Denuncia-Tipo (preliminare per procedere poi all'arresto in flagranza dei Procuratori che non hanno arrestato D'Alema, Scalfaro, etc.)
I sottoscritti denunciano
il capo della procura della repubblica di Cagliari, nonché i suoi
sostituti, perché sono responsabili di:
Non aver iniziato l'azione
penale prevista obbligatoriamente dagli artt.68 e 112 della Costituzione
Italiana, contro i Parlamentari del loro territorio, contro l'allora capo
del governo D'Alema, e contro l'allora Oscar Luigi Scalfaro, responsabili
di attentato consumato e/o concorso in attentato contro la Costituzione
Italiana. Questo mancato inizio dell'azione penale costituisce un
fatto diretto a mutare gli art. 68 e 112 della Costituzione Italiana, che
viola l'art.283 del Codice Penale, affidato dal Popolo Italiano ai Procuratori
della Repubblica perché lo Osservino e lo facciano Osservare. Le
accuse sono supportate da tutti gli atti allegati al seguito della
presente lettera di Denuncia. Confermiamo inoltre che sussistendo
la Flagranza di reato di cui sopra si provvederà insieme a
chi avrà il coraggio di difendere la Legalità Costituzionale
e il nostro Ordinamento, ad arrestare i Criminali attentatori alla Costituzione
in forza degli artt.382 e 383 c.p..
In fede..................................................
In fede..................................................
In fede...................................................
datato li......./......../2000
in..............................................
allegati:
- Lettera di presentazione
degli allegati
- Sillogismo sulle
VIOLAZIONI COSTTUZIONALI 3 pagine.
- Denuncia dei Comitati
"Stop all'Uranio 238" depositata a Milano da Marco Saba.
- Memoriale depositato
al Tribunale di Trieste, da Roberto De Bortoli .
- Effetti delle Violazioni
Costituzionali nella vita comune dei cittadini.
- Precedente Giuridico
composto da Pietro Molinari in merito alle violazioni costituzionali dal
1948 ad Oggi, e carteggio sui mandati di cattura di Trieste, Napoli e altre
provincie Italiane.
Presentazione degli allegati
Vista la Sentenza di
condanna emessa dalla Corte Costituzionale, i Pubblici Ministeri,
ruolo svolto abitualmente dai Procuratori della Repubblica, non hanno iniziato
l'azione penale contro i responsabili dei suddetti crimini, prevista
obbligatoriamente dall'art.112 della Costituzione italiana e regolata dall'art.
283 del vigente codice penale italiano, NEANCHE CONTRO I
POLITICI CONDANNATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA n. 360/96
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.44 del 30 ottobre 1996, per
violazioni continuate della Costituzione italiana; La Criminosa abitudine
di reiterare i Decreti Legge all'infinito crea instabilità
politica ed economica (allegato B e precedenti sviluppati dal Cittadino
Pietro Molinari allegato E)
L'inosservanza dei precetti
costituzionali in merito alla violazione degli art, 70, 71, 76, 77 e 94
ha generato la catena di eventi che ci ha portato alla sucessiva violazione
agli artt. 78 e 11 della costituzione scatenando la guerra contro la Repubblica
Federale Yugoslavia con i disastrosi effetti che conosciamo
(allegato D)
Visti gli effetti della
contaminazione Radioattiva generatisi nella Repubblica Federale Yugoslavia
(che include il Kosovo e la Metohija), effetti similari a quelli sostenuti
dall'Irak e dai soldati Americani ed Inglesi con la sindrome del Golfo,
è lecito supporre che anche il contingente europeo e quindi i soldati
Italiani sono e saranno contaminati dagli ossidi d'Uranio come accaduto
nella guerra del Golfo e quindi nei prossimi anni assisteremo ad
una Sindrome dei Balcani (Allegato D e denuncia presentata dal Comitato
Stop all'U238 di Milano allegato C)
Precedente giuridico composto da Pietro Molinari Assolto per non avere commesso reato art.596 c.p. - non è punibile chi dice la verità - praticamente l'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha violato la Costituzione Italiana. (allegato E)
SILLOGISMO
E' vero che:
I Parlamentari
ricevono i voti dal popolo italiano per esercitare la sovranità
della Repubblica Italiana, in nome del popolo, nelle forme e nei limiti
della Costituzione italiana, come è scritto nei suoi articoli 1
e 48; La Costituzione italiana è la prima legge della Repubblica
italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948; L'art. 283 del vigente Codice
Penale italiano, punisce con procedibilità d'ufficio, obbligo di
arresto, giudizio in corte d'assise e carcere non inferiore a dodici anni,
chiunque commette fatti diretti a mutare la costituzione italiana in modo
non previsto dal suo art. 138; L'art. 112 della Costituzione italiana fa
obbligo ai pubblici ministeri (ruolo questo svolto abitualmente dai procuratori
della Repubblica) di iniziare l'azione penale; il capo della Procura di
Cagliari è in flagranza avendo omesso l'azione penale nei confronti
dei responsabili del Governo e dei parlamentari in loco che sono stati
in silenzio quando si è agito attentando alla Costituzione Repubblicana;
L'art. 68 della costituzione italiana stabilisce che i parlamentari in
flagranza di reato possono essere arrestati senza l'autorizzazione del
parlamento italiano; Romano Prodi, in continuazione delle abitudini criminali
dei suoi predecessori, ha violato l'art. 94 della costituzione italiana
e con ciò l'art. 283 del codice penale, quando si è dimesso
da Capo del Governo dichiarando falsamente a Oscar Luigi Scalfaro
