporta pericolo per la sicurezza; la
lettura
di libri e periodici; le pratiche di culto;
l'uso
di apparecchi radio del tipo consentito; la
permanenza
all'aperto per almeno due ore al
giorno
salvo quanto disposto dall'articolo 10; i
colloqui
con i difensori, nonchŠ quelli con i
coniuge,
il convivente, i figli, i genitori, i fra-
telli.
Se
il regime di sorveglianza particolare non
Š
attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'in-
ternato
si trova, I'amministrazione penitenzia-
ria
pu• disporre, con provvedimento motiva-
to,
il trasferimento in altro istituto idoneo, con
il
minimo pregiudizio possibile per la difesa e
per
i familiari, dandone immediato avviso al
magistrato
di sorveglianza. Questi riferisce al
Ministro
in ordine ad eventuali casi di infonda-
tezza
dei motivi posti a base del trasfenmento.
(~)
Arhcolo aggiunto dall'art. 3 L. 10 ottobre
1986,
n. 663.
15.
(Elemen del trattamento). Il trattamen-
to
del condannato e dell'internato Š svolto av-
valendosi
principalmente dell'istruzione, del
lavoro,
della religione, delle attivit… culturali,
ncreative
e sportive e agevolando opportuni
contatti
con il mondo esterno ed i rapporti con
la
famiglia.
Ai
fini del trattamento rieducativo, salvo ca-
si
di impossibilit…, al condannato e all'interna-
to
Š assicurato il lavoro.
Gli
imputati sono ammessi, a loro richiesta,
a
partecipare ad attivit… educative, culturali e
ricreative
e, salvo giustificati motivi o contra-
rie
disposizioni dell'autorit… giudiziaria, a svol-
gere
attivit… lavorativa o di formazione profes-
sionale,
possibilmente di loro scelta e, comun-
que,
in condizioni adeguate alla loro posizione
giuridica.
16.
(Regolamento dell'istituto). In ciascun
istituto
il trattamento penitenziario Š organiz-
zato
secondo le direttive che l'amministrazione
penitenziaria
impartisce con riguardo alle esi-
genze
dei gruppi di detenuti ed internati ivi
ristretti.
Le
modalit… del trattamento da seguire in
ciascun
istituto sono disciplinate nel regola-
mento
interno, che Š predisposto e modificato
da
una commissione composta dal magistrato
di
sorveglianza, che la presiede, dal direttore,
dal
medico, dal cappellano, dal preposto alle
attivit…
lavorative, da un educatore e da un
assistente
sociale. La commissione pu• awa-
lersi
della collaborazione degli esperti indicati
nel
quarto comma dell'articolo 80.
Il
regolamento interno disciplina, altres?, i
controlli
cui devono sottoporsi tutti coloro
che,
a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o
ne
escono.
Il
regolamento interno e le sue modifica-
zioni
sono approvati dal Ministro per la grazia
e
giustizia.
17.
(Partecipazione della comunit… esterna
all'azione
rieducativa). La finalit… del reinseri-
mento
sociale dei condannati e degli internati
deve
essere perseguita anche sollecitando ed
organizzando
la partecipazione di privati e di
istituzioni
o associazioni pubbliche o private
all'azione
rieducativa.
Sono
ammessi a frequentare gli istituti peni-
tenziari
con l'autorizzazione e secondo le di-
rettive
del magistrato di sorveglianza, su pare-
re
favorevole del direttore, tutti coloro che
avendo
concreto interesse per l'opera di riso-
cializzazione
dei detenuti dimostrino di potere
utilmente
promuovere lo sviluppo dei contatti
tra
la comunit… carceraria e la societ… libera.
Le
persone indicate nel comma precedente
operano
sotto il controllo del direttore.
18
('). (Colloqui, corrispondenza e infor-
mazione).
I detenuti e gli internati sono am-
messi
ad avere colloqui e cornspondenza con i
congiunti
e con altre persone, anche al fine di
compiere
atti giuridici.
I
colloqui si svolgono in appositi locali sotto
il
controllo a vista e non auditivo del personale
di
custodia.
Particolare
favore viene accordato ai collo-
qui
con i familiari.
L'amministrazione
penitenziaria pone a di-
sposizione
dei detenuti e degli internati, che ne
sono
sprowisti, gli oggetti di cancelleria neces-
sari
per la corrispondenza.
Pu•
essere autorizzata nei rapporti con i fa-
miliari
e, in casi particolari, con terzi, corri-
spondenza
telefonica con le modalit… e le cau-
tele
previste dal regolamento.
I
detenuti e gli internati sono autorizzati a
tenere
presso di sŠ i quotidiani, i periodici e i
libri
in libera vendita all'esterno e ad awalersi
di
altri mezzi di informazione.
La
corrispondenza dei singoli condannati o
internati
pu• essere sottoposta, con prowedi-
mento
motivato del magistrato di sorveglian-
za
a visto di controllo del direttnre n .li lln
appartenente
all'amministrazione penitenzia-
ria
designati dallo stesso direttore.
Per
gli imputati i permessi di colloquio fino
alla
pronuncia della sentenza di primo grado
la
sottoposizione al visto di controllo sulla cor-
rispondenza
e le autorizzazioni alla corrispon-
denza
telefonica sono di competenza dell'auto-
rit…
giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel
secondo
comma dell'articolo 11. Dopo la pro-
nuncia
della sentenza di primo grado i permes-
si
di colloquio sono di competenza del diretto-
re
dell'istituto (2)
Le
dette autorit… giudiziarie, nel disporre la
sottoposizione
della cornspondenza a visto di
controllo,
se non ritengono di provvedervi di-
rettamaltre
autorit… giudiziarie, ai sensi di
quanto
stabilito nel secondo comma dell'arti-
colo
11.
Le
dette autorit… giudiziarie, nel disporre la
sottoposizione
della corrispon disporre limita-
zioni
nella corrispondenza e nella ricezione
della
stampa.
(')
Cos? sostituito dall'art. 2 L. 12 gennaio
1977,
n. 1, cit. in nota sub art. Il.
(2)
Ottavo comma cos? ulteriormente sostitui-
to
dall'art. 4 L. 10 ottobre 1986. n. 663.
19.
(Istruzione). Negli istituti penitenziari
la
formazione culturale e professionale, Š cura-
ta
mediante l'organizzazione dei corsi della
scuola
d'obbligo e di corsi di addestramento
professionale,
secondo gli orientamenti vigenti
e
con l'ausilio di metodi adeguati alla condizio-
ne
dei soggetti.
Particolare
cura Š dedicata alla formazione
culturale
e professionale dei detenuti di et… in-
feriore
ai venticinque anni.
Con
le procedure previste dagli ordinamenti
scolastici
possono essere istituite scuole di
istruzione
secondaria di secondo grado negli
istituti
penitenziari.
E
agevolato il compimento degli studi dei
corsi
universitari ed equiparati ed Š favorita la
frequenza
a corsi scolastici per corrisponden-
za,
per radio e per televisione.
E
favorito l'accesso alle pubblicazioni conte-
nute
nella biblioteca, con piena libert… di scel-
ta
delle letture.
20.
(Lavoro). Negli istituti penitenziari de-
ve
essere favorita in ogni modo la destinazione
8
ORDINAMENTO PENITENZIARIO ORDINAMENTO PENITENZIARIO 9
al
lavoro dei detenuti e degli internati.
Il
lavoro penitenziario non ha carattere af-
flittivo
ed Š remunerato.
Il
lavoro Š obbligatorio per i condannati e
per
i sottoposti alle misure di sicurezza della
colonia
agricola e della casa di lavoro.
I
sottoposti alle misure di sicurezza della ca-
sa
di cura e di custodia e dell'ospedale psichia-
trico
giudiziano possono essere assegnati al la-
voro
quando questo risponda a finalit… tera-
peutiche.
L'organizzazione
e i metodi del lavoro peni-
tenziario
devono riflettere quelli del lavoro
nella
societ… libera al fine di far acquisire ai
soggetti
una preparazione professionale ade-
guata
alle normali condizioni lavorative per
agevolarne
il reinserimento sociale.
Ai
fini dell'assegnazione dei soggetti al lavo-
ro
si deve tener conto dei loro desideri ed atti-
tudini
nonchŠ delle condizioni economiche
della
famiglia (1)
Le
direzioni degli istituti penitenziari, in de-
roga
alle norme di contabilit… generale dello
Stato
e di quelle di contabilit… speciale, posso-
no,
previa autonzzazione del Ministro di gra-
zia
e giustizia, vendere prodotti delle lavora-
zioni
penitenziarie a prezzo pari o anche infe-
riore
al loro costo, tenuto conto, per quanto
possibile,
dei prezzi praticati per prodotti cor-
rispondenti
nel mercato all'ingrosso della zona
in
cui Š situato l'istituto (1)
I
detenuti e gli internati che mostrino attitu-
dini
artigianali, culturali o artistiche possono
essere
esonerati dal lavoro ordinario ed essere
ammessi
ad esercitare, per proprio conto, atti-
v?t…
artigianali, intellettuali o artistiche.
I
soggetti che non abbiano sufficienti cogni-
zioni
tecniche possono essere ammessi a un
tirocinio
retribuito.
La
durata delle prestazioni lavorative non
pu•
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti
in
materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi,
sono
garantiti il riposo festivo e la tutela assi-
curativa
e previdenziale.
(I
) Sesto e settimo comma cosi sostituiti all'o-
riginario
sesto comma, dell'art. 5 L. 10 ottobre
1986,
n. 663.
21
(1). (Lavoro all'esterno). I detenuti e gli
internati
possono essere assegnati al lavoro al-
I'esterno
in condizioni idonee a garantire l'at-
tuazione
positiva degli scopi previsti dall'arti-
colo
15.
I
detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno
sono avviati a prestare la loro opera
senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta neces-
saria
per motivi di sicurezza. Gli imputati sono
ammessi
al lavoro all'esterno previa autorizza-
zione
della competente autorit… giudiziaria.
Quando
si tratta di imprese private, il lavoro
deve
svolgersi sotto il diretto controllo della
direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'in-
ternato
Š assegnato, la quale pu• awalersi a
tal
fine del personale dipendente e del servizio
sociale.
Per
ciascun condannato o internato il prov-
vedimento
di ammissione al lavoro all'esterno
diviene
esecutivo dopo l'approvazione del ma-
gistrato
di sorveglianza.
(')
Articolo cosi sostituito dall'art. 6 L. 10
ottobre
1986, n. 663.
22
('). (Determinaz~one delle mercedi). Le
mercedi
per ciascuna categoria di lavoranti so-
no
equitativamente stabilite in relazione alla
quantit…
e qualit… del lavoro effettivamente
prestato,
alla organizzazione e al tipo del lavo-
ro
del detenuto in misura non inferiore ai due
terzi
del trattamento economico previsto dai
contratti
collettivi di lavoro. A tale fine Š costi-
tuita
una commissione composta dal direttore
generale
degli istituti di prevenzione e di pena,
che
la presiede, dal direttore dell'ufficio del
lavoro
dei detenuti e degli internati della dire-
zione
generale per gli istituti di prevenzione e
di
pena, da un ispettore generale degli istituti
di
prevenzione e di pena, da un rappresentante
del
Ministero del tesoro, da un rappresentante
del
Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale
e da un delegato per ciascuna delle orga-
nizzazioni
sindacali pi— rappresentative sul
piano
nazionale.
L'ispettore
generale degli istituti di preven-
zione
e di pena funge da segretario della com-
missione
La
medesima commissione stabilisce il trat-
tamento
economico dei tirocinanti.
La
commissione stabilisce, altres?, il numero
massimo
di ore di permesso di assenza dal la-
voro
retribuite e le condizioni e modalit… di
fruizione
delle stesse da parte dei detenuti e
degli
internati addetti alle lavorazioni, interne
o
esterne, o ai servizi di istituto, i quali fre-
quentino
i corsi della scuola d'obbligo o delle
scuole
di istruzione secondaria di secondo gra-
do,
o i corsi di addestramento professionale,
ove
tali corsi si svolgano, negli istituti peniten-
ziari,
durante l'orario di lavoro ordinario.
(')
Articolo cosi sostituito dall'art. 7 L. 10
ottobre
1986, n. 663.
23.
(Remunerazione e assegni fami£ari).
[La
remunerazione corrisposta per il lavoro Š
determinata
nella misura dell'intera mercede
per
gli internati e di sette decimi della mercede
per
gli imputati e i condannati.
La
differenza tra mercede e remunerazione
corrisposta
ai condannati Š versata alla cassa
per
il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto.
La
differenza tra mercede e remunerazione
corrisposta
agli imputati Š accantor~ata ed Š
versata
all'avente diritto in caso di prosciogli-
mento
o di assoluzione oppure alla cassa di cui
al
precedente comma in caso di condanna (')].
Ai
detenuti e agli internati che lavorano so-
no
dovuti, per le persone a carico, gli assegni
familiari
nella misura e secondo le modalit… di
legge.
Gli
assegni familiari sono versati diretta-
mente
alle persone a carico con le modalit…
fissate
dal regolamento.
(')
Primi tre commi abrogati dall'art. 29 L.
10
ottobre 1986, n. 663.
24.
(Pignorabilit… e sequestrabil~t… della re-
munerazione).
Sulla remunerazione spettante
ai
condannati sono prelevate le somme dovute
a
titolo di risarcimento del danno e di rimborso
delle
spese di procedimento. Sulla remunera-
zione
spettante ai condannati ed agli internati
sono
altres? prelevate le somme dovute ai sensi
del
secondo e del terzo comma dell'articolo 2.
In
ogni caso deve essere riservata a favore
dei
condannati una quota pari a tre quinti. Ta-
le
quota non Š soggetta a pignoramento o a
sequestro,
salvo che per obbligazioni derivanti
da
alimenti, o a prelievo per il risarcimento del
danno
arrecato alle cose mobili o immobili del-
l'amministrazione.
La
remunerazione dovuta agli internati e
agli
imputati non Š soggetta a pignoramento o
a
sequestro, salvo che per obbligazioni deri-
vanti
da alimenti, o a prelievo per il risarci-
mento
del danno arrecato al?e cose mobili o
immobili
dell'amministrazione.
25.
