ORDINAMENTO PENITENZIARlO
(documento acquisito per scansione e non corretto)

L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, Suppl Ord.).

TITOLO I.
TRATTAMENTO PENITENZIARIO.

CAPO I.
PRINCIPI DIRETTIVI.

1. (Trattamento e rieducazione). Il tratta-
mento penitenziario deve essere conforme ad
umanit… e deve assicurare il rispetto della di-
gnit… della persona.
Il trattamento Š improntato ad assoluta im-
parzialit…, senza discriminazioni in ordine a
nazionalit…, razza e condizioni economiche e
sociali, a opinioni politiche e a credenze reli-
glose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordi-
ne e la disciplina. Non possono essere adottate
restrizioni non giustificabili con le esigenze
predette o, nei confronti degli imputati, non
indispensabili a fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o in-
dicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere ri-
gorosamente informato al principio che essi
non sono considerati colpevoli sino alla con-
danna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli interna-
ti deve essere attuato un trattamento rieducati-
vo che tenda, anche attraverso i contatti con
l'ambiente esterno, al reinserimento sociale
degli stessi. Il trattamento Š attuato secondo
un criterio di individualizzazione in rapporto
alle specifiche condizioni dei soggetti.

2. (Spese per I'esecuzione delle pene e delle

misure di sicurezza detentive). Le spese per l'e-
secuzione delle pene e delle misure di sicurez-
za detentive sono a carico dello Stato.
Il rimborso delle spese di mantenimento da
parte dei condannati si effettua ai termini degli
articoli 145,188, 189 e 191 del codice penale e
274 del codice di procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da
parte degli internati si effettua mediante pre-
lievo di una quota della remunerazione a nor-
ma del penultimo capoverso dell'articolo 213
del codice penale, owero per effetto della di-
sposizione sul rimborso delle spese di spedali-
t…, richiamata nell'ultima parte dell'articolo
213 del codice penale.
Sono spese di mantenimento quelle concer-
nenti gli alimenti ed il corredo.
Il rimborso delle spese di mantenimento ha
luogo per una quota non superiore ai due terzi
del costo reale. Il Ministro per la grazia e giu-
 
stizia, al principio di ogni esercizio finanziario,
determina, sentito il Ministro per il tesoro, la
quota media di mantenimento dei detenuti in
tutti gli stabilimenti della Repubblica.

3. (Parit… di condizioni fra detenuti e gli in-
ternati). Negli istituti penitenziari Š assicurata
ai detenuti ed agli internati parit… di condizioni
di vita. In particolare il regolamento stabilisce
limitazioni in ordine all'ammontare del peculio
disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

4. (l~sercizio dei diritti dei detenuti e degli
internati). I detenuti e gli internati esercitano
personalmente i diritti loro derivanti dalla pre-
sente legge anche se si trovano in stato di inter-
dizione legale.

CAPO II.
CONDIZIONI GENERALI.

5. (Caratteristiche degli edifici penitenziari).
Gli istituti penitenZiari devono essere realizza-

ORlllNAMFNTn I~I~NITFN7~

ti in modo tale da accogliere un numero non
elevato di detenuti o internati.
Gli edifici penitenziari devono essere dotati,
oltre che di locali per le esigenze di vita indivi-
duale, anche di locali per lo svolgimento di
attivit… in comune.

6. (Locali di soggiorno e di pernottamento).
I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e
degli internati devono essere di ampiezza suffi-
ciente, illuminati con luce naturale e artificiale
in modo da permettere il lavoro e la lettura;
aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo
esigono, e dotati di servizi igienici riservati
decenti e di tipo razionale. I detti locali devo-
no essere tenuti in buono stato di conservazio-
ne e di pulizia.
I locali destinati al pernottamento consisto-
no in camere dotate di uno o pi— posti.
Particolare cura Š impiegata nella scelta di
quei soggetti che sono collocati in camere a pi—
posti.
Agli imputati deve essere garantito il per-
nottamento in camere ad un posto a meno che
la situazione particolare dell'istituto non lo
consenta.
Ciascun detenuto e internato dispone di
adeguato corredo per il proprio letto.

7. (Vestiario e corredo). Ciascun soggetto Š
fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di
uso in quantit… sufficiente, in buono stato di
conservazione e di pulizia e tali da assicurare la
soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L'abito Š di tessuto a tinta unita e di foggia
decorosa. E concesso l'abito di lavoro quando
Š reso necessario dall'attivit… svolta.
Gli imputati e i condannati a pena detentiva
inferiore ad un anno possono indossare abiti di
loro propriet…, purchŠ puliti e convenienti.
 
L'abito fornito agli imputati deve essere co-
munque diverso da quello dei condannati e de-
gli internati.
I detenuti e gli internati possono essere am-
messi a far uso di corredo di loro propriet… e di
oggetti che abbiano particolare valore morale
o affettivo.

8. (Igiene personale). E assicurato ai dete-
nuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente
di lavabi e di bagni o docce, nonchŠ degli altri
oggetti necessari alla cura e alla pulizia della
persona.
In ciascun istituto sono organizzati i servizi
per il periodico taglio dei capelli e la rasatura
della barba. Pu• essere consentito l'uso di ra-
soio elettrico personale.
Il taglio di capelli e della barba pu• essere
imposto soltanto per particolari ragioni igieni-
co-sanitarie.

9. (Alimentazione). Ai detenuti e agli inter-
nati Š assicurata un'alimentazione sana e suffi-
ciente, adeguata all'et…, al sesso, allo stato di
salute, al lavoro, alla stagione, al clima.
Il vitto Š somministrato, di regola, in locali
all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sem-
pre a disposizione acqua potabile.
La quantit… e la qualit… del vitto giornaliero
sono determinate da apposite tabelle approva-
te con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento Š di regola
gestito direttamente dall'amministrazione pe-
nitenziaria.
Una rappresentanta dei detenuti o degli in-
ternati designata mensilmente per sorteggio,
controlla l'applicazione delle tabelle e la pre-
parazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati Š consentito l'ac-
quisto, a proprie spese, di generi alimentari e
di conforto, entro i limiti fissati dal regolamen-
to La vendita dei generi alimentari o di con-
forto deve essere affidata di regola a spacci
gestiti direttamente dall'amministrazione car-
ceraria o da imprese che esercitano la vendita
a prezzi controllati dall'autorit… comunale. I
prezzi non possono essere superiori a quelli
comunemente praticati nel luogo in cui Š sito
l'istituto. La rappresentanza indicata nel pre-
cedente comma, integrata da un delegato del
direttore, scelto tra il personale civile dell'isti-
tuto, controlla qualit… e prezzi dei generi ven-
duti nell'istituto.

10. (Permanenza all'aperto). Ai soggetti
che non prestano lavoro all'aperto Š consentito
di permanere almeno per due ore al giorno
all'aria aperta. Tale periodo di tempo pu• es-
sere ridotto a non meno di un'ora al giorno
soltanto per motivi eccezionali.
La permanenza all'aria aperta Š effettuata in
gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati
nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'artico-

 
4       ORDINAMENTO PENITENZIARIO

lo 3,ø ed Š dedicata, se possibile, ad eserciziflsici .

11. (Servizio sanitario). Ogni istituto peni-
tenziario Š dotato di servizio medico e di servi-
zio farmaceutico rispondenti alle esigenze pro-
filattiche e di cura della salute dei detenuti e
degli internati; dispone inoltre, dell'opera di
almeno uno specialista in psichiatria.
Ove siano necessari cura o accertamenti dia-
gnostici che non possono essere apprestati dai
servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli
internati sono trasferiti, con provvedimento
del magistrato di sorveglianza, in ospedali civi-
li o in altri luoghi esterni di cura. Per gli impu-
tati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la
pronunzia della sentenza di primo grado, dal
magistrato di sorveglianza; prima della pro-
nunzia della sentenza di primo grado, dal giu-
dice istruttore, durante l'istruttoria formale;
dal pubblico ministero durante l'istruzione
sommaria e, in caso di giudizio direttissimo,
fino alla presentazione dell'imputato in udien-
za; dal presidente, durante gli atti preliminari
al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore,
nei procedimenti di sua competenza; dal presi-
dente della corte d'appello, nel corso degli atti
preliminari al giudizio dinanzi la corte di assi-
se, fino alla convocazione della corte stessa e
dal presidente di essa successivamente alla
convocazione (').
All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti
sono sottoposti a visita medica generale allo
scopo di accertare eventuali malattie fisiche o
psichiche. L'assistenza sanitaria Š prestata, nel
corso della permanenza nell'istituto, con pe-
riodici e frequenti riscontri, indipendentemen-
te dalle richieste degli interessati.
Il sanitano deve visitare ogni giorno gli am-
malati e coloro che ne facciano richiesta; deve
segnalare immediatamente la presenza di ma-
lattie che richiedono particolari indagini e cure
specialistiche; deve, inoltre, controllare perio-
dicamente l'idoneit… dei soggetti ai lavori cui
sono addetti.
I detenuti e gli internati sospetti o ricono-
sciuti affetti da malattie contagiose sono im-
mediatamente isolati. Nel caso di sospetto di
malattia psichica sono adottati senza indugio i
provvedimenti del caso col rispetto delle nor-
me concernenti l'assistenza psichiatrica e la sa-
 

nit… mentale.
In ogni istituto penitenziario per donne sonoin funzione servizi speciali per l'assistenza sa-
nitaria alle gestanti e alle puerpere.
Alle madri Š consentito di tenere presso di
sŠ i figli fino all'et… di tre anni. Per la cura e
l'assistenza dei bambini sono organizzati appo-
siti asili nido.
L'amministrazione penitenziaria, per l'orga-
nizzazione e per il funzionamento dei servizi
sanitari, pu• avvalersi della collaborazione dei
servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed
extra ospedalieri, d'intesa con la regione e se-
 
condo gli indirizzi del Ministero della sanit….
I detenuti e gli internati possono richiedere
di essere visitati a proprie spese da un sanitario
di loro fiducia. Per gli imputati Š necessaria
l'autorizzazione del magistrato che procede,
sino alla pronuncia della sentenza di primo
grado.
Il medico provinciale visita almeno due vol-
te l'anno gli istituti di prevenzione e di pena
allo scopo di accertate lo stato igienico-
sanitario, I'adeguatezza delle misure di profi-
lassi contro le malattie infettive disposte dal
servizio sanitario penitenziario e le condizioni
igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il medico provinciale riferisce sulle visite
compiute e sui provvedimenti da adottare al
Ministero della sanit… e a quello di grazia e
giustizia, informando altres? i competenti uffici
regionali e il magistrato di sorveglianza.

(~) 11 secondo comma Š stato cos? modificato
dall'art. I L. 12 gennaio 1977, n. I (G.U. n. IS
del 18 ~ennaio 1977).

12. (Attrezzature per attivit… di lavoro di
istruzione e di ricreazione). Negli istituti peni-
tenziari, secondo le esigenze del trattamento,
sono approntate attrezzature per lo svolgimen-
to di attivit… lavorative, di istruzione scolastica
e professionale, ricreative, culturali e di ogni
altra attivit… in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di
una biblioteca costituita da libri e periodici,
scelti dalla commissione prevista dal secondo
comma dell'articolo 16.
Alla gestione del servizio di biblioteca parte-
cipano rappresentanti dei detenuti e degli in-
ternati .

ORDINAMENTO PENITENZIARIO     5

CAPO 111.
MODALITA DEL TRATTAMENTO.

