Di
seguito trascriviamo un brano tratto dal libro di Lau, uno dei nostri avvocati
che ci assiste nel difficile compito di far rispettare le norme internazionali
che vietano l'uso delle armi all'uranio. Sulla base del diritto, sarebbe
lecito occupare le basi USA per far rispettare la normativa in merito alle
armi nucleari, liberandole da queste. Un giudice chiamato a giudicare chi
intraprendesse tale azione [la Sovranità Popolare non è un
concetto astratto], non potrebbe far altro che assolvere, come già
è successo a Stoccarda in Germania ed in
Scozia il 21 ottobre scorso. L'Osservatorio Etico Ambientale non chiede
altro: che siano rispettate ED APPLICATE almeno le decisioni delle Corti
Internazionali di Giustizia. In subordine, che si dica chiaramente che
il diritto non esiste più e che siamo tutti solamente una massa
feroce di banditi assassini.
Con la presente pubblicazione, la IALANA-Italia vuole contribuire ad una comprensione migliore della questione giuridica delle armi nucleari, Cento anni dopo la prima convenzione dell'AJA sugli obblighi degli Stati nella guerra, nella quale fu stabilito che nessuno Stato ha il diritto di danneggiare illimitatamente la parte nemica (art. 22 della Convenzione dell'Aja, 1907), manca un forte movimento politico a livello globale che potrebbe, finalmente, porre fine a questa Spada di Damocle. Addirittura, con sorpresa, abbiamo dovuto assistere all'impressionante e angosciante orgoglio nazionale della popolazione indiana e pakistana di essere entrata nel club delle potenze nucleari. Mentre la notte di sabato 9 maggio 1998 a Ginevra si chiudeva invano la seconda seduta del Comitato di preparazione per il rinnovamento della Conferenza del 2000 per il Trattato di NON-proliferazione, con il rifiuto inutile degli Stati nucleari, soprattutto degli Stati Uniti, a concedere una data precisa per un disarmo nucleare totale e una clausola di "negative assurance" (Gli stati nucleari dovevano garantire di non utilizzare le loro armi contro stati non nucleari), il nuovo governo indiano, ed altrettanto il governo pakistano, preparavano una decina di test sotterranei. Alcuni giorni dopo, nell'immediata vicinanza, l'Afganistan ha subito un sisma del settimo grado che ha causato circa 5.000 morti: nessuno crede più ad una pura casualità.
Nel 1992 un piccolo gruppo di anti-nuclearisti, tra cui medici, giuristi e fisici, la IALANA e il IPPNW insieme all'International Peace Bureau fondato nel 1892, ha con successo lanciato l'idea che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite possa chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia (World Court), se l'uso della bomba nucleare sia ammissibile o meno. L'iniziativa è stata chiamata WORLD COURT PROJECT.
Solo quattro anni più tardi, dopo un avventuroso percorso istituzionale a livello nazionale ed internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia ha espresso il suo verdetto: la minaccia e l'uso delle armi nucleari sono generalmente illeciti e gli Stati sono OBBLIGATI ad un totale, immediato (at an early date), disarmo nucleare.
La decisione della Corte Internazionale offre un'importante possibilità, di riaccendere la discussione sul totale disarmo nucleare, l'unica vera garanzia che queste armi di distruzione di massa non saranno mai più usate.
Jo
Lau
Talla-Salutio
(Italia), maggio 1998
La domanda delle Nazioni Unite alla Corte Internazionale di Giustizia: "E' permessa la minaccia o l'uso delle armi nucleari in qualunque circostanza dal diritto internazionale?"