(Peculio). Il peculio dei detenuti e degli
internati
Š costituito dalla parte della remune-
razione
ad essi riservata ai sensi del precedente
articolo,
dal danaro posseduto all'atto dell'in-
gresso
in istituto, da quello ricavato dalla ven-
dita
degli oggetti di loro propriet… o inviato
dalla
famiglia o da altri o ricevuto a titolo di
premio
o di sussidio.
Le
somme costituite in peculio producono a
favore
dei titolari interessi legali.
Il
peculio Š tenuto in deposito dalla direzio-
ne
dell'istituto.
Il
regolamento deve prevedere le modalit…
del
deposito e stabilire la parte di peculio di-
sponibile
dai detenuti e dagli internati per ac-
quisti
autorizzati di oggetti personali o invii ai
familiari
o conviventi, e la parte da consegnare
agli
stessi all'atto della dimissione dagli istituti.
26.
(Religione e pratiche di culto) . I detenuti
e
gli internati hanno libert… di professare la
propria
fede religiosa, di istruirsi in essa e di
praticarne
il culto.
Negli
istituti Š assicurata la celebrazione dei
riti
del culto cattolico.
A
ciascuno istituto Š addetto almeno un cap-
pellano.
Gli
appartenenti a religione diversa dalla
cattolica
hanno diritto (') di ricevere, su loro
richiesta,
l'assistenza dei ministri del proprio
culto
e di celebrarne i riti.
(')
La parola "facolt…" del testo originario Š
stata
sostituita con la parola "diritto" dall'art. 8
L.
10 ottobre 1986, n. 663.
27.
(Attivit… culturali, ricreatice e sportive).
Negli
istituti devono essere favorite e organiz-
zate
attivit… culturali, sportive e ricreative e
ogni
altra attivit… volta alla realizzazione della
personalit…
dei detenuti e degli internati, an-
che
nel quadro del trattamento rieducativo.
Una
commissione composta dal direttore
dell'istituto,
dagli educatori e dagli assistenti
sociali
e dai rappresentanti dei detenuti e dagli
internati
cura la organizzazione delle attivit… di
cui
al precedente comma, anche mantenendo
contatti
con il mondo esterno utili al reinseri-
mPntn
cnni~le
10
ORDlNAMEN'rO PENlrENZlAR10
28.
(Rapporti con la famiglia). Particolare
cura
Š dedicata a mantenere, migliorare o ri-
stabilire
le relazioni dei detenuti e degli inter-
nati
con le famiglie.
29.
(Comunicazioni dello stato di detenzio-
ne,
dei trasferimenh, delle malattie e dei deces-
si).
I detenuti e gli internati sono posti in grado
d'informare
immediatamente i congiunti e le
altre
persone da essi eventualmente indicate
del
loro ingresso in un istituto penitenziario o
dell'awenuto
trasferimento.
In
caso di decesso o di grave infermit… fisica
o
psichica di un detenuto o di un internato,
deve
essere data tempestiva notizia ai congiun-
ti
ed alle altre persone eventualmente da lui
indicate;
analogamente i detenuti e gli interna-
ti
devono essere tempestivamente informati
del
decesso o della grave infermit… delle perso-
ne
di cui al comma precedente.
30.
(Permessi). Nel caso di imminente peri-
colo
di vita di un familiare o di un convivente,
ai
condannati e agli internati pu• essere con-
cesso
dal magistrato di sorveglianza il permes-
so
di recarsi a visitare, con le cautele previste
dal
regolamento, l'infermo. Agli imputati il
permesso
Š concesso, durante il procedimento
di
primo grado, dalle medesime autorit… giudi-
ziarie
competenti ai sensi del secondo comma
dell'articolo
11 a disporre il trasferimento in
luoghi
esterni di cura degli imputati fino alla
pronuncia
della sentenza di primo grado. Du-
rante
il procedimento di appello prowede il
presidente
del collegio e, nel corso di quello di
cassazione,
il presidente dell'ufficio giudiziario
presso
il quale si Š svolto il procedimento di
appello
(1)
Analoghi
permessi possono essere concessi
eccezionalmente
per eventi familiari di parti-
colare
gravit… (2),
Il
detenuto che non rientra in istituto allo
scadere
del permesso senza giustificato moti-
vo,
se l'assenza di protrae per oltre tre ore e
per
non pi— di dodici, Š punito in via disciplina-
re;
se l'assenza si protrae per un tempo mag-
giore,
Š punibile a norma del primo comma
dell'articolo
385 del codice penale ed Š appli-
cabile
la disposizione dell'ultimo capoverso
dello
stesso articolo.
L'internato
che rientra in istituto dopo tre
ore
dalla scadenza del permesso senza ~iustifi-
cato motivo Š punito in via disciplinare.
(I)
Primo comma cos? modificato dall'art. 3L. 12 gennaio 1977, n. 1, cit. in
nota sub art.
Il
.
(2)
Secondo comma cos? modificato dall'art.
I
legge 20 luglio 1977, n. 450 (G.U. 1ø agosto
1977,
n. 209).
30
bis (1). (Provvedimenti e reclami in mate-
ria
di permessi). Prima di pronunciarsi sull'i-
stanza
di permesso, l'autorit… competente de-
ve
assumere informazioni sulla sussistenza dei
motivi
addotti, a mezzo delle autorit… di pub-
blica
sicurezza, anche del luogo in cui l'istante
chiede
di recarsi.
La
decisione sull'istanza Š adottata con
prowedimento
motivato.
Il
prowedimento Š. comunicato immediata-
mente
senza formalit…, anche a mezo del tele-
grafo
o del telefono, al pubblico ministero e
all'interessato,
i quali, entro ventiquattro ore
dalla
comunicazione, possono proporre recla-
mo,
se il prowedimento Š stato emesso dal
magistrato
di sorveglianza, alla sezione di sor-
veglianza,
o, se il prowedimento Š stato emes-
so
da altro organo giudiziario, alla corte d'ap-
pello.
La
sezione di sorveglianza o la corte di ap-
pello
assunte, se del caso, sommarie informa-
zioni,
provvede entro dieci giorni dalla ricezio-
ne
del reclamo dandone immediata comunica-
zione
ai sensi del comma precedente.
Il
magistrato di sorveglianza, o il presidente
della
corte di appello, non fa parte del collegio
che
decide sul reclamo avverso il prowedi-
mento
da lui emesso.
Quando
per effetto della disposizione conte-
nuta
nel precedente comma non Š possibile
comporre
la sezione di sorveglianza con i ma-
gistrati
di sorveglianza del distretto, si procede
all'integrazione
della sezione ai sensi dell'arti-
colo
68, terzo e quarto comma.
L'esecuzione
del permesso Š sospesa sino al-
la
scadenza del termine stabilito dal terzo com-
ma
e durante il procedimento previsto dal
quarto
comma, sino alla scadenza del termine
ivi
previsto.
Le
disposizioni del comma precedente non
si
applicano ai permessi concessi ai sensi del
primo
comma dell'articolo 30. In tale caso Š
obbli~atorio
la scorta.
ORDlNAMENrO PENlrENZlAR10 11
Il
procuratore generale presso la corte d'ap-
pello
Š informato dei permessi concessi e del
relativo
esito, con relazione trimestrale, degli
organi
che li hanno rilasciati.
(I)
Articolo aggiunto dall'articolo 2 L. 10 lu-
glio
1977, n. 450, cit. in nota sub art. 30.
30
ter ('). (Permessipremio). Ai condannati
che
hanno tenuto regolare condotta ai sensi
del
successivo comma 8 e che non risultano di
particolare
pericolosit… sociale, il magistrato di
sorveglianza,
sentito il direttore dell'istituto,
pu•
concedere permessi premio di durata non
superiore
ogni volta a quindici giorni per con-
sentire
di coltivare interessi affettivi, culturali
o
di lavoro. La durata dei permessi non pu•
superare
complessivamente quarantacinque
giorni
in ciascun anno di espiazione.
Per
i condannati minori di et… la durata dei
permessi
premio non pu• superare ogni volta i
venti
giorni e la durata complessiva non pu•
eccedere
i sessanta giorni in ciascun anno di
espiazlone.
L'esperienza
dei permessi premio Š parte in-
tegrante
del programma di trattamento e deve
essere
seguita dagli educatori e assistenti socia-
li
penitenziari in collaborazione con gli opera-
tori
sociali del territorio.
La
concessione dei permessi Š ammessa:
a)
nei confronti dei condannati all'arresto o
alla
reclusione non superiore a tre anni anche
se
congiunta all'arresto;
b)
nei confronti dei condannati alla reclusio-
ne
superiore a tre anni dopo l'espiazione di
almeno
un quarto della pena owero di dieci
anni
di essa nei casi di condanna all'ergastolo.
Nei
confronti dei soggetti che durante l'e-
spiazione
della pena o delle misure restrittive
hanno
riportato condanna o sono imputati per
delitto
doloso commesso durante l'espiazione
della
pena o l'esecuzione di una misura restrit-
tiva
della libert… personale, la concessione Š
ammessa
soltanto decorsi due anni dalla com-
missione
del fatto.
Si
applicano, ove del caso, le cautele previ-
ste
per i permessi di cui al primo comma del-
l'articolo
30; si applicano altres? le disposizioni
di
cui al terzo e al quarto comma dello stesso
articolo.
n
prowedimento relativo ai permessi pre-
mi~
Š soggetto a reclamo al tribunale di ~Ik
glianza,
secondo le procedure di cui all'artico-
lo
30 bis.
La
condotta dei condannati si considera re-
golare
quando i soggetti, durante la detenzio-
ne,
hanno manifestato costante senso di re-
sponsabilit…
e correttezza nel comportamento
personale,
nelle attivit… organizzate negli isti-
tuti
e nelle eventuali attivit… lavorative o cultu-
rali.
(~)
Articolo aggiunto dall'art. 9 L. 10 ottobre
1986,
n. 663.
31.
(Costituzione delle rappresentanze dei
detenuti
e degli internati). Le rappresentanze
dei
detenuti e degli internati previste dagli arti-
coli
12 e 27 sono nominate per sorteggio secon-
do
le modalit… indicate dal regolamento inter-
no
dell'istituto.
CAPO
IV.
REGIME
PENITENZIARIO.
32.
(Norme di condotta dei detenuti e degli
internati.
Obbligo di risarcimento del danno). I
detenuti
e gli internati all'atto del loro ingresso
negli
istituti e, quando sia necessario, successi-
vamente,
sono informati delle disposizioni ge-
nerali
e particolari attinenti ai loro diritti e do-
veri,
alla disciplina e al trattamento.
Essi
devono osservare le norme e le disposi-
zio,pi
che regolano la vita penitenziaria.
Nessun
detenuto o internato pu• avere, nei
servizi
dell'istituto, mansioni che importino un
potere
disciplinare o consentano la acquisizio-
ne
di una posizione di preminenza sugli altri.
I
detenuti o gli internati devono avere cura
degli
oggetti messi a loro disposizione e aste-
nersi
da qualsiasi danneggiamento di cose al-
trui.
I
detenuti e gli internati che arrecano danno
alle
cose mobili dell'amministrazione peniten-
ziaria
sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio
dell'eventuale
procedimento penale e discipli-
nare
.
33.
(Isolamento). Negli istituti penitenziari
l'isolamento
continuo Š ammesso:
1)
quando Š prescritto per ragioni sanitarie;
2)
durante l'esecuzione della sanzione della
esclusione
dalle attivit… in comune;
3)
per gli imputati durante l'istruttoria e per
~li
arrestati nel procedimento di prevenzione,
12
ORDINAMENTO PENIrFNZIARIOORDINAMENrO PENIrENZIARIO
se
e fino a quando ci• sia ritenuto necessario
dall'autorit…
giudiziaria.
34.
(Perquisizione personale). I detenuti e
gli
internati possono essere sottoposti a per-
quisizione
personale per motivi di sicurezza.
La
perquisizione personale deve essere ef-
fettuata
nel pieno rispetto della personalit….
35.
(Diritto di reclamo). I detenuti e gli in-
ternati
possono rivolgere istanze o reclami ora-
li
o scritti, anche in busta chiusa:
I)
al direttore dell'istituto, nonchŠ agli
ispettori,
al direttore generale per gli istituti di
prevenzione
e di pena e al Ministro per la gra-
zia
e giustizia;
2)
al magistrato di sorveglianza;
3)
alle autorit… giudiziarie e sanitarie in visi-
ta
all'istituto;
4)
al presidente della giunta regionale;
5)
al Capo dello Stato.
36.
(Regime disciplinare). Il regime discipli-
nare
Š attuato in modo da stimolare il senso di
responsabilit…
e la capacit… di autocontrollo.
Esso
Š adeguato alle condizioni fisiche e psi-
chiche
dei soggetti.
37.
(Ricompense). Le ricompense costitui-
scono
il riconoscimento del senso di responsa-
bilit…
dimostrato nella condotta personale e
nelle
attivit… organizzate negli istituti.
Le
ricompense e gli organi competenti
concederle
sono previsti dal regolamento.
38.
(Infrazioni disciplinari). I detenuti e gli
internati
non possono essere puniti per un fat-
to
che non sia espressamente previsto come
infrazione
dal regolamento.
Nessuna
sanzione pu• essere inflitta se non
con
provvedimento motivato dopo la contesta-
zione
dell'addebito all'interessato, il quale Š
ammesso
ad esporre le proprie discolpe.
Nell'applicazione
delle sanzioni bisogna te-
ner
conto, oltre che della natura e della gravit…
del
fatto, del comportamento e delle condizio-
ni
personali del soggetto.
Le
sanzioni sono eseguite nel rispetto della
personalit….
39.
(Sanzioni disciplinari). Le infrazioni di-
sciplinari
possono dar luogo solo alle seguenti
sanzioni:
1)
richiamo del direttore;
2)
ammonizione, rivolta dal direttore, alla
presenza
di appartenenti al personale e di un
gruppo
di detenuti o internati.
3)
esclusione da attivit… ricreative e sportive
per
non pi— di dieci giorni;
4)
isolamento durante la permanenza all'a-
ria
aperta per non pi— di dieci giorni;
5)
esclusione dalle attivit… in comune per
non
pi— di quindici giorni.