13. (Individualizzazione del trattamento). Il
trattamento penitenziario deve rispondere ai
particolari bisogni della personalit… di ciascun
soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli interna-
ti Š predisposta l'osservazione scientifica della
personalit… per rilevare le carenze fisiopsichi-
che e le altre cause del disadattamento sociale.
L'osservazione Š compiuta all'inizio dell'ese-
cuzione e proseguita nel corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base
ai risultati dell'osservazione, sono formulate
indicazioni in merito al trattamento rieducati-
vo da effettuare ed Š compilato il relativo pro-
gramma, che Š integrato o modificato secondo
le esigenze che si prospettano nel corso dell'e-
secuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trat-
tamento sono inserite, unitamente ai dati giu-
diziari, biografici e sanitari, nella cartella per-
sonale, nella quale sono successivamente an-
notati gli sviluppi del trattamento praticato e i
 
suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei
condannati e degli internati alle attivit… di os-
servazione e di trattamento.

14. (Assegnazione, raggruppamento e cate-
gorie dei detenuti e degli internati). Il numero
dei deternuti e degli internati negli istituti e
nelle sezioni deve essere limitato e, comunque
tale da favorire l'individualizzazione del tratta-
mento.
L'assegnazione dei condannati e degli inter-
nati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle
sezioni di ciascun istituto sono disposti con
particolare riguardo alla possibilit… di procede-
re ad un trattamento rieducativo comune e al-
l'esigenza di evitare influenze nocive recipro-
che. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati
di norma i criteri di cui al primo e al secondo
comma dell'articolo 42.
E assicurata la separazione degli imputati
dai condannati e internati, dei giovani al disot-
to dei venticinque anni dagli adulti, dei con-
dannati dagli internati e dei condannati all'ar-
resto dai condannati alla reclusione.
E consentita, in particolari circostanze
l'ammissione di detenuti e di internati ad atti-
 

vit… organizzate per categorie diverse da quelledi appartenenza.
Le donne sono ospitate in istituti separati o
in apposite sezioni di istituto.

14 bis ('). (Regime di sorveglianza partico-
lare). Possono essere sottoposti a regime di
sorveglianza particolare per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile anche pi—
volte in misura non superiore ogni volta a tre
mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compro-
mettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine
negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impedisco-
no le attivit… degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si awalgono
dello stato di soggezione degli altri detenuti
nei loro confronti.
Il regime di cui al precedente comma 1 Š
disposto con prowedimento motivato dell'am-
ministrazione penitenziaria previo parere del
consiglio di disciplina, integrato da due degli
esperti previsti dal quarto comma dell'articolo
80.
Nei confronti degli imputati il regime di sor-
veglianza particolare Š disposto sentita anche
l'autorit… giudiziaria che procede.
In caso di necessit… ed urgenza l'amministra-
zione pu• disporre in via provvisoria la sorve-
glianza particolare prima dei pareri prescritti,
che comunque devono essere acquisiti entro
dieci giorni dalla data del prowedimento. Sca-
duto tale termine l'amministrazione, acquisiti i
pareri prescritti, decide in via definitiva entro
dieci giorni decorsi i quali, senza che sia inter-
venuta la decisione, il provvedimento provvi-
sorio decade.
 
Possono essere sottoposti a regime di sorve-
glianza particolare, fin dal momento del loro
ingresso in istituto, i condannati, gli internati e
gli imputati, sulla base di precedenti compor-
tamenti penitenziari o di altri concreti compor-
tamenti tenuti, indipendentemente dalla natu-
ra dell'imputazione, nello stato di libert….
L'autorit… giudiziaria segnala gli eventuali ele-
menti a sua conoscenza all'amministrazione
penitenziaria che decide sull'adozione dei
provvedimenti di sua competenza.
Il provvedimento che dispone il regime di
cui al presente articolo Š comunicato immedia-

 
6 ORDINAMENTO PENITENZIARUO  ORDINAMENrO PENrrENZIARIO

tamente al magistrato di sorveglianza ai finidell'esercizio del suo potere di vigilanza.

(~) Articolo aggiunto dall'art. 1 L. 10 ottobre
1986, n. 663.

14 ter ('). (Reclamo). Awerso il prowedi-
mento che dispone o proroga il regime di sor-
veglianza particolare pu• essere proposto dal-
l'interessato reclamo al tribunale di sorveglian-
za nel termine di dieci giorni dalla comunica-
zione del provvedimento definitivo. Il reclamo
non sospende l'esecuzione del prowedimento.
Il tribunale di sorveglianza prowede con or-
dinanza in camera di consiglio entro dieci gior-
ni dalla ricezione del reclamo.
Il procedimento si svolge con la partecipa-
zione del difensore e del pubblico ministero.
L'interessato e l'amministrazione penitenzia-
na possono presentare memorie.
Per quanto non diversamente disposto si ap-
plicano le disposizioni del capo II bis del titolo
II (71 ss).

(~) Articolo aggiunto dall'art. 2 L. 10 ottobre
1986, n. 663.

14 quater ('). (Contenuti del regime di sor-
veglianza particolare). Il regime di sorveglian-
za particolare comporta le restrizioni stretta-
mente necessarie per il mantenimento dell'or-
dine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti
dei detenuti e degli internati e alle regole di
trattamento previste dall'ordinamento peni-
tenziario.
L'amministrazione penitenziaria pu• adot-
tare il visto di controllo sulla corrispondenza,
previa autorizzazione motivata dell'autorit…
giudiziaria competente.
Le restrizioni di cui ai commi precedenti so-
no motivatamente stabilite nel prowedimento
che dispone il regime di sorveglianza particola-
re.
In ogni caso le restrizioni non possono ri-
guardare: l'igiene e le esigenze della salute; il
vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, I'ac-
quisto e la ricezione dei generi ed oggetti per-
messi dal regolamento interno, nei limiti in cui
ci• non comporta pericolo per la sicurezza; la
lettura di libri e periodici; le pratiche di culto;
l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la
permanenza all'aperto per almeno due ore al
giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i

colloqui con i difensori, nonchŠ quelli con i
coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fra-
telli.
Se il regime di sorveglianza particolare non
Š attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'in-
ternato si trova, I'amministrazione penitenzia-
ria pu• disporre, con provvedimento motiva-
to, il trasferimento in altro istituto idoneo, con
il minimo pregiudizio possibile per la difesa e
per i familiari, dandone immediato avviso al
magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al
 
Ministro in ordine ad eventuali casi di infonda-
tezza dei motivi posti a base del trasfenmento.

(~) Arhcolo aggiunto dall'art. 3 L. 10 ottobre
1986, n. 663.

15. (Elemen  del trattamento). Il trattamen-
to del condannato e dell'internato Š svolto av-
valendosi principalmente dell'istruzione, del
lavoro, della religione, delle attivit… culturali,
ncreative e sportive e agevolando opportuni
contatti con il mondo esterno ed i rapporti con
la famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo ca-
si di impossibilit…, al condannato e all'interna-
to Š assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta,
a partecipare ad attivit… educative, culturali e
ricreative e, salvo giustificati motivi o contra-
rie disposizioni dell'autorit… giudiziaria, a svol-
gere attivit… lavorativa o di formazione profes-
sionale, possibilmente di loro scelta e, comun-
que, in condizioni adeguate alla loro posizione
giuridica.

16. (Regolamento dell'istituto). In ciascun
istituto il trattamento penitenziario Š organiz-
zato secondo le direttive che l'amministrazione
penitenziaria impartisce con riguardo alle esi-
genze dei gruppi di detenuti ed internati ivi
ristretti.
Le modalit… del trattamento da seguire in
ciascun istituto sono disciplinate nel regola-
mento interno, che Š predisposto e modificato
da una commissione composta dal magistrato
di sorveglianza, che la presiede, dal direttore,
dal medico, dal cappellano, dal preposto alle
attivit… lavorative, da un educatore e da un
assistente sociale. La commissione pu• awa-
lersi della collaborazione degli esperti indicati
nel quarto comma dell'articolo 80.

Il regolamento interno disciplina, altres?, i
controlli cui devono sottoporsi tutti coloro
che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o
ne escono.
Il regolamento interno e le sue modifica-
zioni sono approvati dal Ministro per la grazia
e giustizia.

17. (Partecipazione della comunit… esterna
all'azione rieducativa). La finalit… del reinseri-
mento sociale dei condannati e degli internati
deve essere perseguita anche sollecitando ed
organizzando la partecipazione di privati e di
istituzioni o associazioni pubbliche o private
all'azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti peni-
tenziari con l'autorizzazione e secondo le di-
rettive del magistrato di sorveglianza, su pare-
re favorevole del direttore, tutti coloro che
avendo concreto interesse per l'opera di riso-
cializzazione dei detenuti dimostrino di potere
utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti
tra la comunit… carceraria e la societ… libera.
Le persone indicate nel comma precedente
 
operano sotto il controllo del direttore.

18 ('). (Colloqui, corrispondenza e infor-
mazione). I detenuti e gli internati sono am-
messi ad avere colloqui e cornspondenza con i
congiunti e con altre persone, anche al fine di
compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto
il controllo a vista e non auditivo del personale
di custodia.
Particolare favore viene accordato ai collo-
qui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a di-
sposizione dei detenuti e degli internati, che ne
sono sprowisti, gli oggetti di cancelleria neces-
sari per la corrispondenza.
Pu• essere autorizzata nei rapporti con i fa-
miliari e, in casi particolari, con terzi, corri-
spondenza telefonica con le modalit… e le cau-
tele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a
tenere presso di sŠ i quotidiani, i periodici e i
libri in libera vendita all'esterno e ad awalersi
di altri mezzi di informazione.
La corrispondenza dei singoli condannati o
internati pu• essere sottoposta, con prowedi-
mento motivato del magistrato di sorveglian-
za a visto di controllo del direttnre n .li lln
appartenente all'amministrazione penitenzia-
ria designati dallo stesso direttore.
Per gli imputati i permessi di colloquio fino
alla pronuncia della sentenza di primo grado
la sottoposizione al visto di controllo sulla cor-
rispondenza e le autorizzazioni alla corrispon-
denza telefonica sono di competenza dell'auto-
rit… giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel
secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pro-
nuncia della sentenza di primo grado i permes-
si di colloquio sono di competenza del diretto-
re dell'istituto (2)
Le dette autorit… giudiziarie, nel disporre la
sottoposizione della cornspondenza a visto di
controllo, se non ritengono di provvedervi di-
rettamaltre autorit… giudiziarie, ai sensi di
quanto stabilito nel secondo comma dell'arti-
colo 11.
Le dette autorit… giudiziarie, nel disporre la
sottoposizione della corrispon disporre limita-
zioni nella corrispondenza e nella ricezione
della stampa.

(') Cos? sostituito dall'art. 2 L. 12 gennaio
1977, n. 1, cit. in nota sub art. Il.
(2) Ottavo comma cos? ulteriormente sostitui-
to dall'art. 4 L. 10 ottobre 1986. n. 663.

19. (Istruzione). Negli istituti penitenziari
la formazione culturale e professionale, Š cura-
ta mediante l'organizzazione dei corsi della
scuola d'obbligo e di corsi di addestramento
professionale, secondo gli orientamenti vigenti
e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizio-
ne dei soggetti.
Particolare cura Š dedicata alla formazione
culturale e professionale dei detenuti di et… in-
feriore ai venticinque anni.
 
Con le procedure previste dagli ordinamenti
scolastici possono essere istituite scuole di
istruzione secondaria di secondo grado negli
istituti penitenziari.
E agevolato il compimento degli studi dei
corsi universitari ed equiparati ed Š favorita la
frequenza a corsi scolastici per corrisponden-
za, per radio e per televisione.
E favorito l'accesso alle pubblicazioni conte-
nute nella biblioteca, con piena libert… di scel-
ta delle letture.