La Corte non ha individuato una specifica norma che permetterebbe o inibirebbe l'uso delle armi nucleari e pertanto applica la seguente norma generale:
ARTICOLO 2 comma 4 CARTA
ONU:
"Tutti gli Stati membri
omettono nei loro rapporti internazionali la minaccia o l'uso della forza
allo scopo di interferire contro l'integrità territoriale o l'indipendenza
politica di uno Stato o in altro modo non coerente con gli obiettivi delle
Nazioni Unite [NDR: Vedi invece gli interventi in Iraq e nei Balcani, per
un bell'esempio di criminalità internazionale con la complicità
e buona pace dei governi... umanitari].
1) LA CORTE quindi doveva decidere se questo divieto generale dell'uso della forza nei rapporti internazionali vale anche per le armi nucleari, visto che per quasi cinquanta anni gli Stati nucleari hanno minacciato e usato le armi nucleari per garantire la loro "sicurezza" nazionale e l'equilibrio del terrore [NDR: Stiamo parlando di terrorismo istituzionalizzato su vasta scala, certamente non scelto dai popoli].
LA PRIMA RISPOSTA DELLA CORTE
"Tale proibizione dell'uso
della forza è da considerare alla luce di altre disposizioni rilevanti
della Carta. L'articolo 51 della Carta riconosce il diritto naturale all'autodifesa
individuale o collettiva in caso di un attacco armato. Un ulteriore uso
legale della forza è previsto all'articolo 42, laddove il Consiglio
di Sicurezza può intraprendere azioni militari in conformità...del
Capitolo VII della Carta... Queste disposizioni non fanno riferimento ad
armi specifiche. Si applicano ad ogni uso della forza, quali che siano
le armi impiegate."
(§ 38 e 39 AO)
"Sono illegittimi la minaccia o l'uso della forza posti in essere avvalendosi di armi nucleari, se ciò avviene in violazione dell'art. 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite e senza rispettare tutti i presupposti fissati dell'art. 51 della medesima Carta" (§ 105 AO)
Quindi gli Stati generalmente non hanno il diritto di minacciare o utilizzare la forza (-incluso le armi nucleari) salvo in caso di una aggressione armata:
Art. 51 Carta-ONU:
"In caso di una aggressione armata contro uno Stato membro delle Nazioni Unite la presente Carta non pregiudica in nessun modo il diritto naturale alla autodifesa individuale o collettiva finché il Consiglio di Sicurezza ha provveduto le necessarie misure..."
Un primo risultato:
Per il diritto internazionale le armi nucleari sono da considerare come qualunque altra arma; è vietato il loro uso sia diretto, sia per minacciare un altro Stato. L'uso della forza è consentito soltanto per l'autodifesa in caso di una aggressione armata!
2) La Corte di conseguenza esamina le armi nucleari sotto il profilo dello "jus bellico", ulteriori norme del diritto internazionale che i belligeranti devono rispettare in un conflitto armato; e, specificamente, se l'uso delle armi nucleari sia in conformità con il principio di proporzionalità.
IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
- JUS COGENS:
Come la Corte ha constatato
nella causa... Nicaragua v. United States of America (I.C.J. Reports 1986,
p.94 para 176): "esiste una norma specifica nel diritto internazionale
consuetudinario ben riconosciuta, che un atto di autodifesa deve essere
proporzionale e necessariamente rispondere all'aggressione armata". (par.
41 AO)
LA CORTE TROVA LA SEGUENTE
RISPOSTA:
"Il principio di proporzionalità,
quindi, può in sé non escludere, in ogni circostanza, l'uso
delle armi nucleari per autodifesa. Ma, allo stesso tempo, un uso della
forza proporzionato a norma delle disposizioni sull'autodifesa, deve, al
fine di essere legittimo, anche rispettare i requisiti previsti dal diritto
bellico e, in particolare, i principi e le norme del diritto umanitario...
La Corte non ritiene necessario di perdersi nella quantificazione di tali
rischi, né ritiene necessario analizzare se esistano armi nucleari
tattiche sufficientemente precise al fine di limitare tali rischi: per
la Corte è sufficiente notare che l'intrinseca natura di tutte le
armi nucleari e gli elevati rischi associati ad esse, costituiscono elementi
da tenere in considerazione da parte degli Stati che ritengono di poter
esercitare un'autodifesa nucleare nel rispetto de requisiti di proporzionalità".
