3° CAPITOLO - L'assistenza legale

Chi ha già dimestichezza con il carcere normalmente ha un avvocato di fiducia.

Chi entra in carcere per la prima volta ma appartiene ad una famiglia dell'ambiente malavitoso, di solito non ha problemi di assistenza legale perché un avvocato di fiducia lo raggiunge subito, o in caserma o in carcere, per il primo interrogatorio davanti al magistrato. L'imputato, sapendo già chi è l'avvocato di famiglia, avrà già dichiarato il suo nome sin dal momento del fermo di polizia giudiziaria. Il codice di procedura penale vieta, a qualsiasi organo di Polizia di suggerire o consigliare il legale di fiducia all'arrestato; se l'arrestato desidera nominare un legale di fiducia dovrà sceglierselo personalmente attraverso l'Albo dell'ordine degli avvocati del foro in cui è imputato (per celerità, ma comunque si può nominare un avvocato di qualsiasi parte del territorio nazionale. L'Albo gli viene dato in visione dalla Polizia, se è in caserma, o dall'agente di Polizia penitenziaria, se è in carcere. Se l'imputato accetta la difesa d'ufficio che è gratuita, provvede il magistrato a nominargliene uno e dà avviso al legale dell'avvenuta nomina e degli estremi dell'arrestato e del procedimento penale in corso. Esiste anche ( con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ) la difesa con il gratuito patrocinio, che permette di avere quale proprio difensore di fiducia, anche un Principe del foro (purchè lui accetti il mandato): basta presentare una domanda scritta al magistrato, allegando un certificato di residenza ed il proprio codice fiscale; poiché il gratuito patrocinio è previsto solo per i non abbienti, verrà eseguita una indagine patrimoniale nei confronti del richiedente e, se risulterà effettivamente nullatenente, gli verrà concesso di beneficiare del gratuito patrocinio.

La difesa d'ufficio:
Sostanzialmente serve solo al giudice perché gli permette di procedere in ogni atto laddove il codice ne prevede la presenza. Con la presenza dell'avvocato d'ufficio, di fatto, l'imputato è privo di ogni assistenza legale; infatti, in gergo vengono chiamati "avvocati del massimo della pena,". L'avvocato d'ufficio è retribuito dal Ministero di Grazia e Giustizia per ogni atto che compie, per così dire, a favore dell'imputato. Molto spesso l'avvocato d'ufficio nominato dal giudice, chiede all'imputato di nominarlo quale avvocato di fiducia chiedendogli dei soldi, fa lo stesso con i familiari dell'imputato, magari adducendo con mezze frasi, che conosce il giudice e che chissà che non riesca ad ottenere l'immediata liberazione.

In molti cadono in questa comprensibile rete, ma il risultato sarà che si ritroveranno "illusi e spennati". Ho già detto che il codice di procedura penale vieta a qualsiasi organo giudiziario di consigliare un qualsiasi difensore, però abbiamo potuto constatare che con l'uso della nomina dell'avvocato d'ufficio, è proprio il giudice che viola tale divieto, pur nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.

L'avvocato di fiducia:
E' l'avvocato che appunto coltiva un rapporto di reciproca fiducia con il suo cliente e cura ogni pratica di questi, dal momento dell'arresto sino al momento della liberazione ed alla definizione dei vari gradi processuali. Posso tranquillamente affermare che vi sono molti avvocati che meritano la fiducia che gli viene accordata, ma che ve ne sono moltissimi altri che raggirano il cliente in modo odioso, facendo scontare loro la galera mentre gli sfilano fior di quattrini.

Guai a far capire all'avvocato che hai capito che non si sta impegnando a tuo favore; fa l'offeso e ti molla senza restituirti una lira, qualunque sia stata la somma che gli è stata anticipata; questo è il guaio peggiore per chi non ha dimestichezza con gli avvocati ed è costretto a sciegliersene uno attraverso l'Albo; scegliernene uno giusto è un pò come azzeccare una vincita al lotto.

La difesa con il gratuito patrocinio:
In teoria, l'imputato può scegliere qualsiasi legale quale suo difensore di fiducia; in pratica, se il legale che si vede prescelto non ti vuole difendere, o non può, basta che dichiari la sua indisponibilità per gli impegni che già lo occupano.

Sono già sei anni che è in vigore la legge che permette il gratuito patrocinio, eppure non sembra che gli avvocati ne siano entusiasti. La popolazione stessa non ricorre all'uso del gratuito patrocinio. Nonostante si possano risparmiare molti soldi, si è ancora attaccati all'abitudine di avere un legale di fiducia pagato con i propri soldi (anche se non se ne hanno).

Il fatto è che esiste la convinzione che chi più paga prima esce. Pur non essendo affatto vero, dà spazio a tanta illusione che fa riuscire difficile l'uso del gratuito patrocinio; c'è da dire rerò che, sono moltissimi i detenuti che non sanno neanche dell'esistenza del gratuito patrocinio, sia perché gli avvocati stessi non ne parlano, sia perché i giudici stessi non lo consigliano all'imputato rimanendo ancorati all'uso dell'avvocato d'ufficio che forse è più facilmente reperibile poiché l'Ordine degli avvocati di ogni tribunale ha l'obbligo di metterne a disposizione della Procura della Repubblica, un elenco con un determinato numero. Questi avvocati devono essere sempre reperibili e forse è questo il vero motivo d'interesse dei giudici nel non consigliare l'uso del gratuito patrocinio. Ci sono molti detenuti capaci di difendersi da soli ma la legge non permette l'autodifesa, però, paradossalmente ammette le presenze (in ogni atto) degli "avvocati massimo della pena".