20. (Lavoro). Negli istituti penitenziari de-
ve essere favorita in ogni modo la destinazione
 
8 ORDINAMENTO PENITENZIARIO  ORDINAMENTO PENITENZIARIO   9

al lavoro dei detenuti e degli internati.
Il lavoro penitenziario non ha carattere af-
flittivo ed Š remunerato.
Il lavoro Š obbligatorio per i condannati e
per i sottoposti alle misure di sicurezza della
colonia agricola e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della ca-
sa di cura e di custodia e dell'ospedale psichia-
trico giudiziano possono essere assegnati al la-
voro quando questo risponda a finalit… tera-
peutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro peni-
tenziario devono riflettere quelli del lavoro
nella societ… libera al fine di far acquisire ai
soggetti una preparazione professionale ade-
guata alle normali condizioni lavorative per
agevolarne il reinserimento sociale.
Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavo-
ro si deve tener conto dei loro desideri ed atti-
tudini nonchŠ delle condizioni economiche
della famiglia (1)
Le direzioni degli istituti penitenziari, in de-
roga alle norme di contabilit… generale dello
Stato e di quelle di contabilit… speciale, posso-
no, previa autonzzazione del Ministro di gra-
zia e giustizia, vendere prodotti delle lavora-
zioni penitenziarie a prezzo pari o anche infe-
riore al loro costo, tenuto conto, per quanto
possibile, dei prezzi praticati per prodotti cor-
rispondenti nel mercato all'ingrosso della zona
in cui Š situato l'istituto (1)
I detenuti e gli internati che mostrino attitu-
dini artigianali, culturali o artistiche possono
essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere
ammessi ad esercitare, per proprio conto, atti-
v?t… artigianali, intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cogni-
zioni tecniche possono essere ammessi a un
tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non
pu• superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti
in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi,
sono garantiti il riposo festivo e la tutela assi-
curativa e previdenziale.

(I ) Sesto e settimo comma cosi sostituiti all'o-
riginario sesto comma, dell'art. 5 L. 10 ottobre
1986, n. 663.

21 (1). (Lavoro all'esterno). I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro al-
I'esterno in condizioni idonee a garantire l'at-
 

tuazione positiva degli scopi previsti dall'arti-
colo 15.
I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera
senza scorta, salvo che essa sia ritenuta neces-
saria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono
ammessi al lavoro all'esterno previa autorizza-
zione della competente autorit… giudiziaria.
Quando si tratta di imprese private, il lavoro
deve svolgersi sotto il diretto controllo della
 
direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'in-
ternato Š assegnato, la quale pu• awalersi a
tal fine del personale dipendente e del servizio
sociale.
Per ciascun condannato o internato il prov-
vedimento di ammissione al lavoro all'esterno
diviene esecutivo dopo l'approvazione del ma-
gistrato di sorveglianza.

(') Articolo cosi sostituito dall'art. 6 L. 10
ottobre 1986, n. 663.

22 ('). (Determinaz~one delle mercedi). Le
mercedi per ciascuna categoria di lavoranti so-
no equitativamente stabilite in relazione alla
quantit… e qualit… del lavoro effettivamente
prestato, alla organizzazione e al tipo del lavo-
ro del detenuto in misura non inferiore ai due
terzi del trattamento economico previsto dai
contratti collettivi di lavoro. A tale fine Š costi-
tuita una commissione composta dal direttore
generale degli istituti di prevenzione e di pena,
che la presiede, dal direttore dell'ufficio del
lavoro dei detenuti e degli internati della dire-
zione generale per gli istituti di prevenzione e
di pena, da un ispettore generale degli istituti
di prevenzione e di pena, da un rappresentante
del Ministero del tesoro, da un rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale e da un delegato per ciascuna delle orga-
nizzazioni sindacali pi— rappresentative sul
piano nazionale.
L'ispettore generale degli istituti di preven-
zione e di pena funge da segretario della com-
missione
La medesima commissione stabilisce il trat-
tamento economico dei tirocinanti.
La commissione stabilisce, altres?, il numero
massimo di ore di permesso di assenza dal la-
voro retribuite e le condizioni e modalit… di
fruizione delle stesse da parte dei detenuti e
degli internati addetti alle lavorazioni, interne
o esterne, o ai servizi di istituto, i quali fre-
quentino i corsi della scuola d'obbligo o delle
scuole di istruzione secondaria di secondo gra-
do, o i corsi di addestramento professionale,
ove tali corsi si svolgano, negli istituti peniten-
ziari, durante l'orario di lavoro ordinario.

(') Articolo cosi sostituito dall'art. 7 L. 10
ottobre 1986, n. 663.

23. (Remunerazione e assegni fami£ari).
[La remunerazione corrisposta per il lavoro Š
determinata nella misura dell'intera mercede
per gli internati e di sette decimi della mercede
per gli imputati e i condannati.
La differenza tra mercede e remunerazione
corrisposta ai condannati Š versata alla cassa
per il soccorso e l'assistenza alle vittime del
delitto.
La differenza tra mercede e remunerazione
corrisposta agli imputati Š accantor~ata ed Š
versata all'avente diritto in caso di prosciogli-
mento o di assoluzione oppure alla cassa di cui
al precedente comma in caso di condanna (')].
 
Ai detenuti e agli internati che lavorano so-
no dovuti, per le persone a carico, gli assegni
familiari nella misura e secondo le modalit… di
legge.
Gli assegni familiari sono versati diretta-
mente alle persone a carico con le modalit…
fissate dal regolamento.

(') Primi tre commi abrogati dall'art. 29 L.
10 ottobre 1986, n. 663.

24. (Pignorabilit… e sequestrabil~t… della re-
munerazione). Sulla remunerazione spettante
ai condannati sono prelevate le somme dovute
a titolo di risarcimento del danno e di rimborso
delle spese di procedimento. Sulla remunera-
zione spettante ai condannati ed agli internati
sono altres? prelevate le somme dovute ai sensi
del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore
dei condannati una quota pari a tre quinti. Ta-
le quota non Š soggetta a pignoramento o a
sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti
da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del
danno arrecato alle cose mobili o immobili del-
l'amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e
agli imputati non Š soggetta a pignoramento o
a sequestro, salvo che per obbligazioni deri-
vanti da alimenti, o a prelievo per il risarci-
mento del danno arrecato al?e cose mobili o
immobili dell'amministrazione.

25. (Peculio). Il peculio dei detenuti e degli
internati Š costituito dalla parte della remune-
razione ad essi riservata ai sensi del precedente
articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'in-
gresso in istituto, da quello ricavato dalla ven-
dita degli oggetti di loro propriet… o inviato
dalla famiglia o da altri o ricevuto a titolo di
premio o di sussidio.
Le somme costituite in peculio producono a
favore dei titolari interessi legali.
Il peculio Š tenuto in deposito dalla direzio-
ne dell'istituto.
Il regolamento deve prevedere le modalit…
del deposito e stabilire la parte di peculio di-
sponibile dai detenuti e dagli internati per ac-
quisti autorizzati di oggetti personali o invii ai
familiari o conviventi, e la parte da consegnare
agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

26. (Religione e pratiche di culto) . I detenuti
e gli internati hanno libert… di professare la
propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di
praticarne il culto.
Negli istituti Š assicurata la celebrazione dei
riti del culto cattolico.
A ciascuno istituto Š addetto almeno un cap-
pellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla
cattolica hanno diritto (') di ricevere, su loro
richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio
culto e di celebrarne i riti.

(') La parola "facolt…" del testo originario Š
 
stata sostituita con la parola "diritto" dall'art. 8
L. 10 ottobre 1986, n. 663.

27. (Attivit… culturali, ricreatice e sportive).
Negli istituti devono essere favorite e organiz-
zate attivit… culturali, sportive e ricreative e
ogni altra attivit… volta alla realizzazione della
personalit… dei detenuti e degli internati, an-
che nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore
dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti
sociali e dai rappresentanti dei detenuti e dagli
internati cura la organizzazione delle attivit… di
cui al precedente comma, anche mantenendo
contatti con il mondo esterno utili al reinseri-
mPntn cnni~le
 
10      ORDlNAMEN'rO PENlrENZlAR10

28. (Rapporti con la famiglia). Particolare
cura Š dedicata a mantenere, migliorare o ri-
stabilire le relazioni dei detenuti e degli inter-
nati con le famiglie.

29. (Comunicazioni dello stato di detenzio-
ne, dei trasferimenh, delle malattie e dei deces-
si). I detenuti e gli internati sono posti in grado
d'informare immediatamente i congiunti e le
altre persone da essi eventualmente indicate
del loro ingresso in un istituto penitenziario o
dell'awenuto trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermit… fisica
o psichica di un detenuto o di un internato,
deve essere data tempestiva notizia ai congiun-
ti ed alle altre persone eventualmente da lui
indicate; analogamente i detenuti e gli interna-
ti devono essere tempestivamente informati
del decesso o della grave infermit… delle perso-
ne di cui al comma precedente.

30. (Permessi). Nel caso di imminente peri-
colo di vita di un familiare o di un convivente,
ai condannati e agli internati pu• essere con-
cesso dal magistrato di sorveglianza il permes-
so di recarsi a visitare, con le cautele previste
dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il
permesso Š concesso, durante il procedimento
di primo grado, dalle medesime autorit… giudi-
ziarie competenti ai sensi del secondo comma
dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in
luoghi esterni di cura degli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado. Du-
rante il procedimento di appello prowede il
presidente del collegio e, nel corso di quello di
cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario
presso il quale si Š svolto il procedimento di
appello (1)
Analoghi permessi possono essere concessi
eccezionalmente per eventi familiari di parti-
colare gravit… (2),
Il detenuto che non rientra in istituto allo
scadere del permesso senza giustificato moti-
vo, se l'assenza di protrae per oltre tre ore e
per non pi— di dodici, Š punito in via disciplina-
re; se l'assenza si protrae per un tempo mag-
giore, Š punibile a norma del primo comma
dell'articolo 385 del codice penale ed Š appli-
cabile la disposizione dell'ultimo capoverso
dello stesso articolo.
L'internato che rientra in istituto dopo tre
ore dalla scadenza del permesso senza ~iustifi-
 

cato motivo Š punito in via disciplinare.

(I) Primo comma cos? modificato dall'art. 3L. 12 gennaio 1977, n. 1, cit. in nota sub art.
Il .
(2) Secondo comma cos? modificato dall'art.
I legge 20 luglio 1977, n. 450 (G.U. 1ø agosto
1977, n. 209).

30 bis (1). (Provvedimenti e reclami in mate-
ria di permessi). Prima di pronunciarsi sull'i-
 
stanza di permesso, l'autorit… competente de-
ve assumere informazioni sulla sussistenza dei
motivi addotti, a mezzo delle autorit… di pub-
blica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante
chiede di recarsi.
La decisione sull'istanza Š adottata con
prowedimento motivato.
Il prowedimento Š. comunicato immediata-
mente senza formalit…, anche a mezo del tele-
grafo o del telefono, al pubblico ministero e
all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore
dalla comunicazione, possono proporre recla-
mo, se il prowedimento Š stato emesso dal
magistrato di sorveglianza, alla sezione di sor-
veglianza, o, se il prowedimento Š stato emes-
so da altro organo giudiziario, alla corte d'ap-
pello.
La sezione di sorveglianza o la corte di ap-
pello assunte, se del caso, sommarie informa-
zioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezio-
ne del reclamo dandone immediata comunica-
zione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente
della corte di appello, non fa parte del collegio
che decide sul reclamo avverso il prowedi-
mento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione conte-
nuta nel precedente comma non Š possibile
comporre la sezione di sorveglianza con i ma-
gistrati di sorveglianza del distretto, si procede
all'integrazione della sezione ai sensi dell'arti-
colo 68, terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso Š sospesa sino al-
la scadenza del termine stabilito dal terzo com-
ma e durante il procedimento previsto dal
quarto comma, sino alla scadenza del termine
ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non
si applicano ai permessi concessi ai sensi del
primo comma dell'articolo 30. In tale caso Š
obbli~atorio la scorta.