Significa che gli Stati non possono legalmente usare le armi nucleari per una autodifesa, se non rispettano il principio di proporzionalità ed il diritto umanitario applicabile in una guerra (Per esempio un'aggressione con armi convenzionali non può trovare mai un'autodifesa legittima con armi nucleari).
3) Quali sono adesso le regole del diritto umanitario che gli Stati secondo la CORTE devono rispettare quando vogliono usare le armi nucleari?
LA CONVENZIONE DELL'AJA del 18 ottobre 1907:
Articolo 22: "Il diritto dei belligeranti di danneggiare il nemico non è illimitato"
Articolo 23: "...sono espressamente vietati:
a) l'uso di veleno o armi avvelenate [NDR: L'URANIO IMPOVERITO CHE COS'E'?]
b) omicidio o lesioni con mezzi insidiosi di membri della popolazione nemica o delle sue truppe armate [NDR: L'URANIO IMPOVERITO CHE COSA FA'?]
c) assassino o ferimento di un nemico che si arrende o che è indifeso...
d) l'uso di armi, proiettili o sostanze, che possono creare sofferenze inutili... [NDR: L'URANIO IMPOVERITO CHE COSA FA'?]
LA CLAUSOLA MARTENS
Art. 1 comma 2 del Protocollo
aggiuntivo I alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, del 8 luglio
1977:
"Nei casi non previsti da
questo protocollo o di altri accordi internazionali, i civili e i combattenti
restano sotto la protezione e l'autorità dei principi di diritto
internazionale derivanti dal diritto consuetudine, dai principi umanitari
e dai dettami della coscienza comune"
[NDR:
quindi anche di quella di chi ci legge]
LA CONCLUSIONE DELLA CORTE
In considerazione delle
norme da rispettare nel diritto internazionale umanitario, applicabili
in materia di conflitti armati e della intrinseca natura di tutte le armi
nucleari e degli elevati rischi del loro uso, consegue che
"La minaccia
o l'uso delle armi nucleari sono in genere contrari al diritto internazionale"
Comunque la Corte, alla
base dell'attuale stato del diritto internazionale, non si sente in grado
di dare una risposta definitiva se la minaccia o l'uso delle armi nucleari
possa essere considerato legittimo o illegittimo in caso estremo di autodifesa,
quando è in gioco la sopravvivenza di uno Stato [NDR:
era in gioco "la sopravvivenza dell'Italia" quando ci si è prestati
al tentativo sovversivo nella RFYu? In altre parole: SIAMO STATI MINACCIATI
DA PARTE DELLA NATO DI RAPPRESAGLIE CHE METTEVANO IN GIOCO L'ESISTENZA
STESSA DEL NOSTRO STATO, SE NON CI FOSSIMO RESI COMPLICI? ED IN QUESTO
CASO, CHE SE VERO E' GRAVISSIMO, CHE SENSO AVREBBE CONTINUARE L'ADESIONE
AD UN PATTO "CHE METTE A RISCHIO L'ESISTENZA STESSA DEL NOSTRO STATO"?
INOLTRE, SAREBBE LECITO USARE, CONTRO LA NATO, ARMI NUCLEARI PER DIFENDERE
L'ESISTENZA STESSA DEGLI STATI MINACCIATI?].
Ma proprio in questa difficoltà la Corte si rende conto dell'importanza
dell'applicazione dell'articolo VI del Trattato di Non-Proliferazione e
dell'obbligo degli Stati,"di perseguire negoziati
in buona fede e con misure effettive per arrivare ad una cessazione della
corsa agli armamenti nucleari al più presto possibile ed ad una
Convenzione di disarmo generale e totale sotto un rigido e effettivo controllo
internazionale".
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