La
sanzione della esclusione dalle attivit… in
comune
non pu• essere eseguita senza la certi-
ficazione
scritta, rilasciata dal sanitario, atte-
stante
che il soggetto pu• sopportarla. Il sog-
getto
escluso dalle attivit… in comune Š sotto-
posto
a costante controllo sanitario.
L'esecuzione
della sanzione della esclusione
dalle
attivit… in comune Š sospesa nei confronti
delle
donne gestanti e delle puerpere fino a sei
mesi,
e delle madri che allattino la propria pro-
le
fino ad un anno.
40.
(Autorit… competente a deliberare le san-
zioni).
Le sanzioni del richiamo e della ammo-
nizione
sono deliberate dal direttore.
Le
altre sanzioni sono deliberate dal consi-
glio
di disciplina composto dal direttore o, in
caso
di suo legittimo impedimento, dall'impie-
gato
pi— elevato in grado, con funzioni di pre-
sidente,
dal sanitario e dall'educatore.
41.
(Impiego della forza fsica e uso dei
mezzi
di coercizione). Non Š consentito l'im-
piego
della forza fisica nei confronti dei dete-
nuti
e degli internati se non sia indispensabile
per
prevenire o impedire atti di violenza, per
impedire
tentativi di evasione o per vincere la
resistenza,
anche passiva, all'esecuzione degli
ordini
impartiti.
Il
personale che, per qualsiasi motivo, abbia
fatto
uso della forza fisica nei confronti dei
detenuti
o degli internati, deve immediata-
mente
riferirne al direttore dell'istituto il quale
dispone,
senza indugio, accertamenti sanitari e
procede
alle altre indagini del caso.
Non
pu• essere usato alcun mezzo di coerci-
zione
fisica che non sia espressamente previsto
dal
regolamento e, comunque, non vi si pu•
far
ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di
evitare
danni a persone o cose o di garantire la
incolumit…
dello stesso soggetto.
L'uso
deve essere limitato al tempo stretta-
mente
necessario e deve essere costantemen~e
controllato
dal sanitario.
Gli
agenti in servizio nell'interno degli istitu-
ti
non possono portare armi se non nei casi
eccezionali
in cui ci• venga ordinato dal diret-
tore.
41
bis ('). (Situazioni di emergenza). In casi
eccezionali
di rivolta o di altre gravi situazioni
di
emergenza, il Ministro di grazia e giustizia
ha
facolt… di sospendere nell'istituto interessa-
to
o in parte di esso l'applicazione delle nor-
mali
regole di trattamento dei detenuti e degli
internati.
La sospensione deve essere motivata
dalla
necessit… di ripristinare l'ordine e la sicu-
rezza
e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento
del fine suddetto.
(~)
Articolo aggiunto dall'art. 10 L. 10 otto-
bre
1986. n. 663.
42.
(Trasferimenti e traduzioni). I trasferi-
menti
sono disposti per gravi e comprovati mo-
tivi
di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per
motivi
di giustizia, di salute, di studio e fami-
liari.
Nel
disporre i trasferimenti deve essere fa-
vorito
il criterio di destinare i soggetti in istituti
prossimi
alla residenza delle famiglie.
I
detenuti e gli internati debbono essere tra-
sferiti
con il bagaglio personale e con almeno
parte
del loro peculio.
Le
traduzioni dei detenuti e degli internati
adulti
vengono eseguite, nel tempo pi— breve
possibile,
dall'Arma dei carabinieri e dal Cor-
po
delle guardie di pubblica sicurezza, con le
modalit…
stabilite dalle leggi e dai regolamenti
e,
se trattisi di donne, con l'assistenza di perso-
nale
femminile (').
Nelle
traduzioni sono adottate le opportune
cautele
per proteggere i soggetti dalla curiosit…
del
pubblico e da ogni specie di pubblicit…,
nonchŠ
per ridurne i disagi. E consentito solo
l'uso
di manette tranne che ragioni di sicurezza
impongano
l'uso di altri mezzi. Nei casi indica-
ti
dal regolamento Š consentito l'uso di abiti
civili.
(~)
Norme per l'aff damento del servizio per
il
trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinie-
ri,
sono state dettate con la L. 12 aprile 1984, n,
67,
in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 14 aprile
1984,
che si riporta:
®1.--Affidamento
del servizio per il tra-
13
sporto
dei detenuti all'Arma dei carabinieri.--~ermo restando quanto stabilito
dall'articolo
42
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'arti-
colo
79 del regolamento di esecuzione approva-
to
con decreto del Presidente della Repubblica
29
aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli
internati,
il servizio per il trasporto e le tradu-
zioni
su strada dei detenuti, per conto del Mini-
stero
di grazia e giustizia, Š affidato tempora-
neamente
all'Arma dei carabinieri, sino all'at-
tuazione
della riforma del Corpo degli agenti di
custodia,
e comunque non oltre cinque anni
dall'entrata
in vigore della presente legge¯.
®2.--Modalit…
di effettuzione del servizio
per
il trasporto dei detenuti .--n servizio per il
trasporto
dei detenuti di cui al precedente arti-
colo
viene effettuato con automezzi dotati di
opportuni
equipaggiamenti tecnici di sicurezza,
appartenenti
al Ministero di grazia e giustizia e
dati
in uso all'Arma dei carabinieri.
®Per
parhcolari esigenze sanitarie richiedenti
l'uso
di automezzi speciali, possono essere usa-
ti,
ove il Ministero suddetto non ne disponga,
quelli
del Servizio sanitario nazionale¯.
®3.--Decorrenza
dell'affidamento del ser-
vizio
per il trasporto dei detenuti all'Arma dei
carabinieri.--Con
decreto del Ministro di gra-
zia
e giustizia, di concerto con i Ministro del
tesoro,
dell'interno e della difesa, saranno de-
terr~inate
la data a decorrere dalla quale il ser-
vizio
di cui al precedente articolo I verr… assun-
to
dall'Arma dei carabinieri, e le modalit… del
servizio
stesso.
®Con
successivo decreto del Ministro di gra-
zia
e giustizia, di concerto con i Ministri dell'in-
terno
e della difesa, sar… determinata la data di
cessazione
del servizio per il trasporto dei dete-
nuti
da parte dell'Arma dei carabinieri¯.
®4.--Entrata
in vigore.--La presente legge
entra
in vigore il giorno successivo a quello del-
la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana¯.
43.
(Dimissione). La dimissione dei detenu-
ti
e degli internati Š eseguita senza indugio dal-
la
direzione dell'istituto in base ad ordine scrit-
to
della competente autorit… giudiziaria o di
pubblica
sicurezza.
Il
direttore dell'istituto d… notizia della pre-
vista
dimissione, almeno tre mesi prima, al
consiglio
di aiuto sociale e al centro di servizio
14
ORplNA~ENT
sociale
del luogo in cui ha sede l'istituto ed a
quelli
del luogo dove il soggetto intende stabi-
lire
la sua residenza, comunicando tutti i dati
necessari
per gli opportuni interventi assisten-
ziali.
Nel caso in cui il momento della dimissio-
ne
non possa essere previsto tre mesi prima, il
direttore
d… le prescritte notizie non appena
viene
a conoscenza della relativa decisione.
Il
direttore deve informare anticipatamente
della
dimissione il magistrato di sorveglianza
nonchŠ
l'autorit… di pubblica sicurezza quando
il
soggetto deve essere sottoposto a misura di
sicurezza.
Il
consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto
della
dimissione o successivamente, rilascia al
soggetto
che lo richieda, un attestato con l'e-
ventuale
qualificazione professionale conse-
guita
e notizie obiettive circa la condotta tenu-
I soggetti,
che ne sono privi, vengono prov-
visti
di un corredo di vestiario civile.
44.
(Nascite, matrimoni, decessi). Negli atti
di
stato civile relativi ai matrimoni celebrati e
alle
nascite e morti awenute in istituti di pre-
venzione
e di pena non si fa menzione dell'isti-
tuto.
La
direzione dell'istituto deve dare imme-
diata
notizia del decesso di un detenuto o di un
internato
all'autorit… giudiziaria del luogo, a
quella
da cui il soggetto dipendeva e al Mini-
stero
di grazia e giustizia.
La
salma Š messa immediatamente a dispo-
sizione
dei congiunti.
CAPO
V.
ASSISTENZA.
45.
(Assistenza allefamiglie). Il trattamento
dei
detenuti e degli internati Š integrato da
un'azione
di assistenza alle loro famiglie.
Tale
azione Š rivolta anche a conservare e
migliorare
le relazioni dei soggetti con i fami-
liari
e a rimuovere le difficolt… che possono
ostacolare
il reinserimento sociale.
E
utilizzata, all'uopo, la collaborazione de-
gli
enti pubblici e privati qualificati nell'assi-
stenza
sociale.
46.
(Assistenza post-penitenziaria). I dete-
nuti
e gli internati ricevono un particolare aiu-
to
nel periodo di tempo che immediatamente
precede
la loro dimissione e per un congruo
periodo
a questa successivo.
Il
definitivo reinserimento nella vita libera
Š
agevolato da interventi di servizio sociale
svolti
anche in collaborazione con gli enti indi-
cati
nell'articolo precedente.
I
dimessi affetti da gravi infermit… fisiche o
da
infermit… o anormalit… psichiche sono se-
gnalati,
per la necessana assistenza, anche agli
organi
preposti alla tutela della sanit… pubbli-
ca.
CAPO
VI.
MISURE
ALTERNATIVE
ALLA
DETENZIONE
E
REMISSIONE DEL DEBITO.
47
(1) (2). (Affidamento in prova al servizio
sociale).
Se la pena detentiva inflitta non supe-
ra
tre anni, il condannato pu• essere affidato
al
servizio sociale fuori dell'istituto per un pe-
riodo
uguale a quello della pena da scontare.
Il
provvedimento Š adottato sulla base dei
risultati
della osservazione della personalit…,
condotta
collegialmente per almeno un mese
in
istituto, nei casi in cui si pu• ritenere che il
prowedimento
stesso, anche attraverso le pre-
scrizioni
di cui al comma 5, contribuisca alla
rieducazione
del reo e assicuri la prevenzione
del
pericolo che egli commetta altri reati.
L'affidamento
in prova al servizio sociale
pu•
essere disposto senza procedere alla osser-
vazione
in istituto quando il condannato, dopo
un
periodo di custodia cautelare, ha goduto di
un
periodo di libert… serbando comportamento
tale
da consentire il giudizio di cui al preceden-
te
comma 2. L'istanza Š presentata al tribunale
di
sorveglianza del luogo in cui ha sede l'orga-
no
del pubblico ministero o il pretore investito
dell'esecuzione.
Se
l'istanza di cui al precedente comma 3 Š
proposta
prima dell'emissione o dell'esecuzio-
ne
dell'ordine di carcerazione, Š presentata al
pubblico
ministero o al pretore, il quale, se
non
osta il limite di pena di cui al comma 1,
sospende
l'emissione o l'esecuzione fino alla
decisione
del tribunale di sorveglianza, al qua-
le
trasmette immediatamente gli atti. Il tribu-
nale
di sorveglianza decide entra quarantacin-
que
giorni dalla presentazione dell'istanza.
All'atto
dell'affidamento Š redatto verbale
in
cui sono dettate le prescrizioni che il sogget-
to
dovr… seguire in ordine ai suoi rapporti con
ORDINAMENTO PFNrrENzlARlo 15
il
servizio sociale, alla dimora, alla libert… di
locomozione,
al divieto di frequentare deter-
minati
locali ed al lavoro.
Con
lo stesso prowedimento pu• essere di-
sposto
che durante tutto o parte del periodo di
affidamento
in prova il condannato non sog-
giomi
in uno o pi— comuni, o soggiorni in un
comune
determinato; in particolare sono stabi-
lite
prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere
attivit… o di avere rapporti personali
che
possono portare al compimento di altri
reati.
Nel
verbale deve anche stabilirsi che l'affi-
dato
si adoperi in quanto possibile in favore
della
vittima del suo reato ed adempia~pun-
tualmente
agli obblighi di assistenza familiare.
Nel
corso dell'affidamento le prescrizioni
possono
essere modificate dal magistrato di
sorveglianza.
Il
servizio sociale controlla la condotta del
soggetto
e lo aiuta a superare le difficolt… di
adattamento
alla vita sociale, anche mettendo-
si
in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi
ambienti di vita
Il
servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato
di sorveglianza sul comportamento
del
soggetto.
L'affidamento
Š revocato qualora il compor-
tamento
del soggetto, contrano alla legge o
alle
prescrizioni dettate, appaia incompatibile
con
la prosecuzione della prova.
L'esito
positivo del periodo di prova estin-
gue
la pena e ogni altro effetto penale.
(')
Articolo cos? sostituito, da ultimo, dal-
I'art.
Il L. 10 ottobre 1986, n. 663. n testo
precedente
era stato oggetto delle seguenti due
pronunzie
costituzionali:
®Corte
cost. 13 giugno 1985, n. 185: dichiara
l'illegittimit…
cos tuzionale di questo articolo,
nella
parte in cui non consente che valga come
espiazione
di pena il periodo di affdamento in
prova
al servizio sociale, in caso di annulla-
mento
del provvedimento di ammissione¯.
®Corte
cost. 6 dicembre 1985, n. 312: dichia-
ra
l'illegit—mit… costituzionale di questo artico-
lo,
nella parte in cui non prevede che valga co-
me
espiazione di pena il periodo d i affdamento
in
prova al servizio sociale, nel caso di revoca
del
provvedimento di ammissione per motivi
non
dipendenti dall'esito negativo della prova.
(2)
V. anche L. 29 aprile 1983, n. 167sull'af-
fdamento
in prova del condannato militare.
47
bis (1). (Affdamento in prova in casi par-
ticolari).
Se la pena detentiva, inflitta entro il
limite
di cui al comma 1 dell'articolo 47, deve
essere
eseguita nei confronti di persona tossi-
codipendente
o alcooldipendente che abbia in
corso
un programma di recupero o che ad esso
intenda
sottoporsi, l'interessato pu• chiedere
in
ogni momento di essere affidato in prova al
servizio
sociale per proseguire o intraprendere
l'attivit…
terapeutica sulla base di un program-
ma
da lui concordato con una unit… sanitaria
locale
o con uno degli enti, associazioni, coo-
perative
o privati di cui all'articolo 1 bis del
decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, converti-
to,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985,
n. 297. Alla domanda deve essere allega-
ta
certificazione rilasciata da una struttura sa-
nitaria
pubblica attestante lo stato di tossicodi-
pendenza
o di alcooldipendenza e la idoneit…,
ai
fini del recupero del condannato, del pro-
gramma
concordato.