ORDlNAMENrO PENlrENZlAR10     11

Il procuratore generale presso la corte d'ap-
pello Š informato dei permessi concessi e del
relativo esito, con relazione trimestrale, degli
organi che li hanno rilasciati.

(I) Articolo aggiunto dall'articolo 2 L. 10 lu-
glio 1977, n. 450, cit. in nota sub art. 30.

30 ter ('). (Permessipremio). Ai condannati
che hanno tenuto regolare condotta ai sensi
del successivo comma 8 e che non risultano di
particolare pericolosit… sociale, il magistrato di
sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto,
pu• concedere permessi premio di durata non
superiore ogni volta a quindici giorni per con-
sentire di coltivare interessi affettivi, culturali
o di lavoro. La durata dei permessi non pu•
superare complessivamente quarantacinque
giorni in ciascun anno di espiazione.
Per i condannati minori di et… la durata dei
permessi premio non pu• superare ogni volta i
venti giorni e la durata complessiva non pu•
 
eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di
espiazlone.
L'esperienza dei permessi premio Š parte in-
tegrante del programma di trattamento e deve
essere seguita dagli educatori e assistenti socia-
li penitenziari in collaborazione con gli opera-
tori sociali del territorio.
La concessione dei permessi Š ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o
alla reclusione non superiore a tre anni anche
se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusio-
ne superiore a tre anni dopo l'espiazione di
almeno un quarto della pena owero di dieci
anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.
Nei confronti dei soggetti che durante l'e-
spiazione della pena o delle misure restrittive
hanno riportato condanna o sono imputati per
delitto doloso commesso durante l'espiazione
della pena o l'esecuzione di una misura restrit-
tiva della libert… personale, la concessione Š
ammessa soltanto decorsi due anni dalla com-
missione del fatto.
Si applicano, ove del caso, le cautele previ-
ste per i permessi di cui al primo comma del-
l'articolo 30; si applicano altres? le disposizioni
di cui al terzo e al quarto comma dello stesso
articolo.
n prowedimento relativo ai permessi pre-
mi~ Š soggetto a reclamo al tribunale di ~Ik
glianza, secondo le procedure di cui all'artico-
lo 30 bis.
La condotta dei condannati si considera re-
golare quando i soggetti, durante la detenzio-
ne, hanno manifestato costante senso di re-
sponsabilit… e correttezza nel comportamento
personale, nelle attivit… organizzate negli isti-
tuti e nelle eventuali attivit… lavorative o cultu-
rali.

(~) Articolo aggiunto dall'art. 9 L. 10 ottobre
1986, n. 663.

31. (Costituzione delle rappresentanze dei
detenuti e degli internati). Le rappresentanze
dei detenuti e degli internati previste dagli arti-
coli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secon-
do le modalit… indicate dal regolamento inter-
no dell'istituto.

CAPO IV.
REGIME PENITENZIARIO.

32. (Norme di condotta dei detenuti e degli
internati. Obbligo di risarcimento del danno). I
detenuti e gli internati all'atto del loro ingresso
negli istituti e, quando sia necessario, successi-
vamente, sono informati delle disposizioni ge-
nerali e particolari attinenti ai loro diritti e do-
veri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposi-
zio,pi che regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto o internato pu• avere, nei
servizi dell'istituto, mansioni che importino un
potere disciplinare o consentano la acquisizio-
ne di una posizione di preminenza sugli altri.
 
I detenuti o gli internati devono avere cura
degli oggetti messi a loro disposizione e aste-
nersi da qualsiasi danneggiamento di cose al-
trui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno
alle cose mobili dell'amministrazione peniten-
ziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio
dell'eventuale procedimento penale e discipli-
nare .

33. (Isolamento). Negli istituti penitenziari
l'isolamento continuo Š ammesso:
1) quando Š prescritto per ragioni sanitarie;
2) durante l'esecuzione della sanzione della
esclusione dalle attivit… in comune;
3) per gli imputati durante l'istruttoria e per
~li arrestati nel procedimento di prevenzione,
 
12 ORDINAMENTO PENIrFNZIARIOORDINAMENrO PENIrENZIARIO

se e fino a quando ci• sia ritenuto necessario
dall'autorit… giudiziaria.

34. (Perquisizione personale). I detenuti e
gli internati possono essere sottoposti a per-
quisizione personale per motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere ef-
fettuata nel pieno rispetto della personalit….

35. (Diritto di reclamo). I detenuti e gli in-
ternati possono rivolgere istanze o reclami ora-
li o scritti, anche in busta chiusa:
I) al direttore dell'istituto, nonchŠ agli
ispettori, al direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e al Ministro per la gra-
zia e giustizia;
2) al magistrato di sorveglianza;
3) alle autorit… giudiziarie e sanitarie in visi-
ta all'istituto;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al Capo dello Stato.

36. (Regime disciplinare). Il regime discipli-
nare Š attuato in modo da stimolare il senso di
responsabilit… e la capacit… di autocontrollo.
Esso Š adeguato alle condizioni fisiche e psi-
chiche dei soggetti.

37. (Ricompense). Le ricompense costitui-
scono il riconoscimento del senso di responsa-
bilit… dimostrato nella condotta personale e
nelle attivit… organizzate negli istituti.
Le ricompense e gli organi competenti
concederle sono previsti dal regolamento.

38. (Infrazioni disciplinari). I detenuti e gli
internati non possono essere puniti per un fat-
to che non sia espressamente previsto come
infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione pu• essere inflitta se non
con provvedimento motivato dopo la contesta-
zione dell'addebito all'interessato, il quale Š
ammesso ad esporre le proprie discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna te-
ner conto, oltre che della natura e della gravit…
del fatto, del comportamento e delle condizio-
ni personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della
personalit….

39. (Sanzioni disciplinari). Le infrazioni di-
sciplinari possono dar luogo solo alle seguenti
sanzioni:
1) richiamo del direttore;

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla
presenza di appartenenti al personale e di un
gruppo di detenuti o internati.
3) esclusione da attivit… ricreative e sportive
per non pi— di dieci giorni;
4) isolamento durante la permanenza all'a-
ria aperta per non pi— di dieci giorni;
5) esclusione dalle attivit… in comune per
non pi— di quindici giorni.
 
La sanzione della esclusione dalle attivit… in
comune non pu• essere eseguita senza la certi-
ficazione scritta, rilasciata dal sanitario, atte-
stante che il soggetto pu• sopportarla. Il sog-
getto escluso dalle attivit… in comune Š sotto-
posto a costante controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione
dalle attivit… in comune Š sospesa nei confronti
delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei
mesi, e delle madri che allattino la propria pro-
le fino ad un anno.

40. (Autorit… competente a deliberare le san-
zioni). Le sanzioni del richiamo e della ammo-
nizione sono deliberate dal direttore.
Le altre sanzioni sono deliberate dal consi-
glio di disciplina composto dal direttore o, in
caso di suo legittimo impedimento, dall'impie-
gato pi— elevato in grado, con funzioni di pre-
sidente, dal sanitario e dall'educatore.

41. (Impiego della forza fsica e uso dei
mezzi di coercizione). Non Š consentito l'im-
piego della forza fisica nei confronti dei dete-
nuti e degli internati se non sia indispensabile
per prevenire o impedire atti di violenza, per
impedire tentativi di evasione o per vincere la
resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli
ordini impartiti.
Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia
fatto uso della forza fisica nei confronti dei
detenuti o degli internati, deve immediata-
mente riferirne al direttore dell'istituto il quale
dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e
procede alle altre indagini del caso.
Non pu• essere usato alcun mezzo di coerci-
zione fisica che non sia espressamente previsto
dal regolamento e, comunque, non vi si pu•
far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di
evitare danni a persone o cose o di garantire la
incolumit… dello stesso soggetto.
L'uso deve essere limitato al tempo stretta-
mente necessario e deve essere costantemen~e
controllato dal sanitario.
Gli agenti in servizio nell'interno degli istitu-
ti non possono portare armi se non nei casi
eccezionali in cui ci• venga ordinato dal diret-
tore.

41 bis ('). (Situazioni di emergenza). In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni
di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia
ha facolt… di sospendere nell'istituto interessa-
to o in parte di esso l'applicazione delle nor-
mali regole di trattamento dei detenuti e degli
internati. La sospensione deve essere motivata
dalla necessit… di ripristinare l'ordine e la sicu-
rezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.

(~) Articolo aggiunto dall'art. 10 L. 10 otto-
bre 1986. n. 663.

42. (Trasferimenti e traduzioni). I trasferi-
menti sono disposti per gravi e comprovati mo-
tivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per
 
motivi di giustizia, di salute, di studio e fami-
liari.
Nel disporre i trasferimenti deve essere fa-
vorito il criterio di destinare i soggetti in istituti
prossimi alla residenza delle famiglie.
I detenuti e gli internati debbono essere tra-
sferiti con il bagaglio personale e con almeno
parte del loro peculio.
Le traduzioni dei detenuti e degli internati
adulti vengono eseguite, nel tempo pi— breve
possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Cor-
po delle guardie di pubblica sicurezza, con le
modalit… stabilite dalle leggi e dai regolamenti
e, se trattisi di donne, con l'assistenza di perso-
nale femminile (').
Nelle traduzioni sono adottate le opportune
cautele per proteggere i soggetti dalla curiosit…
del pubblico e da ogni specie di pubblicit…,
nonchŠ per ridurne i disagi. E consentito solo
l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza
impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indica-
ti dal regolamento Š consentito l'uso di abiti
civili.

(~) Norme per l'aff damento del servizio per
il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinie-
ri, sono state dettate con la L. 12 aprile 1984, n,
67, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 14 aprile
1984, che si riporta:
®1.--Affidamento del servizio per il tra-
 

13

sporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.--~ermo restando quanto stabilito dall'articolo
42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'arti-
colo 79 del regolamento di esecuzione approva-
to con decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli
internati, il servizio per il trasporto e le tradu-
zioni su strada dei detenuti, per conto del Mini-
stero di grazia e giustizia, Š affidato tempora-
neamente all'Arma dei carabinieri, sino all'at-
tuazione della riforma del Corpo degli agenti di
custodia, e comunque non oltre cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge¯.
®2.--Modalit… di effettuzione del servizio
per il trasporto dei detenuti .--n servizio per il
trasporto dei detenuti di cui al precedente arti-
colo viene effettuato con automezzi dotati di
opportuni equipaggiamenti tecnici di sicurezza,
appartenenti al Ministero di grazia e giustizia e
dati in uso all'Arma dei carabinieri.
®Per parhcolari esigenze sanitarie richiedenti
l'uso di automezzi speciali, possono essere usa-
ti, ove il Ministero suddetto non ne disponga,
quelli del Servizio sanitario nazionale¯.
®3.--Decorrenza dell'affidamento del ser-
vizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei
carabinieri.--Con decreto del Ministro di gra-
zia e giustizia, di concerto con i Ministro del
tesoro, dell'interno e della difesa, saranno de-
terr~inate la data a decorrere dalla quale il ser-
vizio di cui al precedente articolo I verr… assun-
to dall'Arma dei carabinieri, e le modalit… del
servizio stesso.
 
®Con successivo decreto del Ministro di gra-
zia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'in-
terno e della difesa, sar… determinata la data di
cessazione del servizio per il trasporto dei dete-
nuti da parte dell'Arma dei carabinieri¯.
®4.--Entrata in vigore.--La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello del-
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana¯.