che i motivi delle dimissioni erano quelli di non avere più la fiducia
del Parlamento, fiducia che invece aveva perché non gli era
stata tolta con l'unica procedura valida ossia la mozione motivata di sfiducia
prevista dal detto art. 94 della Costituzione italiana; Oscar Luigi Scalfaro
ex Capo dello Stato italiano aveva dato incarico a D'Alema di formare un
nuovo Governo quando esisteva ancora quello di Romano Prodi, rendendosi
con ciò complice nel detto delitto compiuto da Romano Prodi e responsabile
di alto tradimento della Costituzione; D'Alema e il suo Governo avevano
accettato l'incarico avuto da Oscar Luigi Scalfaro di formare un nuovo
Governo e lo hanno formato quando esisteva ancora quello di Romano Prodi
mai sfiduciato dal Parlamento con la mozione motivata di sfiducia prevista
dall'art. 94 della Costituzione; - I parlamentari hanno dato la fiducia
al Governo D'Alema senza toglierla prima al Governo Prodi, rendendosi con
ciò complici nei suddetti delitti di Romano Prodi, Oscar Luigi Scalfaro,
D'Alema ed il suo Governo; Il Governo D'Alema ha messo l'Italia in stato
di guerra contro la Repubblica Federale Yugoslavia dando alla Nato
le Forze Armate dell'Aeronautica Militare Italiana, senza la delibera
del Parlamento prevista dall'art. 78 della Costituzione italiana e questa
violazione della Costituzione italiana deve essere punita dall'art. 283
del vigente Codice Penale italiano; I Parlamentari non hanno preso l'iniziativa
di legge prevista dagli articoli 71 e 94 della costituzione italiana per
sfiduciare il Governo D'Alema responsabile dei suddetti reati; I Presidenti
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, a capo delle
Forze Armate (art. 87 della Costituzione) non hanno sciolto il Parlamento
responsabile dei delitti di cui sopra, non hanno ritirato l'aeronautica
militare dall'illegale stato di guerra e sono quindi punibili con l'art.
283 del vigente codice penale italiano; I Pubblici Ministeri, ruolo svolto
abitualmente dai Procuratori della Repubblica, non hanno iniziato l'azione
penale contro i responsabili dei suddetti crimini, prevista
obbligatoriamente dall'art. 112 della Costituzione italiana e regolata
dall'art.283 del vigente codice penale italiano; I Pubblici Ministeri,
ruolo svolto abitualmente dai Procuratori della Repubblica, non hanno iniziato
l'azione penale contro i responsabili dei suddetti crimini, prevista
obbligatoriamente dall'art. 112 della Costituzione italiana e regolata
dall'art.283 del vigente codice penale italiano, NEANCHE CONTRO I POLITICI
CONDANNATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA n. 360/96 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.44 del 30 ottobre 1996, per violazioni
continuate della Costituzione italiana; I Pubblici Ministeri ossia i Procuratori
della Repubblica svolgenti questo ruolo, devono essere puniti loro stessi
dall'art. 283 del vigente codice penale per non averlo applicato come detto
sopra; L'art. 382 del vigente codice italiano di Procedura Penale stabilisce
che la flagranza di reato dura fino a quando il reato permane; I
responsabili dei suddetti delitti sono in flagranza di reato fino a quando:
- Non viene iniziata
l'azione penale contro D'Alema e Scalfaro;
- I Procuratori della
Repubblica non iniziano l'azione penale contro i violatori dell'art.283
del vigente Codice Penale italiano;
La polizia Giudiziaria
(Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) pur essendo a
disposizione dei suddetti criminali Procuratori della Repubblica in base
all'art. 109 della Costituzione italiana, deve agire anche autonomamente
ed arrestare chiunque si trova in flagranza di reato con obbligo di arresto,
in osservanza degli articoli 55 e 380 del vigente Codice di Procedura
Penale italiano; I Sindaci, parte del quinto organo costituzionale dello
Stato italiano, non hanno usato la Polizia Giudiziaria Municipale
ai loro ordini diretti per arrestare i suddetti violatori della Costituzione
italiana, diventando con ciò loro complici nella violazione dell'art.283
del Codice Penale; L'art. 383 del vigente Codice italiano di Procedura
Penale dà facoltà ai privati cittadini di arrestare chiunque
e quindi anche i Parlamentari, si trovi in flagranza di reato perseguibile
d'ufficio con obbligo d'arresto; Anche il popolo italiano ha diritto all'informazione
in forza dell'art. 19 della dichiarazione dell'ONU (Organizzazione
delle Nazioni Unite) e della sentenza della Corte Costituzionale italiana
n. 94/1977; Dal 1948 ad oggi i mezzi di pubblica informazione non
hanno fatto conoscere al popolo italiano quanto scritto sopra, col disastroso
risultato che:
La Polizia Giudiziaria
non interviene contro i politici eletti dal Popolo in attesa che
intervenga il Popolo Sovrano dell'Italia; [La Polizia Giudiziaria
teme giustamente che i mezzi di informazione in omertà criminale
con i politici colpevoli, dicano al Popolo, all'oscuro della verità,
che il loro intervento è un colpo di Stato] Il Popolo Sovrano sarà
costretto nel caso in cui la polizia giudiziaria non intervenga per sanare
la situazione di Illegalità, ad organizzarsi ed Intervenire direttamente
con l'art. 383 suddetto in applicazione dell'art. 283 del vigente Codice
Penale a difesa della Costituzione italiana, della Democrazia Rappresentativa
e del Voto, arrestando il Procuratore Capo di Cagliari che non ha esercitato
l'azione penale (Cost. it. art. 112)