Si
applica la procedura di cui al comma 4
dell'articolo
47 anche se la domanda Š presen-
tata
dopo che l'ordine di carcerazione Š stato
eseguito.
In tal caso il pubblico ministero o il
pretore
ordina la scarcerazione del condanna-
to.
El
tribunale di sorveglianza, nominato un di-
fensore
al condannato che ne sia privo, fissa
senza
indugio la data della trattazione, dando-
ne
awiso al richiedente, al difensore e al pub-
blico
ministero almeno cinque giorni prima. Se
non
Š possibile effettuare la notifica dell'awiso
al
condannato nel domicilio indicato nella ri-
chiesta
e lo stesso non compare all'udienza, il
tribunale
di sorveglianza dichiara inammissibi-
le
la richiesta.
Ai
fini.della decisione, il tribunale di sorve-
glianza
pu• anche acquisire copia degli atti del
procedimento
e disporre gli opportuni accerta-
menti
in ordine al programma terapeutico con-
cordato;
deve altres? accertare che lo stato di
tossicodipendenza
o alcooldipendenza o l'ese-
cuzione
del programma di recupero non siano
preordinati
al conseguimento del beneficio.
Dell'ordinanza
che conclude il procedimen-
to
Š data immediata comunicazione al pubbli-
co
ministero o al Dretore comDetente Der l'ese-
ORDINAMENTO
PENITENZIARIO ORDINAMENTO PENrrENZIARIo 17
cuzione,
il quale, se l'affidamento non Š dispo-
sto,
emette ordine di carcerazione.
.
Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affi-
damento,
tra le prescrizioni impartite devono
essere
comprese quelle che determinano le
modalit…
di esecuzione del programma. Sono
altres?
stabilite le prescrizioni e le forme di
controllo
per accertare che il tossicodipenden-
te
o l'alcooldipendente prosegue il programma
di
recupero. L'esecuzione della pena si consi-
dera
iniziata dalla data del verbale di affida-
mento.
L'affidamento
in prova al servizio sociale
non
pu• essere disposto, ai sensi del presente
articolo,
pi— di due volte.
Si
applica, per quanto non diversamente sta-
bilito,
la disciplina prevista dalla presente leg-
ge
per la misura alternativa dell'affidamento in
prova
al servizio sociale.
(')
Arhcolo aggiunto dal D.L. 22 aprile
1985,
n. 144, convertito nella L. 21 giugno
1985,
n. 297; indi cos? sostituito dall'art. 12 L.
10
giugno 1986, n. 663.
47
ter (1). (Detenzione domiciliare). La pe-
na
della reclusione non superiore a due anni,
anche
se costituente parte residua di maggior
pena,
nonchŠ la pena dell'arresto, possono es-
sere
espiate, se non vi Š stato affidamento in
prova
al servizio sociale, nella propria abita-
zione
o in altro luogo di privata dimora owero
in
un luogo pubblico di cura o di assistenza
quando
trattasi di:
1)
donna incinta o che allatta la propria pro-
le
owero madre di prole di et… inferiore a tre
anni
con lei convivente;
2)
persona in condizioni di salute particolar-
mente
gravi che richiedono costanti contatti
con
i presidi sanitari territoriali;
3)
persona di et… superiore a 65 anni, se ina-
bile
anche parzialmente;
4)
persona di et… minore di 21 anni, per
comprovate
esigenze di salute, di studio, di la-
voro
e di famiglia.
La
detenzione domiciliare non pu• essere
concessa
quando Š accertata l'attualit… di colle-
gamenti
del condannato con la criminalit… or-
ganizzata
o di una scelta di criminalit….
Se
la condanna di cui al comma 1 deve esse-
re
eseguita nei confronti di persona che trovasi
in
stato di libert… o ha trascorso la custodia
cautelare,
o la parte terminale di essa, in regi-
me
di arresti domiciliari, si applica la procedu-
ra
di cui al comma 4 dell'articolo 47.
Il
tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione
domiciliare, ne fissa le modalit… se-
condo
quanto stabilito dal secondo comma
dell'articolo
254 quater del codice di procedura
penale.
Si applica il quinto comma del medesi-
mo
articolo. Determina e impartisce altres? le
disposizioni
per gli interventi del servizio so-
ciale.
Tali prescrizioni e disposizioni possono
essere
modificate dal magistrato di sorveglian-
za
competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione
domiciliare.
Il
condannato nei confronti del quale Š di-
sposta
la detenzione domiciliare non Š sotto-
posto
al regime penitenziario previsto dalla
presente
legge e dal relativo regolamento di
esecuzione.
Nessun onere grava sull'ammini-
strazione
penitenziaria per il mantenimento, la
cura
e l'assistenza medica del condannato che
trovasi
in detenzione domiciliare.
La
detenzione domiciliare Š revocata se il
comportamento
del soggetto, contrario alla
legge
o alle prescrizioni dettate, appare incom-
patibile
con la prosecuzione delle misure.
Deve
essere inoltre revocata quando vengo-
no
a cessare le condizioni previste nel comma
1.
Il
condannato che, essendo in stato di deten-
zione
nella propria abitazione o in un altro dei
luoghi
indicati nel comma 1, se ne allontana, Š
punito
ai sensi dell'articolo 385 del codice pe-
nale.
Si applica la disposizione dell'ultimo
comma
dello stesso articolo.
La
denuncia per il delitto di cui al comma 8
importa
la sospensione del beneficio e la con-
danna
ne importa la revoca.
(~)
Articolo aggiunfo dall'art. 13 L. 10 otto-
bre
1986, n. 663.
48.
(Regime di semilibert…). Il regime di se-
milibert…
consiste nella concessione al condan-
nato
e all'internato di trascorrere parte del
giorno
fuori dell'istituto per partecipare ad at-
tivit…
lavorative, istruttive o comunque utili al
reinserimento
sociale.
I
condannati e gli internati ammessi al regi-
me
di semilibert… sono assegnati in appositi
istituti
o apposite sezioni autonome di istituti
ordinari
e indossano abiti civili (l)
[La
concessione della semilibert… non Š am-
messa
nei casi di cui al secondo comma dell'ar-
ticolo
47 (')]
(I)
Terzo comma abrogato dall'art. 29 L. 10
ottobre
1986, n. 663.
49.
(Ammissione obbligatoria al regime di
semilibert…).
(Omissis) (').
(~)
Abrogato dall'art. 110 L. 24 novembre
1981,
n. 689.
50
(l). (Ammissione alla semilibert…). Pbs-
sono
essere espiate in regime di semilibert… la
pena
dell'arresto e la pena della reclusione non
supenore
a sei mesi, se il condannato non Š
affidato
in prova al servizio sociale.
Fuori
dei casi previsti dal comma 1, il con-
dannato
pu• essere ammesso al regime di se-
milibert…
soltanto dopo l'espiazione di almeno
met…
della pena. L'internato pu• esservi am-
messo
in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti
dall'articolo
47 se i risultati dell'osservazione
di
cui al comma 2 dello stesso articolo non
legittimano
l'affidamento in prova al servizio
sociale
ma possono essere valutati favorevol-
mente
in base ai criteri indicati dal comma 4
del
presente articolo, il condannato pu• essere
ammesso
al regime di semilibert… anche prima
dell'espiazione
di almeno met… della pena.
Per
il computo della durata delle pene non si
tiene
conto della pena pecuniaria inflitta con-
giuntamente
a quella detentiva.
L'ammissione
al regime di semilibert… Š di-
sposta
in relazione ai progressi compiuti nel
corso
del trattamento, quando vi sono le con-
dizioni
per un graduale reinserimento del sog-
getto
nella societ….
Il
condannato all'ergastolo pu• essere am-
messo
al regime di semilibert… dopo avere
espiato
almeno venti anni di pena.
Nei
casi previsti dal comma 1 la semilibert…
pu•
essere altres? disposta prima dell'inizio
dell'espiazione
della pena se il condannato ha
dimostrato
la propria volont… di reinserimento
nella
vita sociale; in tal caso si applica la dispo-
sizione
di cui al comma 4 dell'articolo 47.
Se
l'ammissione alla semilibert… riguarda
una
detenuta madre di un figlio di et… inferiore
a
tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa
per
la semilibert… di cui all'ultimo comma del-
l'articolo
92 del decreto del Presidente della
Repubblica
29 aprile 1976, n. 431.
(I)
Arhcolo cos? sostituito dall'art. 14 L. 10
ottobre
1986, n. 663.
51.
(Sospensione e revoca del regime di se-
milibert…).
Il provvedimento di semilibert…
pu•
essere in ogni tempo revocato quando il
soggetto
non si appalesi idoneo al trattamento.
Il
condannato, ammesso al regime di semili-
bert…,
che rimane assente dall'istututo senza
giustificato
motivo, per non pi— di dodici ore, Š
punito
in via disciplinare e pu• essere proposto
per
la revoca della concessione.
Se
l'assenza si protrae per un tempo maggio-
re,
il condannato Š punibile a norma del primo
comma
dell'articolo 385 del codice penale ed Š
applicabile
la disposizione dell'ultimo capover-
so
dello stesso articolo.
La
denuncia per il delitto di cui al preceden-
te
comma importa la sospensione del beneficio
e
la condanna ne importa la revoca.
All'internato
ammesso al regime di semili-
bert…
che rimane assente dall'istituto senza
giustificato
motivo, per oltre tre ore, si appli-
cano
le disposizioni dell'ultimo comma dell'ar-
~irol~
51
bis ('). (Sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione
della libert…). Quando durante l'at-
tuazione
dell'affidamento in prova al servizio
sociale
o della detenzione domiciliare o del re-
gime
di semilibert… prowiene un titolo di ese-
cuzione
di altra pena detentiva, il direttore
dell'istituto
penitenziario o il direttore del cen-
tro
di servizio sociale informa immediatamen-
te
il magistrato di sorveglianza. Se questi, te-
nuto
conto del cumulo delle pene, rileva che
permangono
le condizioni di cui al comma 1
dell'articolo
47 o al comma l dell'articolo 47
ter
o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispo-
ne
con decreto la prosecuzione prowisoria
della
misura in corso; in caso contrario dispone
la
sospensione della misura stessa. Il magistra-
to
di sorveglianza trasmette quindi gli atti al
tribunale
di sorveglianza che deve decidere nel
termine
di venti giorni la prosecuzione o la
cessazione
della misura.
(~)
Arhcolo aggiunto daa'art. 15 L. 10 otto-
bre
1986, n. 663.
51 ter ('). (Sospensione cautelativa delle mi-
1
Q ORDINAMENrO YENtTENZI.UUO
sure
alternative). Se l'affidato in prova al servi-
zio
sociale o l'ammesso al regime di semiliber-
t…
o di detenzione domiciliare pone in essere
comportamenti
tali da determinare la revoca
della
misura, il magistrato di sorveglianza nella
cui
giurisdizione essa Š in corso ne dispone con
decreto
motivato la prowisoria sospensione,
ordinando
l'accompagnamento del trasgresso-
re
in istituto. Trasmette quindi immediata-
mente
gli atti al tribunale di sorveglianza per le
desioni
di competenza. Il provedimento di so-
spensione
del magistrato di sorveglianza cessa
di
avere efficacia se la decisione del tribunale
di
sorveglianza non interviene entro trenta
giorni
dalla ricezione degli atti.
(~)
Articolo aggiunto dall'art. 16 L. 10 otto-
bre
1986, n. 663.
52.
(Licenza al condannato ammesso al re-
gime
di semilibert…). Al condannato ammesso
al
regime di semilibert… possono essere conces-
se
a titolo di premio una o pi— licenze di durata
non
superiore nel complesso a giorni quaranta-
cinque
all'anno (').
Durante
la licenza il condannato Š sottopo-
sto
al regime della libert… vigilata.
Se
il condannato durante la licenza trasgre-
disce
agli obblighi impostigli, la licenza pu•
essere
revocata indipendentemente dalla revo-
ca
della semilibert….
Al
condannato che, allo scadere della licen-
za
o dopo la revoca di essa, non rientra in
istituto
sono applicabili le disposizioni di cui al
precedente
articolo.
(')
V. art. 69 della L. 24 novembre 1981, n.
689.
53.
(Licenze agli internati). Agli internati
pu•
essere concessa una licenza di sei mesi nel
periodo
immediatamente precedente alla sca-
denza
fissata per il riesame di pericolosit….
Ai
medesimi pu• essere concessa, per gravi
esigenze
personali o familiari, una licenza di
durata
non superiore a giorni quindici; pu• es-
sere
inoltre concessa una licenza di durata non
superiore
a giorni trenta, una volta all'anno, al
fine
di favorirne il riadattamento sociale.
Agli
internati ammessi al regime di semili-
bert…
possono inoltre essere concesse, a titolo
di
premio, le licenze previste nel primo comma
dell'articolo
precedente.
Durante
la licenza l'internato Š sottoposto al
regime
della libert… vigilata.
Se
l'internato durante la licenza trasgredisce
agli
obblighi impostigli, la licenza pu• essere
revocata
indipendentemente dalla revoca della
semilibert….
L'internato
che nentra in istituto dopo tre
ore
dallo scadere della licenza, senza giustifi-
cato
motivo, Š punito in via disciplinare e, se in
regime
di semilibert…, pu• subire la revoca del-
la
concesslone.
53
bis (1). (Iscrizione nel casellario giudizia-
le).
Nel casellario giudiziale sono iscritti i prov-
vedimenti
della sezione di sorveglianza relativi
alla
irrogazione e alla revoca delle misure al-
temative
alla pena detentiva.
(')
Articolo aggiunto dall'art. 74 della L. 24
novembre
1981, n. 689.