43. (Dimissione). La dimissione dei detenu-
ti e degli internati Š eseguita senza indugio dal-
la direzione dell'istituto in base ad ordine scrit-
to della competente autorit… giudiziaria o di
pubblica sicurezza.
Il direttore dell'istituto d… notizia della pre-
vista dimissione, almeno tre mesi prima, al
consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio
 
14      ORplNA~ENT

sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a
quelli del luogo dove il soggetto intende stabi-
lire la sua residenza, comunicando tutti i dati
necessari per gli opportuni interventi assisten-
ziali. Nel caso in cui il momento della dimissio-
ne non possa essere previsto tre mesi prima, il
direttore d… le prescritte notizie non appena
viene a conoscenza della relativa decisione.
Il direttore deve informare anticipatamente
della dimissione il magistrato di sorveglianza
nonchŠ l'autorit… di pubblica sicurezza quando
il soggetto deve essere sottoposto a misura di
sicurezza.
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto
della dimissione o successivamente, rilascia al
soggetto che lo richieda, un attestato con l'e-
ventuale qualificazione professionale conse-
guita e notizie obiettive circa la condotta tenu-
 

I soggetti, che ne sono privi, vengono prov-
visti di un corredo di vestiario civile.

44. (Nascite, matrimoni, decessi). Negli atti
di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e
alle nascite e morti awenute in istituti di pre-
venzione e di pena non si fa menzione dell'isti-
tuto.
La direzione dell'istituto deve dare imme-
diata notizia del decesso di un detenuto o di un
internato all'autorit… giudiziaria del luogo, a
quella da cui il soggetto dipendeva e al Mini-
stero di grazia e giustizia.
La salma Š messa immediatamente a dispo-
sizione dei congiunti.

CAPO V.
ASSISTENZA.

45. (Assistenza allefamiglie). Il trattamento
dei detenuti e degli internati Š integrato da
un'azione di assistenza alle loro famiglie.
Tale azione Š rivolta anche a conservare e
migliorare le relazioni dei soggetti con i fami-
liari e a rimuovere le difficolt… che possono
ostacolare il reinserimento sociale.
E utilizzata, all'uopo, la collaborazione de-
gli enti pubblici e privati qualificati nell'assi-
stenza sociale.

46. (Assistenza post-penitenziaria). I dete-
nuti e gli internati ricevono un particolare aiu-
to nel periodo di tempo che immediatamente
precede la loro dimissione e per un congruo
periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera
Š agevolato da interventi di servizio sociale
svolti anche in collaborazione con gli enti indi-
cati nell'articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermit… fisiche o
da infermit… o anormalit… psichiche sono se-
gnalati, per la necessana assistenza, anche agli
organi preposti alla tutela della sanit… pubbli-
ca.
 

CAPO VI.
MISURE ALTERNATIVE
ALLA DETENZIONE
E REMISSIONE DEL DEBITO.

47 (1) (2). (Affidamento in prova al servizio
sociale). Se la pena detentiva inflitta non supe-
ra tre anni, il condannato pu• essere affidato
al servizio sociale fuori dell'istituto per un pe-
riodo uguale a quello della pena da scontare.
Il provvedimento Š adottato sulla base dei
risultati della osservazione della personalit…,
condotta collegialmente per almeno un mese
in istituto, nei casi in cui si pu• ritenere che il
prowedimento stesso, anche attraverso le pre-
scrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla
rieducazione del reo e assicuri la prevenzione
del pericolo che egli commetta altri reati.
L'affidamento in prova al servizio sociale
pu• essere disposto senza procedere alla osser-
vazione in istituto quando il condannato, dopo
un periodo di custodia cautelare, ha goduto di
un periodo di libert… serbando comportamento
tale da consentire il giudizio di cui al preceden-
te comma 2. L'istanza Š presentata al tribunale
di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'orga-
no del pubblico ministero o il pretore investito
dell'esecuzione.
Se l'istanza di cui al precedente comma 3 Š
proposta prima dell'emissione o dell'esecuzio-
ne dell'ordine di carcerazione, Š presentata al
pubblico ministero o al pretore, il quale, se
non osta il limite di pena di cui al comma 1,
sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla
decisione del tribunale di sorveglianza, al qua-
le trasmette immediatamente gli atti. Il tribu-
nale di sorveglianza decide entra quarantacin-
que giorni dalla presentazione dell'istanza.
All'atto dell'affidamento Š redatto verbale
in cui sono dettate le prescrizioni che il sogget-
to dovr… seguire in ordine ai suoi rapporti con

ORDINAMENTO PFNrrENzlARlo     15

il servizio sociale, alla dimora, alla libert… di
locomozione, al divieto di frequentare deter-
minati locali ed al lavoro.
Con lo stesso prowedimento pu• essere di-
sposto che durante tutto o parte del periodo di
affidamento in prova il condannato non sog-
giomi in uno o pi— comuni, o soggiorni in un
comune determinato; in particolare sono stabi-
lite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivit… o di avere rapporti personali
che possono portare al compimento di altri
reati.
Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affi-
dato si adoperi in quanto possibile in favore
della vittima del suo reato ed adempia~pun-
tualmente agli obblighi di assistenza familiare.
Nel corso dell'affidamento le prescrizioni
possono essere modificate dal magistrato di
sorveglianza.
Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolt… di
 
adattamento alla vita sociale, anche mettendo-
si in relazione con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita
Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento
del soggetto.
L'affidamento Š revocato qualora il compor-
tamento del soggetto, contrano alla legge o
alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile
con la prosecuzione della prova.
L'esito positivo del periodo di prova estin-
gue la pena e ogni altro effetto penale.

(') Articolo cos? sostituito, da ultimo, dal-
I'art. Il L. 10 ottobre 1986, n. 663. n testo
precedente era stato oggetto delle seguenti due
pronunzie costituzionali:
®Corte cost. 13 giugno 1985, n. 185: dichiara
l'illegittimit… cos tuzionale di questo articolo,
nella parte in cui non consente che valga come
espiazione di pena il periodo di affdamento in
prova al servizio sociale, in caso di annulla-
mento del provvedimento di ammissione¯.
®Corte cost. 6 dicembre 1985, n. 312: dichia-
ra l'illegit—mit… costituzionale di questo artico-
lo, nella parte in cui non prevede che valga co-
me espiazione di pena il periodo d i affdamento
in prova al servizio sociale, nel caso di revoca
del provvedimento di ammissione per motivi
non dipendenti dall'esito negativo della prova.

(2) V. anche L. 29 aprile 1983, n. 167sull'af-
fdamento in prova del condannato militare.

47 bis (1). (Affdamento in prova in casi par-
ticolari). Se la pena detentiva, inflitta entro il
limite di cui al comma 1 dell'articolo 47, deve
essere eseguita nei confronti di persona tossi-
codipendente o alcooldipendente che abbia in
corso un programma di recupero o che ad esso
intenda sottoporsi, l'interessato pu• chiedere
in ogni momento di essere affidato in prova al
servizio sociale per proseguire o intraprendere
l'attivit… terapeutica sulla base di un program-
ma da lui concordato con una unit… sanitaria
locale o con uno degli enti, associazioni, coo-
perative o privati di cui all'articolo 1 bis del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297. Alla domanda deve essere allega-
ta certificazione rilasciata da una struttura sa-
nitaria pubblica attestante lo stato di tossicodi-
pendenza o di alcooldipendenza e la idoneit…,
ai fini del recupero del condannato, del pro-
gramma concordato.
Si applica la procedura di cui al comma 4
dell'articolo 47 anche se la domanda Š presen-
tata dopo che l'ordine di carcerazione Š stato
eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il
pretore ordina la scarcerazione del condanna-
to.
El tribunale di sorveglianza, nominato un di-
fensore al condannato che ne sia privo, fissa
senza indugio la data della trattazione, dando-
ne awiso al richiedente, al difensore e al pub-
blico ministero almeno cinque giorni prima. Se
 
non Š possibile effettuare la notifica dell'awiso
al condannato nel domicilio indicato nella ri-
chiesta e lo stesso non compare all'udienza, il
tribunale di sorveglianza dichiara inammissibi-
le la richiesta.
Ai fini.della decisione, il tribunale di sorve-
glianza pu• anche acquisire copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accerta-
menti in ordine al programma terapeutico con-
cordato; deve altres? accertare che lo stato di
tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'ese-
cuzione del programma di recupero non siano
preordinati al conseguimento del beneficio.
Dell'ordinanza che conclude il procedimen-
to Š data immediata comunicazione al pubbli-
co ministero o al Dretore comDetente Der l'ese-

 
ORDINAMENTO PENITENZIARIO ORDINAMENTO PENrrENZIARIo     17

cuzione, il quale, se l'affidamento non Š dispo-
sto, emette ordine di carcerazione.
. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affi-
damento, tra le prescrizioni impartite devono
essere comprese quelle che determinano le
modalit… di esecuzione del programma. Sono
altres? stabilite le prescrizioni e le forme di
controllo per accertare che il tossicodipenden-
te o l'alcooldipendente prosegue il programma
di recupero. L'esecuzione della pena si consi-
dera iniziata dalla data del verbale di affida-
mento.
L'affidamento in prova al servizio sociale
non pu• essere disposto, ai sensi del presente
articolo, pi— di due volte.
Si applica, per quanto non diversamente sta-
bilito, la disciplina prevista dalla presente leg-
ge per la misura alternativa dell'affidamento in
prova al servizio sociale.

(') Arhcolo aggiunto dal D.L. 22 aprile
1985, n. 144, convertito nella L. 21 giugno
1985, n. 297; indi cos? sostituito dall'art. 12 L.
10 giugno 1986, n. 663.

47 ter (1). (Detenzione domiciliare). La pe-
na della reclusione non superiore a due anni,
anche se costituente parte residua di maggior
pena, nonchŠ la pena dell'arresto, possono es-
sere espiate, se non vi Š stato affidamento in
prova al servizio sociale, nella propria abita-
zione o in altro luogo di privata dimora owero
in un luogo pubblico di cura o di assistenza
quando trattasi di:
1) donna incinta o che allatta la propria pro-
le owero madre di prole di et… inferiore a tre
anni con lei convivente;
2) persona in condizioni di salute particolar-
mente gravi che richiedono costanti contatti
con i presidi sanitari territoriali;
3) persona di et… superiore a 65 anni, se ina-
bile anche parzialmente;
4) persona di et… minore di 21 anni, per
comprovate esigenze di salute, di studio, di la-
voro e di famiglia.
La detenzione domiciliare non pu• essere
concessa quando Š accertata l'attualit… di colle-
gamenti del condannato con la criminalit… or-
ganizzata o di una scelta di criminalit….
Se la condanna di cui al comma 1 deve esse-
re eseguita nei confronti di persona che trovasi
in stato di libert… o ha trascorso la custodia
cautelare, o la parte terminale di essa, in regi-
me di arresti domiciliari, si applica la procedu-
ra di cui al comma 4 dell'articolo 47.
Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalit… se-
condo quanto stabilito dal secondo comma
dell'articolo 254 quater del codice di procedura
penale. Si applica il quinto comma del medesi-
mo articolo. Determina e impartisce altres? le
disposizioni per gli interventi del servizio so-
ciale. Tali prescrizioni e disposizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglian-
 
za competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
Il condannato nei confronti del quale Š di-
sposta la detenzione domiciliare non Š sotto-
posto al regime penitenziario previsto dalla
presente legge e dal relativo regolamento di
esecuzione. Nessun onere grava sull'ammini-
strazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che
trovasi in detenzione domiciliare.
La detenzione domiciliare Š revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla
legge o alle prescrizioni dettate, appare incom-
patibile con la prosecuzione delle misure.
Deve essere inoltre revocata quando vengo-
no a cessare le condizioni previste nel comma

1.
Il condannato che, essendo in stato di deten-
zione nella propria abitazione o in un altro dei
luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, Š
punito ai sensi dell'articolo 385 del codice pe-
nale. Si applica la disposizione dell'ultimo
comma dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al comma 8
importa la sospensione del beneficio e la con-
danna ne importa la revoca.

(~) Articolo aggiunfo dall'art. 13 L. 10 otto-
bre 1986, n. 663.

48. (Regime di semilibert…). Il regime di se-
milibert… consiste nella concessione al condan-
nato e all'internato di trascorrere parte del
giorno fuori dell'istituto per partecipare ad at-
tivit… lavorative, istruttive o comunque utili al
reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regi-
me di semilibert… sono assegnati in appositi
istituti o apposite sezioni autonome di istituti
ordinari e indossano abiti civili (l)

[La concessione della semilibert… non Š am-
messa nei casi di cui al secondo comma dell'ar-
ticolo 47 (')]

(I) Terzo comma abrogato dall'art. 29 L. 10
ottobre 1986, n. 663.

49. (Ammissione obbligatoria al regime di
semilibert…). (Omissis) (').

(~) Abrogato dall'art. 110 L. 24 novembre
1981, n. 689.

50 (l). (Ammissione alla semilibert…). Pbs-
sono essere espiate in regime di semilibert… la
pena dell'arresto e la pena della reclusione non
supenore a sei mesi, se il condannato non Š
affidato in prova al servizio sociale.
Fuori dei casi previsti dal comma 1, il con-
dannato pu• essere ammesso al regime di se-
milibert… soltanto dopo l'espiazione di almeno
met… della pena. L'internato pu• esservi am-
messo in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti
dall'articolo 47 se i risultati dell'osservazione
 
di cui al comma 2 dello stesso articolo non
legittimano l'affidamento in prova al servizio
sociale ma possono essere valutati favorevol-
mente in base ai criteri indicati dal comma 4
del presente articolo, il condannato pu• essere
ammesso al regime di semilibert… anche prima
dell'espiazione di almeno met… della pena.
Per il computo della durata delle pene non si
tiene conto della pena pecuniaria inflitta con-
giuntamente a quella detentiva.
L'ammissione al regime di semilibert… Š di-
sposta in relazione ai progressi compiuti nel
corso del trattamento, quando vi sono le con-
dizioni per un graduale reinserimento del sog-
getto nella societ….
Il condannato all'ergastolo pu• essere am-
messo al regime di semilibert… dopo avere
espiato almeno venti anni di pena.
Nei casi previsti dal comma 1 la semilibert…
pu• essere altres? disposta prima dell'inizio
dell'espiazione della pena se il condannato ha
dimostrato la propria volont… di reinserimento
nella vita sociale; in tal caso si applica la dispo-
sizione di cui al comma 4 dell'articolo 47.
Se l'ammissione alla semilibert… riguarda
una detenuta madre di un figlio di et… inferiore
a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa
per la semilibert… di cui all'ultimo comma del-
l'articolo 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

(I) Arhcolo cos? sostituito dall'art. 14 L. 10
ottobre 1986, n. 663.

51. (Sospensione e revoca del regime di se-
milibert…). Il provvedimento di semilibert…
pu• essere in ogni tempo revocato quando il
soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semili-
bert…, che rimane assente dall'istututo senza
giustificato motivo, per non pi— di dodici ore, Š
punito in via disciplinare e pu• essere proposto
per la revoca della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggio-
re, il condannato Š punibile a norma del primo
comma dell'articolo 385 del codice penale ed Š
applicabile la disposizione dell'ultimo capover-
so dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al preceden-
te comma importa la sospensione del beneficio
e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semili-
bert… che rimane assente dall'istituto senza
giustificato motivo, per oltre tre ore, si appli-
cano le disposizioni dell'ultimo comma dell'ar-
~irol~

51 bis ('). (Sopravvenienza di nuovi titoli di
privazione della libert…). Quando durante l'at-
tuazione dell'affidamento in prova al servizio
sociale o della detenzione domiciliare o del re-
gime di semilibert… prowiene un titolo di ese-
cuzione di altra pena detentiva, il direttore
dell'istituto penitenziario o il direttore del cen-
tro di servizio sociale informa immediatamen-
te il magistrato di sorveglianza. Se questi, te-
 
nuto conto del cumulo delle pene, rileva che
permangono le condizioni di cui al comma 1
dell'articolo 47 o al comma l dell'articolo 47
ter o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispo-
ne con decreto la prosecuzione prowisoria
della misura in corso; in caso contrario dispone
la sospensione della misura stessa. Il magistra-
to di sorveglianza trasmette quindi gli atti al
tribunale di sorveglianza che deve decidere nel
termine di venti giorni la prosecuzione o la
cessazione della misura.

(~) Arhcolo aggiunto daa'art. 15 L. 10 otto-
bre 1986, n. 663.

51 ter ('). (Sospensione cautelativa delle mi-

 
1 Q      ORDINAMENrO YENtTENZI.UUO

sure alternative). Se l'affidato in prova al servi-
zio sociale o l'ammesso al regime di semiliber-
t… o di detenzione domiciliare pone in essere
comportamenti tali da determinare la revoca
della misura, il magistrato di sorveglianza nella
cui giurisdizione essa Š in corso ne dispone con
decreto motivato la prowisoria sospensione,
ordinando l'accompagnamento del trasgresso-
re in istituto. Trasmette quindi immediata-
mente gli atti al tribunale di sorveglianza per le
desioni di competenza. Il provedimento di so-
spensione del magistrato di sorveglianza cessa
di avere efficacia se la decisione del tribunale
di sorveglianza non interviene entro trenta
giorni dalla ricezione degli atti.

(~) Articolo aggiunto dall'art. 16 L. 10 otto-
bre 1986, n. 663.

52. (Licenza al condannato ammesso al re-
gime di semilibert…). Al condannato ammesso
al regime di semilibert… possono essere conces-
se a titolo di premio una o pi— licenze di durata
non superiore nel complesso a giorni quaranta-
cinque all'anno (').
Durante la licenza il condannato Š sottopo-
sto al regime della libert… vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgre-
disce agli obblighi impostigli, la licenza pu•
essere revocata indipendentemente dalla revo-
ca della semilibert….
Al condannato che, allo scadere della licen-
za o dopo la revoca di essa, non rientra in
istituto sono applicabili le disposizioni di cui al
precedente articolo.

(') V. art. 69 della L. 24 novembre 1981, n.
689.

53. (Licenze agli internati). Agli internati
pu• essere concessa una licenza di sei mesi nel
periodo immediatamente precedente alla sca-
denza fissata per il riesame di pericolosit….
Ai medesimi pu• essere concessa, per gravi
esigenze personali o familiari, una licenza di
durata non superiore a giorni quindici; pu• es-
sere inoltre concessa una licenza di durata non
superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al
fine di favorirne il riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semili-
bert… possono inoltre essere concesse, a titolo
di premio, le licenze previste nel primo comma
dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato Š sottoposto al
regime della libert… vigilata.
Se l'internato durante la licenza trasgredisce
agli obblighi impostigli, la licenza pu• essere
revocata indipendentemente dalla revoca della
semilibert….
L'internato che nentra in istituto dopo tre
ore dallo scadere della licenza, senza giustifi-
cato motivo, Š punito in via disciplinare e, se in
regime di semilibert…, pu• subire la revoca del-
 
la concesslone.

53 bis (1). (Iscrizione nel casellario giudizia-
le). Nel casellario giudiziale sono iscritti i prov-
vedimenti della sezione di sorveglianza relativi
alla irrogazione e alla revoca delle misure al-
temative alla pena detentiva.

(') Articolo aggiunto dall'art. 74 della L. 24
novembre 1981, n. 689.

53 bis (') (2). (Computo del periodo di per-
messo o licenza). Il tempo trascorso dal dete-
nuto o dall'internato in permesso o licenza Š
computato a ogni effetto nella durata delle n~-
sure restrittive della libert… personale, salvi i
casi di mancato rientro o di altri gravi compor-
tamenti da cui risulta che il soggetto non si Š
dimostrato meritevole del beneficio. In questi
casi sull'esclusione dal computo decide, con
decreto motivato, il magistrato di sorveglian-
za.
Awerso il decreto pu• essere proposto dal-
l'interessato reclamo al tribunale di sorveglian-
za secondo la procedura di cui all'articolo l4
ter. Il magistrato che ha emesso il prowedi-
mento non fa parte del collegio.

(~) Articolo aggiunto dall'art. 17 L. 10 otto-
bre 1986, n. 663.
(2) Recte 53 ter.

54 (1) (2). (Liberazione anticipata). Al con-
dannato a pena detentiva che ha dato prova di
partecipazione all'opera di rieducazione Š con-
cessa, quale riconoscimento di tale partecipa-
zione, e ai fini del suo pi— efficace reinserimen-
to nella societ…, una detrazione di quarantacin-
que giorni per ogni singolo semestre di pena
scontata. A tal fine Š valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare o di de-
tenzione domiciliare.
La concessione del beneficio Š comunicata

ORDlNAMENTO PENITENZIARIO     l9

all'ufficio del pubblico ministero presso la cor-
te d'appello o il tribunale che ha emesso il
provvedimento di esecuzione o al pretore se
tale provvedimento Š stato da lui emesso.
La condanna per delitto non colposo com-
messo nel corso dell'esecuzione successiva-
mente alla concessione del beneficio ne com-
porta la revoca.
Agli effetti del computo della misura di pena
che occorre avere espiato per essere ammessi
ai benefici dei permessi premio, della semili-
bert… e della liberazione condizionale, la parte
di pena detratta ai sensi del comma l si consi-
dera come scontata. La presente disposizione
si applica anche ai condannati all'ergastolo.

(') Articolo cos? sostituito dall'art. 18 L. 10
ottobre 1986, n. 663; la Corte coshtuzionale
con sentenza 27 settembre 1983, n. 274, aveva
dichiarato l'illegittimit… costituzionale di questo
 
articolo (nel testo antecedente la novella del
1986), nella parte in cui non si prevedeva la
possibilit… di concedere anche al condannato
all'ergastolo la rid uzione d i pena, ai soli fini d el
computo della quantit… di pena cosi detratta
nella quantit… scontata, richiesta per l'ammis-
sione alla liberazione condizionale.
(2) V, anche art. 30 della L. cit alla nota
precedente che si riporta:
®30. La detrazione di pena prevista dall'arti-
colo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificato dall'articolo 18 della presente legge,
si applica con provvedimento del tribunale di
sorveglianza anche ai semestri di pena scontata
successivi alla data del 31 agosto 1981 nonchŠ al
semestre in corso a quella data, nella misura di
45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei
casi in cui sono state gi… concesse le detrazioni
di pena secondo le norme preesistenti, sempre-
chŠ attualmente e con riferimento ai semestri
suddetti risulti provata la partecipazione del
condannato all'opera di rieducazione secondo i

criteri indicati nell'articolo 94 del regolamento
di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975,
n. 354, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431¯.

55 ('). (Interventi del servizio sociale nella
libert… vigilata). Nei confronti dei sottoposti al-
la libert… vigilata, ferme restando le disposizio-
ni di cui all'articolo 228 del codice penale, il
servizio sociale svolge interventi di sostegno e
di assistenza al hne del loro reinserimento so-
ciale.

(') Cos? sostituito dall'art. 6 L. 12 gennaio
1977, n. 1, cit. in nota sub art. Il.

56 (1). (Remissione del debito). Il debito per
le spese di procedimento e di mantenimento Š
rimesso nei confronti dei condannati e degli
internati che si trovano in disagiate condizioni
economiche e hanno tenuto regolare condotta
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30 ter.
La relativa domanda pu• essere proposta fi-
no a che non sia conclusa la procedura per il
recupero delle spese.