53
bis (') (2). (Computo del periodo di per-
messo
o licenza). Il tempo trascorso dal dete-
nuto
o dall'internato in permesso o licenza Š
computato
a ogni effetto nella durata delle n~-
sure
restrittive della libert… personale, salvi i
casi
di mancato rientro o di altri gravi compor-
tamenti
da cui risulta che il soggetto non si Š
dimostrato
meritevole del beneficio. In questi
casi
sull'esclusione dal computo decide, con
decreto
motivato, il magistrato di sorveglian-
za.
Awerso
il decreto pu• essere proposto dal-
l'interessato
reclamo al tribunale di sorveglian-
za
secondo la procedura di cui all'articolo l4
ter.
Il magistrato che ha emesso il prowedi-
mento
non fa parte del collegio.
(~)
Articolo aggiunto dall'art. 17 L. 10 otto-
bre
1986, n. 663.
(2)
Recte 53 ter.
54
(1) (2). (Liberazione anticipata). Al con-
dannato
a pena detentiva che ha dato prova di
partecipazione
all'opera di rieducazione Š con-
cessa,
quale riconoscimento di tale partecipa-
zione,
e ai fini del suo pi— efficace reinserimen-
to
nella societ…, una detrazione di quarantacin-
que
giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata.
A tal fine Š valutato anche il periodo
trascorso
in stato di custodia cautelare o di de-
tenzione
domiciliare.
La
concessione del beneficio Š comunicata
ORDlNAMENTO PENITENZIARIO l9
all'ufficio
del pubblico ministero presso la cor-
te
d'appello o il tribunale che ha emesso il
provvedimento
di esecuzione o al pretore se
tale
provvedimento Š stato da lui emesso.
La
condanna per delitto non colposo com-
messo
nel corso dell'esecuzione successiva-
mente
alla concessione del beneficio ne com-
porta
la revoca.
Agli
effetti del computo della misura di pena
che
occorre avere espiato per essere ammessi
ai
benefici dei permessi premio, della semili-
bert…
e della liberazione condizionale, la parte
di
pena detratta ai sensi del comma l si consi-
dera
come scontata. La presente disposizione
si
applica anche ai condannati all'ergastolo.
(')
Articolo cos? sostituito dall'art. 18 L. 10
ottobre
1986, n. 663; la Corte coshtuzionale
con
sentenza 27 settembre 1983, n. 274, aveva
dichiarato
l'illegittimit… costituzionale di questo
articolo
(nel testo antecedente la novella del
1986),
nella parte in cui non si prevedeva la
possibilit…
di concedere anche al condannato
all'ergastolo
la rid uzione d i pena, ai soli fini d el
computo
della quantit… di pena cosi detratta
nella
quantit… scontata, richiesta per l'ammis-
sione
alla liberazione condizionale.
(2)
V, anche art. 30 della L. cit alla nota
precedente
che si riporta:
®30.
La detrazione di pena prevista dall'arti-
colo
54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificato
dall'articolo 18 della presente legge,
si
applica con provvedimento del tribunale di
sorveglianza
anche ai semestri di pena scontata
successivi
alla data del 31 agosto 1981 nonchŠ al
semestre
in corso a quella data, nella misura di
45
giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei
casi
in cui sono state gi… concesse le detrazioni
di
pena secondo le norme preesistenti, sempre-
chŠ
attualmente e con riferimento ai semestri
suddetti
risulti provata la partecipazione del
condannato
all'opera di rieducazione secondo i
criteri
indicati nell'articolo 94 del regolamento
di
esecuzione della citata legge 26 luglio 1975,
n.
354, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431¯.
55
('). (Interventi del servizio sociale nella
libert…
vigilata). Nei confronti dei sottoposti al-
la
libert… vigilata, ferme restando le disposizio-
ni
di cui all'articolo 228 del codice penale, il
servizio
sociale svolge interventi di sostegno e
di
assistenza al hne del loro reinserimento so-
ciale.
(')
Cos? sostituito dall'art. 6 L. 12 gennaio
1977,
n. 1, cit. in nota sub art. Il.
56
(1). (Remissione del debito). Il debito per
le
spese di procedimento e di mantenimento Š
rimesso
nei confronti dei condannati e degli
internati
che si trovano in disagiate condizioni
economiche
e hanno tenuto regolare condotta
ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30 ter.
La
relativa domanda pu• essere proposta fi-
no
a che non sia conclusa la procedura per il
recupero
delle spese.
(I)
Articolo cos? sostituito dall'art. 19 L. 10
ottobre
1986. n. 663.
57.
(Legittimazione alla richiesta dei benefi-
ci).
Il trattamento ed i benefici di cui agli arti-
coli
47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere ri-
chiesti
dal condannato, dall'internato e dai lo-
ro
prossimi congiunti o proposti dal consiglio
di
disciplina.
58.
(Comunicazione all'autorit… di pubblica
sicurezza).
Dei prowedimenti previsti dal pre-
sente
capo ed adottati dal magistrato o dalla
sezione
di sorveglianza, esclusi quelli di cui al-
l'articolo
56, Š data immediata comunicazione
all'autorit…
provinciale di pubblica sicurezza a
cura
della cancelleria.
20ORDINAMENTO
PENITENZIARIO
TITOLO
II.
DISPOSIZIONI
RELATIVE
ALLA
ORGANIZZAZIONE
PENITENZIARIA.
CAPO
I.
ISTITUTI
PENITENZIARI.
59.
(Istituti per adulti). Gli istituti per adulti
dipendenti
dall'amministrazione penitenziaria
di
distinguono in:
l)
istituti di custodia preventiva;
2)
istituti per l'esecuzione delle pene;
3)
istituti per l'esecuzione delle misure di
sicurezza;
4)
centri di osservazione.
60.
(Istituti di custodia preventiva). Gli isti-
tuti
di custodia preventiva si distinguono in ca-
se
mandamentali e circondariali.
Le
case mandamentali assicurano la custo-
dia
degli imputati a disposizione del pretore.
Esse
sono istituite nei capoluoghi di manda-
mento
che non sono sede di case circondariali.
Le
case circondariali assicurano la custodia
degli
imputati a disposizione di ogni autorit…
giudiziaria.
Esse sono istituite nei capoluoghi
di
circondario.
Le
case mandamentali e circondariali assicu-
rano
altres? la custodia delle persone fermate o
arrestate
dall'autorit… di pubblica sicurezza o
dagli
organi di polizia giudiziaria e quella dei
detenuti
e degli internati in transito.
Pu•
essere istituita una sola casa manda-
mentale
o circondariale rispettivamente per
pi—
mandamenti o circondari.
61.
(Istituti per l'esecuzione delle pene). Gli
istituti
per l'esecuzione delle pene si distinguo-
no
m:
l)
case di arresto, per l'esecuzione della pe-
na
dell'arresto.
Sezioni
di case di arresto possono essere isti-
tuite
presso le case di custodia mandamentali o
circo£dariali;
2)
case di reclusione, per l'esercizio della
pena
della reclusione.
Sezioni
di case di reclusione possono essere
istituite
presso le case di custodia circondariali.
Per
esigenze particolari, e nei limiti e con le
modalit…
previste dal regolamento, i condan-
nati
alla pena dell'arresto o della reclusione,
possono
essere assegnati alle case di custodia
preventiva;
i condannati alla pena della reclu-
sione
possono essere altres? assegnati alle case
di
arresto.
62.
(Istituti per l'esecuzione delle misure di
sicurezza
detentive). Gli istituti per l'esecuzio-
ne
delle misure di sicurezza detentive si distin-
guono
in:
colonie
agricole;
case
di lavoro;
case
di cura e custodia;
ospedali
psichiatrici giudiziari.
In
detti istituti si eseguono le misure di sicu-
rezza
rispettivamente previste dai numeri 1, 2
e
3 del primo capoverso dell'articolo 215 del
codice
penale.
Possono
essere istituite:
sezioni
per l'esecuzione della misura di sicu-
rezza
della colonia agricola presso una casa di
lavoro
e viceversa;
sezioni
per l'esecuzione della misura di sicu-
rezza
della casa di cura e di custodia presso un
ospedale
psichiatrico giudiziario;
sezioni
per l'esecuzione delle misure di sicu-
rezza
della colonia agricola e della casa di lavo-
ro
presso le case di reclusione.
63.
(Centri di osservazione). I centri di os-
servazione
sono costituiti come istituti autono-
mi
o come sezioni di altri istituti.
I
predetti svolgono direttamente le attivit…
di
osservazione indicate nell'articolo 13 e pre-
stano
consulenze per analoghe attivit… di os-
servazione
svolte nei singoli istituti.
Le
risultanze dell'osservazione sono inserite
nella
cartella personale.
Su
richiesta dell'autorit… giudiziaria possono
essere
assegnate ai detti centri per la esecuzio-
ne
di perizie medico-legali anche le persone
sottoposte
a procedimento penale.
I
centri di osservazione svolgono, altres?, at-
tivit…
di ricerca scientifica.
64.
(Differenziazione degli istituti per l'ese-
cuzione
delle pene e delle misure di sicurezza).
I
singoli istituti devono essere organizzati con
caratteristiche
differenziate in relazione alla
posizione
giuridica dei detenuti e degli interna-
ti
e alle necessit… di trattamento individuale o
di
gruppo degli stessi.
65.
(Istitutiper infermi e minorati). I sogget-
ti
affetti da infermit… o minorazioni fisiche o
ORDINAMENTO PENITENZIARIO 21
psichiche
devono essere assegnati ad istituti o
sezioni
speciali per idoneo trattamento.
A
tali istituti o sezioni sono assegnati i sog-
getti
che, a causa delle loro condizioni, non
possono
essere sottoposti a regime degli istituti
ordinari.
66.
(Costituzione, trasformazione e soppres-
sione
degli istituti). La costituzione, la trasfor-
mazione
e soppressione degli istituti peniten-
ziari
nonchŠ delle sezioni sono disposte con
decreto
ministeriale.
67.
(Visite agli istituti). Gli istituti peniten-
ziari
possono essere visitati senza autorizzazio-
ne
da:
a)
il Presidente del Consiglio dei Ministri e
il
presidente della Corte costituzionale;
b)
i ministri, i giudici della Corte costituzio-
nale,
i Sottosegretari di Stato, i membri del
Parlamento
e i componenti del Consiglio supe-
riore
della magistratura;
c)
il presidente della corte d'appello, il pro-
curatore
generale della Repubblica presso la
corte
d'appello, il presidente del tribunale e il
procuratore
della Repubblica presso il tribuna-
le,
il pretore, i magistrati di sorveglianza, nel-
l'ambito
delle nspettive giurisdizioni; ogni al-
tro
magistrato per l'esercizio delle sue funzio-
ni;
d)
i consiglieri regionali e il commissario di
Governo
per la regione, nell'ambito della loro
clrcoscrlzmne;
e)
l'ordinario diocesano per l'esercizio del
suo
ministero;
fl
il prefetto e il questore della provincia; il
medico
provinciale;
g)
il direttore generale per gli istituti di pre-
venzione
e di pena e i magistrati e i funzionari
da
lui delegati;
h)
gli ispettori generali dell'amministrazio-
ne
penitenziaria;
i)
l'ispettore dei cappellani;
I)
gli ufficiali del corpo degli agenti di custo-
dia.
L'autorizazione
non occorre nemmeno per
coloro
che accompagnano le persone di cui al
comma
precedente per ragioni del loro ufficio.
Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
possono
accedere agli istituti, per ragioni del
loro
ufficio, previa autorizzazione dell'autorit…
~iudiziaria.
Possono
accedere agli istituti, con l'autoriz-
zazione
del direttore, i ministri del culto catto-
lico
e di altri culti.
CAPO
II.
GIUDICI
DI SORVEGLIANZA.
68
('). (Uffci di sorveglianza). Gli uffici di
sorveglianza
sono costituiti nelle sedi di cui al-
la
tabella A allegata alla presente legge ed han-
no
giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribu-
nali
in essa indicati.
Ai
suddetti uffici, per l'esercizio delle fun-
zioni
rispettivamente elencate negli articoli 69,
70
e 70 bis, sono assegnati magistrati di cassa-
zione,
di appello e di tribunale nonchŠ perso-
nale
del ruolo delle cancellerie e segreterie
giudiziarie
e personale esecutivo e subalterno.
Con
decreto del presidente della Corte di
appello
pu• essere temporaneamente destina-
to
a esercitare le funzioni del magistrato di sor-
veglianza
mancante o impedito un giudice
avente
la qualifica di magistrato di cassazione,
di
appello o di tribunale.
I
magistrati che esercitano funzioni di sorve-
glianza
non debbono essere adibiti ad altre
funzioni
giudiziarie.
(I)
Articolo cos? sostituito, da ultimo, dal-
I'art.
20 L. 10 ottobre 1986, n. 663.
69
('). (Funzioni e provvedimenti del magi-
strato
di sorveglianza). Il magistrato di sorve-
glianza
vigila sulla organizzazione degli istituti
di
prevenzione e di pena e prospetta al Mini-
stro
le esigenze dei vari servizi, con particolare
riguardo
alla attuazione del trattamento riedu-
cativo
Esercita,
altres?, la vigilanza diretta ad assi-
curare
che l'esecuzione della custodia degli im-
putati
sia attuata in conformit… delle leggi e dei
regolamenti.
Sovraintende
all'esecuzione delle misure di
sicurezza
personali.
Prowede
al riesame della pericolosit… ai
sensi
del primo e secondo comma dell'articolo
208
del codice penale, nonchŠ all'applicazione,
esecuzione,
trasformazione o revoca, anche
anticipata,
delle misure di sicurezza. Prowede
altres?,
con decreto motivato, in occasione dei
prowedimenti
anzidetti, alla eventuale revoca
della
dichiarazione di delinquenza abituale
professionale
o per tendenza di cui agli articoli
ORDINAMENTO
PENITENZIARIO
102,
103, 104, 105 e 108 del codice penale.
Approva,
con decreto, il programma di trat-
tamento
di cui al terzo comma dell'articolo 13,
ovvero,
se ravvisa in esso elementi che costi-
tuiscono
violazione dei diritti del condannato o
dell'internato,
lo restituisce, con osservazioni,
al
fine di una nuova formulazione. Approva,
con
decreto, il prowedimento di ammissione
al
lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel
corso
del trattamento, disposizioni dirette ad
eliminare
eventuali violazioni dei diritti dei
condannati
e degli internati.