(I) Articolo cos? sostituito dall'art. 19 L. 10
ottobre 1986. n. 663.

57. (Legittimazione alla richiesta dei benefi-
ci). Il trattamento ed i benefici di cui agli arti-
coli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere ri-
chiesti dal condannato, dall'internato e dai lo-
ro prossimi congiunti o proposti dal consiglio
di disciplina.

58. (Comunicazione all'autorit… di pubblica
sicurezza). Dei prowedimenti previsti dal pre-
sente capo ed adottati dal magistrato o dalla
sezione di sorveglianza, esclusi quelli di cui al-
l'articolo 56, Š data immediata comunicazione
all'autorit… provinciale di pubblica sicurezza a
cura della cancelleria.
 
 
20ORDINAMENTO PENITENZIARIO

TITOLO II.
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA ORGANIZZAZIONE
PENITENZIARIA.

CAPO I.
ISTITUTI PENITENZIARI.

59. (Istituti per adulti). Gli istituti per adulti
dipendenti dall'amministrazione penitenziaria
di distinguono in:
l) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di
sicurezza;
4) centri di osservazione.

60. (Istituti di custodia preventiva). Gli isti-
tuti di custodia preventiva si distinguono in ca-
se mandamentali e circondariali.
Le case mandamentali assicurano la custo-
dia degli imputati a disposizione del pretore.
Esse sono istituite nei capoluoghi di manda-
mento che non sono sede di case circondariali.
Le case circondariali assicurano la custodia
degli imputati a disposizione di ogni autorit…
giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi
di circondario.
Le case mandamentali e circondariali assicu-
rano altres? la custodia delle persone fermate o
arrestate dall'autorit… di pubblica sicurezza o
dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei
detenuti e degli internati in transito.
Pu• essere istituita una sola casa manda-
mentale o circondariale rispettivamente per
pi— mandamenti o circondari.

61. (Istituti per l'esecuzione delle pene). Gli
istituti per l'esecuzione delle pene si distinguo-
no m:
l) case di arresto, per l'esecuzione della pe-
na dell'arresto.
Sezioni di case di arresto possono essere isti-
tuite presso le case di custodia mandamentali o
circo£dariali;
2) case di reclusione, per l'esercizio della
pena della reclusione.
Sezioni di case di reclusione possono essere
istituite presso le case di custodia circondariali.
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le
modalit… previste dal regolamento, i condan-
nati alla pena dell'arresto o della reclusione,
possono essere assegnati alle case di custodia
preventiva; i condannati alla pena della reclu-
sione possono essere altres? assegnati alle case
di arresto.

62. (Istituti per l'esecuzione delle misure di
sicurezza detentive). Gli istituti per l'esecuzio-
ne delle misure di sicurezza detentive si distin-
guono in:
colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
 
ospedali psichiatrici giudiziari.
In detti istituti si eseguono le misure di sicu-
rezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2
e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del
codice penale.
Possono essere istituite:
sezioni per l'esecuzione della misura di sicu-
rezza della colonia agricola presso una casa di
lavoro e viceversa;
sezioni per l'esecuzione della misura di sicu-
rezza della casa di cura e di custodia presso un
ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per l'esecuzione delle misure di sicu-
rezza della colonia agricola e della casa di lavo-
ro presso le case di reclusione.

63. (Centri di osservazione). I centri di os-
servazione sono costituiti come istituti autono-
mi o come sezioni di altri istituti.
I predetti svolgono direttamente le attivit…
di osservazione indicate nell'articolo 13 e pre-
stano consulenze per analoghe attivit… di os-
servazione svolte nei singoli istituti.
Le risultanze dell'osservazione sono inserite
nella cartella personale.
Su richiesta dell'autorit… giudiziaria possono
essere assegnate ai detti centri per la esecuzio-
ne di perizie medico-legali anche le persone
sottoposte a procedimento penale.
I centri di osservazione svolgono, altres?, at-
tivit… di ricerca scientifica.

64. (Differenziazione degli istituti per l'ese-
cuzione delle pene e delle misure di sicurezza).
I singoli istituti devono essere organizzati con
caratteristiche differenziate in relazione alla
posizione giuridica dei detenuti e degli interna-
ti e alle necessit… di trattamento individuale o
di gruppo degli stessi.

65. (Istitutiper infermi e minorati). I sogget-
ti affetti da infermit… o minorazioni fisiche o

ORDINAMENTO PENITENZIARIO     21

psichiche devono essere assegnati ad istituti o
sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i sog-
getti che, a causa delle loro condizioni, non
possono essere sottoposti a regime degli istituti
ordinari.

66. (Costituzione, trasformazione e soppres-
sione degli istituti). La costituzione, la trasfor-
mazione e soppressione degli istituti peniten-
ziari nonchŠ delle sezioni sono disposte con
decreto ministeriale.

67. (Visite agli istituti). Gli istituti peniten-
ziari possono essere visitati senza autorizzazio-
ne da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e
il presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzio-
nale, i Sottosegretari di Stato, i membri del
Parlamento e i componenti del Consiglio supe-
 
riore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il pro-
curatore generale della Repubblica presso la
corte d'appello, il presidente del tribunale e il
procuratore della Repubblica presso il tribuna-
le, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nel-
l'ambito delle nspettive giurisdizioni; ogni al-
tro magistrato per l'esercizio delle sue funzio-
ni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di
Governo per la regione, nell'ambito della loro
clrcoscrlzmne;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del
suo ministero;
fl il prefetto e il questore della provincia; il
medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di pre-
venzione e di pena e i magistrati e i funzionari
da lui delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazio-
ne penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
I) gli ufficiali del corpo degli agenti di custo-
dia.
L'autorizazione non occorre nemmeno per
coloro che accompagnano le persone di cui al
comma precedente per ragioni del loro ufficio.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
possono accedere agli istituti, per ragioni del
loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorit…
~iudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autoriz-
zazione del direttore, i ministri del culto catto-
lico e di altri culti.

CAPO II.
GIUDICI DI SORVEGLIANZA.

68 ('). (Uffci di sorveglianza). Gli uffici di
sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui al-
la tabella A allegata alla presente legge ed han-
no giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribu-
nali in essa indicati.
Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle fun-
zioni rispettivamente elencate negli articoli 69,
70 e 70 bis, sono assegnati magistrati di cassa-
zione, di appello e di tribunale nonchŠ perso-
nale del ruolo delle cancellerie e segreterie
giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
Con decreto del presidente della Corte di
appello pu• essere temporaneamente destina-
to a esercitare le funzioni del magistrato di sor-
veglianza mancante o impedito un giudice
avente la qualifica di magistrato di cassazione,
di appello o di tribunale.
I magistrati che esercitano funzioni di sorve-
glianza non debbono essere adibiti ad altre
funzioni giudiziarie.

(I) Articolo cos? sostituito, da ultimo, dal-
I'art. 20 L. 10 ottobre 1986, n. 663.

69 ('). (Funzioni e provvedimenti del magi-
strato di sorveglianza). Il magistrato di sorve-
glianza vigila sulla organizzazione degli istituti
 
di prevenzione e di pena e prospetta al Mini-
stro le esigenze dei vari servizi, con particolare
riguardo alla attuazione del trattamento riedu-
cativo
Esercita, altres?, la vigilanza diretta ad assi-
curare che l'esecuzione della custodia degli im-
putati sia attuata in conformit… delle leggi e dei
regolamenti.
Sovraintende all'esecuzione delle misure di
sicurezza personali.
Prowede al riesame della pericolosit… ai
sensi del primo e secondo comma dell'articolo
208 del codice penale, nonchŠ all'applicazione,
esecuzione, trasformazione o revoca, anche
anticipata, delle misure di sicurezza. Prowede
altres?, con decreto motivato, in occasione dei
prowedimenti anzidetti, alla eventuale revoca
della dichiarazione di delinquenza abituale
professionale o per tendenza di cui agli articoli
 
ORDINAMENTO PENITENZIARIO

102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
Approva, con decreto, il programma di trat-
tamento di cui al terzo comma dell'articolo 13,
ovvero, se ravvisa in esso elementi che costi-
tuiscono violazione dei diritti del condannato o
dell'internato, lo restituisce, con osservazioni,
al fine di una nuova formulazione. Approva,
con decreto, il prowedimento di ammissione
al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel
corso del trattamento, disposizioni dirette ad
eliminare eventuali violazioni dei diritti dei
condannati e degli internati.
Decide, con ordinanza impugnabile soltanto
per cassazione, secondo la procedura di cui al-
l'articolo 14 ter, sui reclami dei detenuti e degli
internati concernenti l'osservanza delle norme
riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa,
la mercede e la remunerazione, nonchŠ lo
svolgimento delle attivit… di tirocinio e di lavo-
ro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disci-
plinare, la costituzione e la competenza del-
l'organo disciplinare, la contestazione degli
addebiti e la facolt… di discolpa.
Prowede, con decreto motivato, sui per-
messi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed
agli internati, e sulle modifiche relative all'affi-
damento in prova al servizio sociale e alla de-
tenzione domiciliare.
Provvede, con ordinanza, sulla remissione
del debito di cui all'articolo 56 della presente
legge e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del
codice penale.
Esprime motivato parere sulle proposte e le
istanze di grazia concernenti i detenuti.
Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attri-
buitegli dalla legge.

(I) Articolo cosi sostituito, da ultimo, dal-
I'art. 21 L. 10 ottobre 1986, n. 663.

70 ('). (Funzioni e provvedimenti del tribu-
nale di sorveglianza). In ciascun distretto di
corte di appello e in ciascuna circoscrizione
territoriale di sezione distaccata di corte di ap-
pello Š costituita un tribunale di sorveglianza
competente per l'affidamento in prova al servi-
zio sociale, la detenzione domiciliare, la semi-
libert…, la liberazione condizionale, la riduzio-
ne di pena per la liberazione anticipata, la re-
voca o cessazione dei suddetti benefici, il rin-
 

vio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzionedelle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e
147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonchŠ
per ogni altro prowedimento ad esso attribui-
to dalla legge.
Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in
sede di appello sui ricorsi awerso i prowedi-
menti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il
magistrato che ha emesso il provvedimento
non fa parte del collegio.
Il tribunale Š composto da tutti i magistrati
 
di sorveglianza in servizio nel distretto o nella
circoscrizione territoriale della sezione distac-
cata di corte d'appello e da esperti scelti tra le
categorie indicate nel quarto comma dell'arti-
colo 80, nonchŠ fra docenti di scienze cnmina-
listiche.
Gli esperti effettivi e supplenti sono nomina-
ti dal Consiglio superiore della magistratura in
numero adeguato alle necessit… del servizio
presso ogni tribunale per periodi triennali nn-
novabili.
I prowedimenti del tribunale sono adottati
da un collegio composto dal presidente o, in
sua assenza o impedimento, dal magistrato di
sorveglianza che lo segue nell'ordine delle fun-
zioni giudiziarie e, a parit… di funzioni, nell'an-
zianit…; da un magistrato di sorveglianza e da
due fra gli esperti di cui al precedente comma
4.
Uno dei due magistrati ordinari deve essere
il magistrato di sorveglianza sotto la cui giuri-
sdizione Š posto il condannato o l'internato in
ordine alla cui posizione si deve prowedere.
La composizione dei collegi giudicanti Š an-
nualmente determinata secondo le disposizioni
dell'ordinamento giudiziario.
Le decisioni del tribunale sono emesse con
ordinanza in camera di consiglio; in caso di
parit… di voti prevale il voto del presidente.
Agli esperti componenti del tribunale Š ri-
servato il trattamento economico assegnato
agli esperti di cui al quarto comma dell'articolo
80 operanti negli istituti di prevenzione e di
pena.

(I) Articolo cosi sostituito, da ultimo, dal-
I'art. 22 L. 10 ottobre 1986, n. 663.