Decide,
con ordinanza impugnabile soltanto
per
cassazione, secondo la procedura di cui al-
l'articolo
14 ter, sui reclami dei detenuti e degli
internati
concernenti l'osservanza delle norme
riguardanti:
a)
l'attribuzione della qualifica lavorativa,
la
mercede e la remunerazione, nonchŠ lo
svolgimento
delle attivit… di tirocinio e di lavo-
ro
e le assicurazioni sociali;
b)
le condizioni di esercizio del potere disci-
plinare,
la costituzione e la competenza del-
l'organo
disciplinare, la contestazione degli
addebiti
e la facolt… di discolpa.
Prowede,
con decreto motivato, sui per-
messi,
sulle licenze ai detenuti semiliberi ed
agli
internati, e sulle modifiche relative all'affi-
damento
in prova al servizio sociale e alla de-
tenzione
domiciliare.
Provvede,
con ordinanza, sulla remissione
del
debito di cui all'articolo 56 della presente
legge
e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del
codice
penale.
Esprime
motivato parere sulle proposte e le
istanze
di grazia concernenti i detenuti.
Svolge,
inoltre, tutte le altre funzioni attri-
buitegli
dalla legge.
(I)
Articolo cosi sostituito, da ultimo, dal-
I'art.
21 L. 10 ottobre 1986, n. 663.
70
('). (Funzioni e provvedimenti del tribu-
nale
di sorveglianza). In ciascun distretto di
corte
di appello e in ciascuna circoscrizione
territoriale
di sezione distaccata di corte di ap-
pello
Š costituita un tribunale di sorveglianza
competente
per l'affidamento in prova al servi-
zio
sociale, la detenzione domiciliare, la semi-
libert…,
la liberazione condizionale, la riduzio-
ne
di pena per la liberazione anticipata, la re-
voca
o cessazione dei suddetti benefici, il rin-
vio
obbligatorio o facoltativo dell'esecuzionedelle pene detentive ai sensi
degli articoli 146 e
147,
numeri 2) e 3), del codice penale, nonchŠ
per
ogni altro prowedimento ad esso attribui-
to
dalla legge.
Il
tribunale di sorveglianza decide inoltre in
sede
di appello sui ricorsi awerso i prowedi-
menti
di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il
magistrato
che ha emesso il provvedimento
non
fa parte del collegio.
Il
tribunale Š composto da tutti i magistrati
di
sorveglianza in servizio nel distretto o nella
circoscrizione
territoriale della sezione distac-
cata
di corte d'appello e da esperti scelti tra le
categorie
indicate nel quarto comma dell'arti-
colo
80, nonchŠ fra docenti di scienze cnmina-
listiche.
Gli
esperti effettivi e supplenti sono nomina-
ti
dal Consiglio superiore della magistratura in
numero
adeguato alle necessit… del servizio
presso
ogni tribunale per periodi triennali nn-
novabili.
I
prowedimenti del tribunale sono adottati
da
un collegio composto dal presidente o, in
sua
assenza o impedimento, dal magistrato di
sorveglianza
che lo segue nell'ordine delle fun-
zioni
giudiziarie e, a parit… di funzioni, nell'an-
zianit…;
da un magistrato di sorveglianza e da
due
fra gli esperti di cui al precedente comma
4.
Uno
dei due magistrati ordinari deve essere
il
magistrato di sorveglianza sotto la cui giuri-
sdizione
Š posto il condannato o l'internato in
ordine
alla cui posizione si deve prowedere.
La
composizione dei collegi giudicanti Š an-
nualmente
determinata secondo le disposizioni
dell'ordinamento
giudiziario.
Le
decisioni del tribunale sono emesse con
ordinanza
in camera di consiglio; in caso di
parit…
di voti prevale il voto del presidente.
Agli
esperti componenti del tribunale Š ri-
servato
il trattamento economico assegnato
agli
esperti di cui al quarto comma dell'articolo
80
operanti negli istituti di prevenzione e di
pena.
(I)
Articolo cosi sostituito, da ultimo, dal-
I'art.
22 L. 10 ottobre 1986, n. 663.
70
bis ('). (Presidente del tribunale di sorve-
glianza).
Le funzioni di presidente del tribuna-
le
di sorveglianza sono conferite a un magistra-
oRDlNAMENrO PENrrENZlAR10 ?1
to
di cassazione o, per i tribunali istituiti nellesezioni distaccate di corte
d'appello, a un ma-
gistrato
d'appello.
Il
presidente del tribunale, fermo l'espleta-
mento
delle funzioni di magistrato di sorve-
glianza
nell'ufficio di appartenenza, prowede:
a)
a dirigere e ad organizzare le attivit… del
tribunale
di sorveglianza;
b)
a coordinare, in via organizzativa, in fun-
zione
del disbrigo degli affari di competenza
del
tribunale, l'attivit… degli uffici di sorve-
glianza
compresi nella giurisdizione del tribu-
nale
medesimo;
c)
a disporre le applicazioni dei magistrati e
del
personale ausiliario nell'ambito dei vari uf-
fici
di sorveglianza nei casi di assenza, impedi-
mento
o urgenti necessit… di servizio;
d)
a richiedere al presidente della corte di
appello
l'emanazione dei prowedimenti di cui
al
comma 3 dell'articolo 68;
e)
a proporre al Consiglio superiore della
magistratura
la nomina degli esperti effettivi o
supplenti
componenti del tribunale e a compi-
lare
le tabelle per gli emolumenti loro spettan-
f)
a svolgere tutte le altre attivit… a lui riser-
vate
dalla legge e dai regolamenti.
(I)
Arncolo aggiunto dall'art. 23 L. 10 otto-
bre
1986, n. 663.
70
ter (1). (Nuove denominazioni). Le de-
nominazioni
"sezione di sorveglianza" e "giu-
dice
di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti
sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti-
"tribunale
di sorveglianza" e "magistrato di
sorveglianza".
Per
il funzionamento del tribunale di sorve-
glianza
nonchŠ degli uffici di sorveglianza di
cui
all'articolo 68 si prowede con assegnazioni
dirette
di fondi e di attrezzature mediante pre-
lievo
delle somme necessarie dagli appositi ca-
pitoli
del bilancio di previsione del Ministero
di
grazia e giustizia.
(I)
Articolo aggiunto dall'art. 24 L. 10 otto-
bre
1986, n. 663.
CAPO
II bis (1)
PROCEDIMENTO
DI SORVEGLIANZA
71
(1). (Norme generali). Per l'adozione dei
provvedimenti
di competenza del tribunale di
sorveglianza
espressamente indicati nei commi
I
e 2 dell'articolo 70, nonchŠ dei prowedimen-
ti
del magistrato di sorveglianza in materia di
remissione
del debito, di ricoveri di cui all'arti-
colo
148 del codice penale, di applicazione
esecuzione,
trasformazione o revoca anche an-
ticipata
delle misure di sicurezza e di quelli
relativi
all'accertamento dell'identit… persona-
le
ai fini delle dette misure, si applica il proce-
dimento
di cui ai commi e agli articoli seguen-
tl.
Il
presidente del tribunale o il magistrato di
sorveglianza,
a seguito di richiesta o di propo-
sta
owero di ufficio, invita l'interessato ad
esercitare
la facolt… di nominare un difensore.
Se
l'interessato non vi prowede entro cinque
giorni
dalla comunicazione dell'invito, il difen-
sore
Š nominato di ufficio dal presidente del
tribunale
o dal magistrato di sorveglianza. Suc-
cessivamente
il presidente del tribunale o il
magistrato
di sorveglianza fissa con decreto il
giorno
della trattazione e ne fa comunicare av-
viso
al pubblico ministero, all'interessato e al
difensore
almeno cinque giorni prima di quello
stabilito.
La
competenza spetta al tribunale o al magi-
strato
di sorveglianza che hanno giurisdizione
sull'istituto
di prevenzione o di pena in cui si
trova
l'interessato all'atto della richiesta o del-
la
proposta o all'inizio d'ufficio del procedi-
mento.
Se
l'interessato non Š detenuto o internato
la
competenza spetta al tribunale o al magi-
strato
di sorveglianza che hanno giurisdizione
nel
luogo in cui l'interessato ha la residenza o il
domicilio.
Nel caso in cui non sia possibile de-
terminare
la competenza secondo il criterio so-
pra
indicato, si applica la disposizione del se-
condo
comma dell'articolo 635 del codice di
procedura
penale.
Le
disposizioni contenute nel capo I del tito-
lo
V del libro IV del codice di procedura pena-
le
sono applicabili in quanto non diversamente
disposto
dalla presente legge. L'articolo 641
del
codice di procedura penale resta in vigore
limitatamente
ai casi di cui all'articolo 212 del-
lo
stesso codice.
(I)
n capo 11 bis e gli artt. 71-71 sexies sono
stati
inseriti dagli articoli 10 e 11 L. 12 gennaio
1977,
n. 1, cit. in nota sub art. Il. L'art. 71 Š
24
ORDINAMENTO PENITENZIARIO
stato,
successivamente, cos? sostituito dall'art.
25
L. 10 ottobre 1986, n. 663. Per i condannati
militari,
v. anche L. 29 aprile 1983, n. 167, gi…
cit.
sub art. 47.
71
bis ('). (Udienza). L'udienza si svolge
con
la partecipazione del difensore e del rap-
presentante
dell'ufficio del pubblico ministero.
L'interessato
pu• partecipare personalmente
alla
discussione e presentare memone.
Le
funzioni di pubblico ministero sono eser-
citate,
davanti alla sezione di sorveglianza, dal
procuratore
generale presso la corte d'appello
e,
davanti al magistrato di sorveglianza, dal
procuratore
della Repubblica presso il tribuna-
le
della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I
prowedimenti della sezione e d~el magi-
strato
di sorveglianza sono emessi sulla base
dell'acquisizione
in udienza dei documenti re-
lativi
all'osservazione e al trattamento nonchŠ,
quando
occorre, svolgendo i necessari accerta-
menti
ed awalendosi della consulenza dei tec-
nici
del trattamento.
L'ordinanza
che conclude il procedimento di
sorveglianza
Š comunicata al pubblico ministe-
ro,
all'interessato e al difensore nel termine di
dieci
giorni dalla data della deliberazione.
(') V. nota sub art. 71.
71
ter ('). (Ricorso per cassazione). Avver-
so
le ordinanze del tribunale di sorveglianza e
del
magistrato di sorveglianza, il pubblico mi-
nistero,
I'interessato e, nei casi di cui agli arti-
coli
14 ter e 69, comma 6, I'amministrazione
penitenziaria,
possono proporre ricorso per
cassazione
per violazione di legge entro dieci
giorni
dalla comunicazione del prowedimen-
to.
Si applicano le disposizioni del terzo com-
ma
dell'articolo 640 del codice di procedura
penale.
Si applica, altres?, I'ultimo comma del-
I'articolo
631 del codice di procedura penale.
(~)
Articolo aggiunto dall'art. Il L. 12 gen-
naio
1977, n. I, indi cos? sostituito dall'art. 26
L.
10 ottobre 1986, n. 663.
71
quater (~). (Comunicazloni). Le comuni-
cazioni
all'interessato degli awisi e dei provve-
dimenti
previsti negli articoli precedenti sono
effettuati
ai sensi dell'articolo 645 del codice di
procedura
penale.
(') V. nota sub art. 71.
71 quinquies. (Revoca). (Omissis) (1)
(I)
Articolo abrogato dall'art. 27 L. 10 otto-
bre
1986, n. 663.
71
sexies ('). (Inammissibilit…). Qualora l'i-
stanza
per l'adozione dei provvedimenti indi-
cati
nel primo comma dell'articolo 71, appaia
manifestamente
infondata per difetto delle
condizioni
di legge, ovvero costituisca mera ri-
proposizione
di una istanza gi… rigettata, basa-
ta
sui medesimi elementi, il presidente, sentito
il
pubblico ministero, emette decreto motivato
con
il quale dichiara inammissibile l'istanza e
dispone
non farsi luogo a procedimenti di sor-
veglianza.
Il
decreto Š comunicato entro cinque giorni
all'interessato,
il quale ha facolt… di proporre
opposizione
nel termine di cinque giorni dalla
comunicazione
stessa facendo richiesta di trat-
tazione.
A
seguito dell'opposizione, il presidente
della
sezione d… corso al procedimento di sor-
ve~lianza.
(I) V. nota sub art. 71.
CAPO
111.
SERVIZIO
SOCIALE E ASSISTENZA.
72.
(Centri di servizio sociale). Nelle sedi
degli
uffici di sorveglianza sono istituiti centri
di
servizio sociale per adulti.
Il
Ministro per la grazia e giustizia pu• di-
sporre,
con suo decreto, che per pi— uffici di
sorveglianza
sia istituito un solo centro di ser-
vizio
sociale stabilendone la sede.
I
centri di servizio sociale dipendono dal-
I'amministrazione
penitenziaria e la loro orga-
nizzazione
Š disciplinata dal regolamento.
I
centri, a mezzo del personale di servizio
sociale,
prowedono ad eseguire, su richiesta
del
magistrato di sorveglianza o della sezione
di
sorveglianza, le inchieste sociali utili a forni-
re
i dati occorrenti per l'applicazione, la modi-
ficazione,
la proroga e la revoca delle misure
di
sicurezza e per il trattamento dei condannati
e
degli internati, nonchŠ a prestare la loro ope-
ra
per assicurare il reinserimento nella vita li-
bera
dei sottoposti a misure di sicurezza non
detentive.
I
centri prestano, inoltre, su richiesta delle
ORDINAMENTO PENITENZIARIO 25
direzioni
degli istituti, opera di consulehza per
favorire
il buon esito del trattamento peniten-
ziano.
Svolgono, infine, ogni altra attivit… pre-
vista
dalla presente legge che comporti inter-
venti
nel servizio sociale (').
(')
D.M. 20 gennaio 1976. Istituzione di
centri
di servizio sociale per adulti per gli uffici
di
sorveglianza (G.U. n. 74 del 20 marzo
1976).
n guardasigilli
ministro
per
la Rrazia e Riustizia
Vista
la legge 26 luglio 1975, n. 354, conte-
nente:
®Norme sull'ordinamento Denitenziario
Centri di servizio sociale
1)
Tonno..................
2)
Genova ................
3)
Milano.................
4)
Brescia ................
5)
Venezia .................
6)
Trieste.................
7)
Trento.................
8)
Bologna.................
9)
Firenze ................
10)
Perugia ................
11)
Ancona ................
12)
Roma ................
13)
L'Aquila...............
14)
Napoli.................
15)
Bari..................
16)
Lecce ..................
17)
Potenza.... ... ..
18)
Catanzaro...............
19)
Palermo.........
20)
Catania .........
21)
Messina .
22)
Caltanissetta. . .
23)
Cagliari.................
e sulla
esecuzione delle misure privative e limi-
tative
della libert…¯ la quale all'art. 72 stabilisce
che
nella sede degli uffici di sorveglianza di cui
alla
tabella A annessa alla legge predetta sono
istituiti
centri di servizio sociale per adulti e che
il
Ministro per la grazia e giustizia pu• disporre
con
suo decreto che per pi— uffici di sorveglian-
za
sia istituito un solo centro di servizio sociale
stabilendone
la sede;
Atteso
che per motivi di f unzionalit… ammini-
strahva
e per esigenze di carattere operativo Š
necessario
unificare alcuni centri di servizio so-
ciale;
decreta: Sono istituiti i seguenti centri di
servizio
sociale per adulti per gli uffici di sorve-
glianza
a fianco di ciascuno indicati:
Uffici di sorveglianza
Torino,
Alessandria, Novara, Cuneo e Vercelli
Genova
e A puania Massa
Milano,
Pavia e Varese
Bresela
e Mantova
Venezia,
Padova e Verona
Trieste
e Gorizia
Trento
Bologna,
Modena e Reggio Emilia
Firenze,
Siena, Livorno e Pisa
Perugia
e Spoleto
Ancona
e Macerata
Roma,
Frosinone e Viterbo
L'Aquila
e Pescara
Napoli,
Salerno, S.M. Capua Vetere e Campobasso
Bari
e Foggia
Lecce
Potenza
e Matera
Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria
Palermo,
Agrigento e Trapani
Catania
e Siracusa
Messina
Caltanissetta
Cagliari,
Nuoro e Sassari
26
ORDINAMENTO PENrrENZ~O
73.
(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle
vittime
del delitto). Presso la direzione genera-
le
per gli istituti di prevenzione e di pena Š
istituita
la cassa per il soccorso e l'assistenza
alle
vittime del delitto.
La
cassa ha personalit… giuridica, Š ammini-
strata
con le norme della contabilit… di Stato e
pu•
awalersi del patrocinio dell'Awocatura
dello
Stato.
Per
il bilancio, I'amministrazione e il servi-
zio
della cassa si applicano le norme previste
dall'articolo
4 della legge 9 maggio 1932, n.
547.
La
cassa Š amministrata da un consiglio
composto:
1)
dal direttore generale per gli istituti di
prevenzione
e di pena, presidente;
2)
da un rappresentante del Ministero del
tesoro;
3)
da un rappresentante del Ministero del-
l'interno.
Le
funzioni di segretario sono esercitate dal
direttore
dell'ufficio della direzione generale
per
gli istituti di prevenzione e di pena, compe-
tente
per l'assistenza.
Nessuna
indennit… o retribuzione Š dovuta
alle
persone suddette.
Il
patrimonio della cassa Š costituito, oltre
che
dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni,
dalle
somme costituenti le differenze fra mer-
cede
e remunerazione di cui all'articolo 23.
I
fondi della cassa sono destinati a soccorre-
re
e ad assistere le vittime che a causa del delit-
to
si trovino in condizioni di comprovato biso-
gno.
74.
(Consigli di aiuto sociale). Nel capoluo-
go
di ciascun circondario Š costituito un consi-
glio
di aiuto sociale, presieduto dal presidente
del
tribunale o da un magistrato da lui delega-
to
e composto dal presidente del tribunale dei
minorenni
o da un altro magistrato da lui desi-
gnato,
da un magistrato di sorveglianza, da un
rappresentante
della regione, da un rappresen-
tante
della provincia, da un funzionario del-
l'amministrazione
civile dell'interno designato
dal
prefetto, dal sindaco o da un suo delegato,
dal
medico provinciale, dal dirigente dell'uffi-
cio
provinciale del lavoro, da un delegato del-
l'ordinario
diocesano, dai direttori degli istituti
penitenziari
del circondario. Ne fanno parte,
inoltre,
sei componenti nominati dal presiden-
te
del tribunale fra i designati da enti pubblici e
privati
qualificati nell'assistenza sociale.
Il
consiglio di aiuto sociale ha personalit…
giuridica,
Š sottoposto alla vigilanza del Mini-
stero
di grazia e giustizia e pu• awalersi del
patrocinio
dell'Awocatura dello Stato.
I
componenti del consiglio di aiuto sociale
prestano
la loro opera gratuitamente.
Con
decreto del Presidente della Repubbli-
ca,
su proposta del Ministro per la grazia e
giustizia,
pu• essere disposta la fusione di pi—
consigli
di aiuto sociale in un unico ente.
Alle
spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti
del consiglio di aiuto sosicale nel setto-
re
dell'assistenza penitenziaria e post-
penitenziaria
si prowede:
1)
con le assegnazioni della cassa delle am-
mende
di cui all'art. 4 della legge 9 maggio
1932,
n. 547;
2)
con lo stanziamento annuale previsto
dalla
legge 23 maggio 1956, n. 491;
3)
con i proventi delle manifatture carcera-
rie
assegnate annualmente con decreto del Mi-
nistro
per il tesoro sul bilancio della cassa delle
ammende
nella misure del cinquanta per cento
del
loro ammontare;
4)
con i fondi ordinari del bilancio;
5)
con gli altri fondi costituenti il patrimo-
nio
dell'ente.
Alle
spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti
del consiglio di aiuto sociale nel setto-
re
del soccorso e dell'assistenza alle vittime del
delitto
si prowede con le assegnazioni della
cassa
prevista dall'articolo precedente e con i
fondi
costituiti da lasciti, donazioni o altre con-
tribuzioni
ricevuti dall'ente a tale scopo.
Il
regolamento stabilisce l'organizzazione in-
terna
e le modalit… del funzionamento del con-
siglio
di aiuto sociale, che delibera con la pre-
senza
di almeno sette componenti.
75.
(Attivit… del consiglio di aiuto sociale per
l'assistenza
penitenziaria e post-penitenziaria).
Il
consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti
attivit…:
1)
cura che siano fatte frequenti visite ai li-
berandi,
al fine di favorire, con opportuni con-
sigli
e aiuti, il loro reinserimento nella vita so-
ciale
2)
cura che siano raccolte tutte le notizie
ORDINAMEN ro PENITENZIARIO 27
occorrenti
per accertare i reali bisogni dei libe-
randi
e studia il modo di prowedervi, secondo
le
loro attitudini e le condizioni familiari;
3)
assume notizie sulle possibilit… di colloca-
mento
al lavoro nel circondario e svolge, an-
che
a mezo del comitato di cui all'articolo 77,
opera
diretta ad assicurare una occupazione ai
liberati
che abbiano o stabiliscano residenza
nel
circondario stesso;
4)
organizza, anche con il concorso di enti o
di
privati, corsi di addestramento e attivit… la-
vorative
per i liberati che hanno bisogno di
integrare
la loro preparazione professionale e
che
non possono immediatamente trovare la-
voro;
promuove altres? la frequenza dei libera-
ti
ai normali corsi di addestramento e di awia-
mento
professionale predisposti dalle regioni;
5)
cura il mantenimento delle relazioni dei
detenuti
e degli internati con le loro famiglie;
6)
segnala alle autorit… e agli enti compe-
tenti
i bisogni delle famiglie dei detenuti e de-
gli
internati, che rendono necessari speciali in-
terventi
7)
concede sussidi in denaro o in natura;
8)
collabora con i competenti organi per il
coordinamento
dell'attivit… assistenziale degli
enti
e delle associazioni pubbliche e private
nonchŠ
delle persone che svolgono opera di
beneficenza
diretta ad assicurare il pi— efficace
e
appropriato intervento in favore dei liberati
e
dei familiari dei detenuti e degli internati.
7ff.
(Attivit… del consiglio di aiuto sociale per
il
soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto).
Il
consiglio di aiuto sociale presta soccorso,
con
la concessione di sussidi in natura o in de-
naro,
alle vittime del delitto e prowede all'as-
sistenza
in favore dei minorenni orfani a causa
del
delitto.
77.
(Comitato per l'occupazione degli assi-
stiti
dal consiglio di aiuto speciale). Ai fine di
favonre
l awiamento al lavoro dei dimessi da-
gli
istituti di prevenzione e di pena, presso ogni
consiglio
di aiuto sociale, owero presso l'ente
di
cui al quarto comma dell articolo 74, Š isti-
tuito
il comitato per l'occupazione degli assisti-
ti
dal consiglio di aiuto sociale.
Di
tale comitato, presieduto dal presidente
del
consiglio di aiuto sociale o da un magistra
to
da lui delegato, fanno parte quattro rappre-
sentanti
ri5pettivamente dell'industria, del
commercio,
dell'agricoltura e dell'artigianato
locale,
designati dal presidente della camera di
commercio,
industria, artigianato e agricoltu-
ra,
tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre
rappresentanti
dei prestatori d'opera, designa-
ti
dalle organizzazioni sindacali pi— rappresen-
tative
sul piano nazionale, un rappresentante
dei
coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio
provinciale
del lavoro e della massima occupa-
zione,
un impiegato della carriera direttiva
dell'amministrazione
penitenziaria e un assi-
stente
sociale del centro di servizio sociale di
cui
all'articolo 72.
I
componenti del comitato sono nominati
dal
presidente del consiglio di aiuto sociale.
Il
comitato delibera con la presenza di alme-
no
nque componenti.
78.
(Assistenti volontari). L'amministrazio-
ne
penitenziaria pu•, su proposta del magistra-
to
di sorveglianza autorizzare persone idonee
all'assistenza
e all'educazione a frequentare gli
istituti
penitenziari allo scopo di partecipare
all'opera
rivolta al sostegno morale dei dete-
nuti
e degli internati, e al futuro reinserimento
nella
vita sociale.
Gli
assistenti volontan possono cooperare
nelle
attivit… culturali e ricreative dell'istituto
sotto
la guida del direttore, il quale ne coordi-
na
l'azione con quella di tutto il personale ad-
detto'al
trattamento.
L'attivit…
prevista nei commi precedenti noD
pu•
essere retribuita.
Gli
assistenti volontari possono collaborare
coi
centri di servizio sociale per l'affidamento
in
prova, per il regime di semilibert… e per
l'assistenza
ai dimessi e alle loro famiglie.
CAPO
IV.
DISPOSIZIONi
FINALI
E
TRANSITORIE.
79
('). (Minori degli anni diciotto sOttoposn
a
misure penali. Magistratura di sorveglianza).
Le
norme della presente legge si applicano an-
che
nei confronti dei minori degli anni diciotto
sottoposti
a misure penali fino a quando non
sar…
proweduto con apposita legge.
Nei
confronti dei minori di cui al comma
precedente
e dei soggetti maggiorenni che
commisero
il reato quando erano minori degli
anni
diciotto, le funzioni della sezione di sor-
28
ORDINAMENTO PENIrENZL~O IORDINAMENTO PENrrENZIARIO 29
veglianza
e del magistrato di sorveglianza sonoesercitate, rispettivamente, dal tribunale
per i
minorenni
e dal giudice di sorveglianza presso
il
tribunale per i minorenni.
Al
giudice di sorveglianza per i minorenni
non
si applica l'ultimo comma dell'articolo 68.
(I)
Articolo cos? sostituito dall'art. 12 L. 12
gennaio
1977, n. 1, cit. in nota sub art. Il.
80.
(Personale dell'amministrazione degli
istituti
di prevenzione e di pena). Presso gli isti-
tuti
di prevenzione e di pena per adulti, oltre al
personale
previsto dalle leggi vigenti, operano
gli
educatori per adulti e gli assistenti sociali
dipendenti
dai centri di servizio sociale previsti
dall'articolo
72.
L'amministrazione
penitenziaria pu• avva-
lersi
per lo svolgimento delle attivit… di osser-
vazione
e di trattamente, di personale incari-
cato
giornaliero, entro limiti numerici da con-
cordare
annualmente, con il Ministero del te-
soro.
Al
personale incaricato giornaliero Š attri-
buito
lo stesso trattamente ragguagliato a gior-
nata
previsto per il corrispondente personale
incaricato.
Per
lo svolgimento delle attivit… di osserva-
zione
e di trattamento, l'amministrazione pe-
nitenziaria
pu• awalersi di professionisti
esperti
in psicologia, servizio sociale, pedago-
gia,
psichiatria e criminologia clinica, corri-
spondendo
ad essi onorari proporzionati alle
singole
prestazioni effettuate.
Il
servizio infermieristico degli istituti peni-
tenziari
previsti dall'art. 59, Š assicurato me-
diante
operai specializzati con la qualifica di
infermieri
(l)
A
tal fine la dotazione organica degli operai
dell'amministrazione
degli istituti di preven-
zione
e di pena, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, ema-
nato
a norma dell'articolo 17 della legge 28
ottobre
1970, n. 775, Š incrementata di 800
unit…
riservate alla suddetta categoria. Tali
unit…
sono attribuite nella misura di 640 agli
operai
specializzati e di 160 ai capi operai.
Le
modalit… relative all'assunzione di detto
personale
saranno stabilite dal regolamento di
esecuzione.
(I) Comma cos? sostinuito dall'art. 14 D.L.
14
aprile 1978, n. 111 (conv., con modif., nella
L.
10 giugno 1978, n. 271).
81
('). (Attribuzioni degli assistenti socia-
li).
Gli assistenti sociali della carriera direttiva
esercitano
le attribuzioni previste dagli articoli
9,
10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085,
anche
nell'ambito dei centri di servizio sociale
previsti
dall'articolo 72 della presente legge.
Gli
assistenti sociali della carriera di concet-
to
esercitano le attivit… indicate nell'articolo 72
della
presente legge nell'ambito dei centri di
servizio
sociale. Essi espletano compiti di vigi-
lanza
e di assistenza nei confronti dei sottopo-
sti
a misure alternative alla detenzione nonchŠ
compiti
di sostegno e di assistenza nei confron-
ti
dei sottoposti alla libert… vigilata; partecipa-
no,
inoltre, alle attivit… di assistenza ai dimes-
(')
Cos? modificato dall'art. 13 L. 12 gen-
naio
1977, n. 1, cit. in nota sub art. Il.
82.
(Attribuzioni degli educatori). Gli edu-
catori
partecipano all'attivit… di gruppo per
l'osservazione
scientifica della personalit… dei
detenuti
e degli internati e attendono al tratta-
mento
rieducativo individuale o di gruppo,
coordinando
la loro azione con quella di tutto
il
personale addetto alle attivit… concernenti la
rieducazione.
Essi
svolgono, quando sia consentito, attivi-
t…
educative anche nei confronti degli imputa-
Collaborano,
inoltre, nella tenuta della bi-
blioteca
e nella distnbuzione dei libri, delle
riviste
e dei giornali.
83.
(Ruoli organici del personale di servi-
zio
sociale e degli educatori). La tabella del-
I'organico
del personale della carriera direttiva
di
servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio
1962,
n. 1085, Š sostituita dalla tabella B alle-
gata
alla presente legge.
Sono
istituiti i ruoli organici delle carriere di
concetto
degli educatori per adulti e degli assi-
stenti
sociali per adulti.
Le
dotazioni organiche dei ruoli, di cui al
precedente
comma, sono stabilite rispettiva-
mente
dalle tabelle C e D allegate alla presen-
te
legge.
Al
personale delle carriere suddette si appli-
cano
le disposizioni concernenti lo statuto de-
gli
impiegati civili dello Stato, nonchŠ, inquanto compatibili, quelle di cui
al regio de-
creto
30 luglio 1940, n. 2041, e successive mo-
dificazioni;
lo stesso personale dipende diret-
tamente
dall'amministrazione penitenziaria e
dai
suoi organi periferici.
Gli
impiegati della carriera direttiva di servi-
zio
sociale che all'l luglio 1970 rivestivano la
qualifica
di direttore, al conseguimento del-
l'anzianit…
di cui al primo comma dell'articolo
22
del decreto del Presidente della Repubblica
30
giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la
nomina
alla qualihca di primo dirigente, dalla
partecipazione
al corso previsto dagli articoli
22
e 23 del decreto stesso.
La
nomina Š effettuata, nei limiti dei posti
disponibili,
con decreto del Ministro, previo
parere
favorevole del consiglio di amministra-
zione
sulla base dei rapporto informativi e dei
giudizi
complessivi conseguiti dagli interessati.
84.
(Concorso per esame speciale per l'ac-
cesso
al ruolo della carriera di concetto degli
assistenh
sociali per adulti). Entro sei mesi dal-
la
data di entrata in vigore da la presente legge
il
Ministro per la grazia e giustizia indir… un
concorso,
per esame speciale, di accesso al
ruolo
della carriera di concetto degli assistenti
sociali
per adulti, istituito dal precedente arti-
colo,
nel limite del cinquanta per cento della
complessiva
dotazione organica del ruolo stes-
Entro
trenta mesi dall'entrata in vigore dellapresente legge sar… indetto un
concorso pub-
blico
di accesso al ruolo della carriera di con-
cetto
degli assistenti sociali per adulti, nel limi-
te
del residuo cinquanta per cento della com-
plessiva
dotazione organica del ruolo stesso. A
tale
concorso sono ammessi anche gli assistenti
sociali
immessi nel ruolo del servizio sociale
per
i minorenni per effetto del concorso a 160
posti
di assistente sociale, di cui al decreto mi-
nisteriale
21 giugno 1971.
Il
concorso previsto al primo comma Š riser-
vato,
indipendentemente dai limiti di et… pre-
visti
dalle vigenti disposizioni per l~accesso agli
imyieghi
dello Stato, a coloro i quali, alla data
di
entrata in vigore della presente legge, svol-
gano
attivit… rctribuita di assistente sociale
pressO
gli istituti di prevenzione e di pena per
adulti
e siano forniti di diploma di istituto di
istruzione
di secondo grado nonchŠ di certifi-
cato
di qualificazione professionale rilasciato
da
una scuola biennale o triennale di servizio
sociale.
Il
concorso consiste in una prova orale aven-
te
per oggetto le seguenti materie:
1)
teoria e pratica del servizio sociale;
2)
psicologia;
3)
nozioni di diritto e procedura penale
4)
regolamenti per gli istituti di prevenzione
e
di pena.
La
commissione esaminatrice Š presieduta
dal
direttore generale per gli istituti di preven-
zione
e di pena o dal magistrato che ne fa le
veci
ed Š composta dai seguenti membri:
un
magistrato di corte d'appello addetto alla
direzione
generale per gli istituti di prevenzio-
ne
e di pena;
un
docente universitario in neuropsichiatria
o
in psicologia o in criminalogia o in antropo-
logia
criminale;
un
ispettore generale dell'amministrazione
degli
istituti di prevenzione e di pena;
un
docente di materire di servizio sociale.
Le
funzioni di segretario sono esercitate da
un
impiegato del ruolo amministrativo della
carriera
direttiva di detta amministrazione con
qualifica
non inferiore a direttore alla seconda
classe
di stipendio (ex coefficiente 257).
La
~rova si considera superata dai candidati
che
hanno riportato un punteggio non inferioe
a
sei decimi.
I
vincitori del concorso sono nominati:
a)
alla prima classe di stipendio della quali-
fica
di assistente sociale se abbiano prestato
servizio
continuativo ai sensi del terzo comma
del
presente articolo per almeno due anni;
b)
alla seconda classe di stipendio della qua-
lifica
di assistente sociale se abbiano prestato
tale
servizio per almeno quattro anni;
c)
alla terza classe di stipendio della qualifi-
ca
di assistente sociale se abbiano prestato tale
servizio
per almeno otto anni.
Nei
confronti di coloro che sono inquadrati
nella
prima o nella seconda classe di stipendio,
ai
sensi del comma precedente, gli anni di ser-
vizio
di assistente sociale prestato in modo
continuativo,
ai sensi del terzo comma del pre-
sente
articolo, oltre i limiti rispettivi di due e
quattro
anni sono computati ai fini dell'inqua-
dramento
nella classe di stipendio immediata-
30
ORDINAMENTO PENIrENZIARIO
mente
superiore.
Entro
tre mesi dalla data di pubblicazionedel decreto di nomina i vincitori del
concorso
hanno
facolt… di chiedere il riscatto degli anni
dl
servizlo prestato ai sensi del terzo comma
del
presente articolo, ai fini del trattamento di
quiescenza
e della indennit… di buonuscita
85.
(Accesso alla carriera direttiva di servi-
Zi0
sociale). Alla lettera e) dell'articolo 5 della
legge
16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le
parole
®istituita o autorizzata a norma di leg-
~e¯.
86.
(Personale per gli uffici di sorveglianza) .
Con
decreti del Presidente della Repubblica
su
proposta del Ministro per la grazia e giusti-
zia,
di concerto con il Ministro per il tesoro, Š
determinato,
entro sei mesi dalla entrata in vi-
gore
della presente legge, il contingente dei
magistrati
e del personale di cui all'articolo 68
da
assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza
nei
limiti delle attuali complessive dotazioni
orgamche.
87.
(Norme di esecuzione). Con decreto del
Presidente
della Repubblica, su proposta del
Ministro
per la grazia e giustizia, di concerto
con
1l Ministro per il tesoro, entro sei mesi
dalla
data di entrata in vigore della presente
legge,
sar… emanato il regolamento di esecu-
zione
Per quanto concernte la materia della
Istruzlone
negli istituti di prevenzione e di pe-
na
il regolamento di esecuzione sar… emanato
di
ocncerto anche con il Ministro per la pubbli-
ca
istruzione.
Fino
all'emanazione del suddetto regola-
mento
restano applicabili in quanto non in-
compatibili
con le norme della presente legge,
le
disposizioni del regolamento vigente.
Entro
il termine indicato nel primo comma
dovranno
essere emanate le norme che disci-
plinano
l'ingresso in carriera del personale di
concetto
dei ruoli degli educatori per adulti e
degli
assistenti sociali per adulti.
Le
disposizioni concernenti l'affidamento al
servizio
sociale e il regime di semilibert… entre-
ranno
in vigore un anno dopo la pubblicazione
della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
88.
(Attuazione del ruoli delpersonale). L'i-
stituzione
del ruolo organico del personale di
concetto
di servizio sociale per adulti, I'am-
pliamento
del ruolo organico del personale di-
retbvo
di servizio sociale, l'istituzione del ruo-
lo
organico della carriera di concetto degli
educatori
per adulti e l'ampliamento del ruolo
degli
operai specializzati addetti agli ospedali
psichiatrici
e alle case di cura e di custodia
previsti
dalla presente legge, saranno attuati
entro
un periodo di sette anni
89.
(Norme abrogate). Sono abrogati gli ar-
tiColi
141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capo-
verso
dell'articolo 207 del codice penale, l'arti-
colo
585 del codice di procedura penale non-
chŠ
ogni altra norma incompatibile con la pre-
sente
legge.
90. (Esigenze di sicurezza). (Omissis) (1)
(I)
Articolo abrogato dall'art. 10 L. 10 otto-
bre
1986, n. 663, che ha introdotto l'art. 41 bis.
91.
(Coperturafinanziaria). All'onere deri-
vante
dall'attuazione).ella presente legge, va-
lutato
in lire 25 miliardi per l'anno finanziario
1975,
si prowede mediante riduzione di pari
importo
dello stanziamento iscritto al capitolo
6856
dello stato di previsione della spesa del
Ministero
del tesoro per l'anno finanziario me-
deslmo.
Il
Ministro per il tesoro Š autorizzato a prov-
vedere,
con propri decreti, alle occorrenti va-
nazioni
di bilancin
TABELLA A ( )
SEDI
E GIURISDIZIONI
DEGLI
UFFICI DI SORVEGLIANZA
PER
ADULTI
Ancona:
tribunali di Ancona, Pesaro, Urbi-
no.
Macerata:
tribunali di Macerata, Ascoli Pi-
ceno,
Camerino, Fermo.
Bari:
tribunali di Bari, Trani.
Foggia:
tribunali di Foggia, Lucera.
Bologna:
tribunali di Bologna, Ferrara, For-
l?,
Ravenna, Rimini.
Modena:
tribunale di Modena.
Reggio
Emilia: tribunali di Reggio Emilia,
Parma,
Piacenza.
Brescia:
tribunali di Brescia, Bergamo, Cre-
ma.
Mantova:
tribunali di Mantova, Cremona.
Cagliari:
tribunali di Cagliari, Oristano.
ORDINAMENTO PENrrENzlARln
Nuoro:
tribunali di Nuoro, Lanusei.
Sassan:
tribunali di Sassari, Tempio Pausa-
nia.
Caltanissetta:
tribunali di Caltanissetta, En-
na,
Nicosia.
Catanua:
tribunali di Catania, Caltagirone.
Siracusa:
tribunali di Siracusa, Ragusa, Mo-
dica.
Catanzaro:
tribunali di Catanzaro, Crotone
Nicastro,
Vibo Valentia.
Cosenza:
tribunali di Cosenza, Rossano
Castrovillari,
Paola.
F~eggio
Calabria: tribunali di Reggio Cala-
bria,
Locri, Palmi.
Firenze:
tribunali di Firenze, Arezzo, Prato
Pistoia.
Siena:
tribunali di Siena, Grosseto, Monte-
pulciano.
Livorno:
tribunale di Livorno.
Pisa:
tribunali di Pisa, Lucca.
Genova:
tribunali di Genova, Chiavari, Im-
peria,
Sanremo, Savona.
Massa:
tribunali di Massa, La Spezia.
L'Aquila:
tribunali di L'Aquila, Avezzano
Sulmona.
Pescara:
tribunali di Pescara, Lanciano, Te-
ramo,
Vasto, Chieti.
Lecce:
tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
Messina:
tribunali di Messina, Mistretta,
Patti.
Milano:
tribunali di Milano, Lodi, Monza.
Pavia:
tribunali di Pavia, Vigevano, Voghe-
ra.
Varese:
tribunali di Varese, Busto Arsizio
Como,
Lecco, Sondrio.
Napoli:
tribunale di Napoli.
Avellino:
tribunali di Avellino, Ariano Irpi-
no,
Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.
Campobasso:
tribunali di Campobasso, Iser-
31
nia,
Larino.
Salerno:
tribunali di Salerno, Sala ConsilinaVallo della Lucania.
Santa
Maria Capua Vetere: tribunale di San-
ta
Maria Capua Vetere.
Palermo:
tribunali di Palermo, Termini Ime-
rese.
Agrigento:
tribunali di Agrigento, Sciacca.
Trapani:
tribunali di Trapani, Marsala.
Perugia:
tribunali di Perugia, Orvieto.
Spoleto:
tribunali di Spoleto, Terni.
Potenza:
tribunali di Potenza, Lagonegro,
Matera,
Melfi.
Roma:
tribunali di Roma, Latina, Velletri
Civitavecchia.
Frosinone:
tribunali di Frosinone, Cassino.
Viterbo:
tribunali di Viterbo, Rieti.
Torino:
tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
Alessandria:
tribuli di Alessandria, Acqui
Tortona.
Novara:
tribunali di Novara, Aosta, Biella,
Verbania.
Vercelli:
tribunali di Vercelli, Casale Mon-
ferrato,
Ivrea.
Cuneo:
tribunali di Cuneo, Mondov?, Saluz-
zo,
Alba.
Trento:
tribunali di Trento, Bolzano, Rove-
reto.
Trieste:
tribunale di Trieste.
Jdine:
tribunali di Udine, Gorizia, Porde-
none,
Tolmezzo.
Venezia:
tribunali di Venezia, Belluno, Tre-
viso.
Padova:
tribunali di Padova, Rovigo, Bassa-
no
del Grappa.
Verona:
tribunali di Verona, Vicenza.
(') Tabella cos? sostituita dall'art. 14 L. 12
Rennaio
1977. n. 1. ciL in nf~ta ~llh nr~ 7 7