70 bis ('). (Presidente del tribunale di sorve-
glianza). Le funzioni di presidente del tribuna-
le di sorveglianza sono conferite a un magistra-
 

oRDlNAMENrO PENrrENZlAR10     ?1

to di cassazione o, per i tribunali istituiti nellesezioni distaccate di corte d'appello, a un ma-
gistrato d'appello.
Il presidente del tribunale, fermo l'espleta-
mento delle funzioni di magistrato di sorve-
glianza nell'ufficio di appartenenza, prowede:
a) a dirigere e ad organizzare le attivit… del
tribunale di sorveglianza;
b) a coordinare, in via organizzativa, in fun-
zione del disbrigo degli affari di competenza
del tribunale, l'attivit… degli uffici di sorve-
glianza compresi nella giurisdizione del tribu-
nale medesimo;
c) a disporre le applicazioni dei magistrati e
del personale ausiliario nell'ambito dei vari uf-
fici di sorveglianza nei casi di assenza, impedi-
mento o urgenti necessit… di servizio;
d) a richiedere al presidente della corte di
appello l'emanazione dei prowedimenti di cui
al comma 3 dell'articolo 68;
e) a proporre al Consiglio superiore della
magistratura la nomina degli esperti effettivi o
 
supplenti componenti del tribunale e a compi-
lare le tabelle per gli emolumenti loro spettan-
 

f) a svolgere tutte le altre attivit… a lui riser-
vate dalla legge e dai regolamenti.

(I) Arncolo aggiunto dall'art. 23 L. 10 otto-
bre 1986, n. 663.

70 ter (1). (Nuove denominazioni). Le de-
nominazioni "sezione di sorveglianza" e "giu-
dice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti-
"tribunale di sorveglianza" e "magistrato di
sorveglianza".
Per il funzionamento del tribunale di sorve-
glianza nonchŠ degli uffici di sorveglianza di
cui all'articolo 68 si prowede con assegnazioni
dirette di fondi e di attrezzature mediante pre-
lievo delle somme necessarie dagli appositi ca-
pitoli del bilancio di previsione del Ministero
di grazia e giustizia.

(I) Articolo aggiunto dall'art. 24 L. 10 otto-
bre 1986, n. 663.

CAPO II bis (1)
PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA

71 (1). (Norme generali). Per l'adozione dei
provvedimenti di competenza del tribunale di
sorveglianza espressamente indicati nei commi
I e 2 dell'articolo 70, nonchŠ dei prowedimen-
ti del magistrato di sorveglianza in materia di
remissione del debito, di ricoveri di cui all'arti-
colo 148 del codice penale, di applicazione
esecuzione, trasformazione o revoca anche an-
ticipata delle misure di sicurezza e di quelli
relativi all'accertamento dell'identit… persona-
le ai fini delle dette misure, si applica il proce-
dimento di cui ai commi e agli articoli seguen-
tl.
Il presidente del tribunale o il magistrato di
sorveglianza, a seguito di richiesta o di propo-
sta owero di ufficio, invita l'interessato ad
esercitare la facolt… di nominare un difensore.
Se l'interessato non vi prowede entro cinque
giorni dalla comunicazione dell'invito, il difen-
sore Š nominato di ufficio dal presidente del
tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Suc-
cessivamente il presidente del tribunale o il
magistrato di sorveglianza fissa con decreto il
giorno della trattazione e ne fa comunicare av-
viso al pubblico ministero, all'interessato e al
difensore almeno cinque giorni prima di quello
stabilito.
La competenza spetta al tribunale o al magi-
strato di sorveglianza che hanno giurisdizione
sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si
trova l'interessato all'atto della richiesta o del-
la proposta o all'inizio d'ufficio del procedi-
mento.
Se l'interessato non Š detenuto o internato
la competenza spetta al tribunale o al magi-
strato di sorveglianza che hanno giurisdizione
 
nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il
domicilio. Nel caso in cui non sia possibile de-
terminare la competenza secondo il criterio so-
pra indicato, si applica la disposizione del se-
condo comma dell'articolo 635 del codice di
procedura penale.
Le disposizioni contenute nel capo I del tito-
lo V del libro IV del codice di procedura pena-
le sono applicabili in quanto non diversamente
disposto dalla presente legge. L'articolo 641
del codice di procedura penale resta in vigore
limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 del-
lo stesso codice.

(I) n capo 11 bis e gli artt. 71-71 sexies sono
stati inseriti dagli articoli 10 e 11 L. 12 gennaio
1977, n. 1, cit. in nota sub art. Il. L'art. 71 Š
 
24      ORDINAMENTO PENITENZIARIO

stato, successivamente, cos? sostituito dall'art.
25 L. 10 ottobre 1986, n. 663. Per i condannati
militari, v. anche L. 29 aprile 1983, n. 167, gi…
cit. sub art. 47.

71 bis ('). (Udienza). L'udienza si svolge
con la partecipazione del difensore e del rap-
presentante dell'ufficio del pubblico ministero.
L'interessato pu• partecipare personalmente
alla discussione e presentare memone.
Le funzioni di pubblico ministero sono eser-
citate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal
procuratore generale presso la corte d'appello
e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal
procuratore della Repubblica presso il tribuna-
le della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I prowedimenti della sezione e d~el magi-
strato di sorveglianza sono emessi sulla base
dell'acquisizione in udienza dei documenti re-
lativi all'osservazione e al trattamento nonchŠ,
quando occorre, svolgendo i necessari accerta-
menti ed awalendosi della consulenza dei tec-
nici del trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di
sorveglianza Š comunicata al pubblico ministe-
ro, all'interessato e al difensore nel termine di
dieci giorni dalla data della deliberazione.

(') V. nota sub art. 71.

71 ter ('). (Ricorso per cassazione). Avver-
so le ordinanze del tribunale di sorveglianza e
del magistrato di sorveglianza, il pubblico mi-
nistero, I'interessato e, nei casi di cui agli arti-
coli 14 ter e 69, comma 6, I'amministrazione
penitenziaria, possono proporre ricorso per
cassazione per violazione di legge entro dieci
giorni dalla comunicazione del prowedimen-
to. Si applicano le disposizioni del terzo com-
ma dell'articolo 640 del codice di procedura
penale. Si applica, altres?, I'ultimo comma del-
I'articolo 631 del codice di procedura penale.

(~) Articolo aggiunto dall'art. Il L. 12 gen-
naio 1977, n. I, indi cos? sostituito dall'art. 26
L. 10 ottobre 1986, n. 663.

71 quater (~). (Comunicazloni). Le comuni-
cazioni all'interessato degli awisi e dei provve-
dimenti previsti negli articoli precedenti sono
effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di
procedura penale.

(') V. nota sub art. 71.

71 quinquies. (Revoca). (Omissis) (1)

(I) Articolo abrogato dall'art. 27 L. 10 otto-
bre 1986, n. 663.

71 sexies ('). (Inammissibilit…). Qualora l'i-
stanza per l'adozione dei provvedimenti indi-
cati nel primo comma dell'articolo 71, appaia
manifestamente infondata per difetto delle
 
condizioni di legge, ovvero costituisca mera ri-
proposizione di una istanza gi… rigettata, basa-
ta sui medesimi elementi, il presidente, sentito
il pubblico ministero, emette decreto motivato
con il quale dichiara inammissibile l'istanza e
dispone non farsi luogo a procedimenti di sor-
veglianza.
Il decreto Š comunicato entro cinque giorni
all'interessato, il quale ha facolt… di proporre
opposizione nel termine di cinque giorni dalla
comunicazione stessa facendo richiesta di trat-
tazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente
della sezione d… corso al procedimento di sor-
ve~lianza.

(I) V. nota sub art. 71.

CAPO 111.
SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA.

72. (Centri di servizio sociale). Nelle sedi
degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri
di servizio sociale per adulti.
Il Ministro per la grazia e giustizia pu• di-
sporre, con suo decreto, che per pi— uffici di
sorveglianza sia istituito un solo centro di ser-
vizio sociale stabilendone la sede.
I centri di servizio sociale dipendono dal-
I'amministrazione penitenziaria e la loro orga-
nizzazione Š disciplinata dal regolamento.
I centri, a mezzo del personale di servizio
sociale, prowedono ad eseguire, su richiesta
del magistrato di sorveglianza o della sezione
di sorveglianza, le inchieste sociali utili a forni-
re i dati occorrenti per l'applicazione, la modi-
ficazione, la proroga e la revoca delle misure
di sicurezza e per il trattamento dei condannati
e degli internati, nonchŠ a prestare la loro ope-
ra per assicurare il reinserimento nella vita li-
bera dei sottoposti a misure di sicurezza non
detentive.
I centri prestano, inoltre, su richiesta delle

ORDINAMENTO PENITENZIARIO     25

direzioni degli istituti, opera di consulehza per
favorire il buon esito del trattamento peniten-
ziano. Svolgono, infine, ogni altra attivit… pre-
vista dalla presente legge che comporti inter-
venti nel servizio sociale (').

(') D.M. 20 gennaio 1976. Istituzione di
centri di servizio sociale per adulti per gli uffici
di sorveglianza (G.U. n. 74 del 20 marzo
1976).

n guardasigilli ministro
per la Rrazia e Riustizia

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, conte-
nente: ®Norme sull'ordinamento Denitenziario

Centri di servizio sociale

1) Tonno..................
 
2) Genova ................
3) Milano.................
4) Brescia ................
5) Venezia .................
6) Trieste.................
7) Trento.................
8) Bologna.................
9) Firenze ................
10) Perugia ................
11) Ancona ................
12) Roma ................
13) L'Aquila...............
14) Napoli.................
15) Bari..................
16) Lecce ..................
17) Potenza....     ...  ..
18) Catanzaro...............
19) Palermo.........
20) Catania .........
21) Messina .
22) Caltanissetta. . .
23) Cagliari.................

e sulla esecuzione delle misure privative e limi-
tative della libert…¯ la quale all'art. 72 stabilisce
che nella sede degli uffici di sorveglianza di cui
alla tabella A annessa alla legge predetta sono
istituiti centri di servizio sociale per adulti e che
il Ministro per la grazia e giustizia pu• disporre
con suo decreto che per pi— uffici di sorveglian-
za sia istituito un solo centro di servizio sociale
stabilendone la sede;
Atteso che per motivi di f unzionalit… ammini-
strahva e per esigenze di carattere operativo Š
necessario unificare alcuni centri di servizio so-
ciale; decreta: Sono istituiti i seguenti centri di
servizio sociale per adulti per gli uffici di sorve-
glianza a fianco di ciascuno indicati:

Uffici di sorveglianza

Torino, Alessandria, Novara, Cuneo e Vercelli
Genova e A puania Massa
Milano, Pavia e Varese
Bresela e Mantova
Venezia, Padova e Verona
Trieste e Gorizia
Trento
Bologna, Modena e Reggio Emilia
Firenze, Siena, Livorno e Pisa
Perugia e Spoleto
Ancona e Macerata
Roma, Frosinone e Viterbo
L'Aquila e Pescara
Napoli, Salerno, S.M. Capua Vetere e Campobasso
Bari e Foggia
Lecce
Potenza e Matera
Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria
Palermo, Agrigento e Trapani
Catania e Siracusa
Messina
Caltanissetta
Cagliari, Nuoro e Sassari
 
26      ORDINAMENTO PENrrENZ~O

73. (Cassa per il soccorso e l'assistenza alle
vittime del delitto). Presso la direzione genera-
le per gli istituti di prevenzione e di pena Š
istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza
alle vittime del delitto.
La cassa ha personalit… giuridica, Š ammini-
strata con le norme della contabilit… di Stato e
pu• awalersi del patrocinio dell'Awocatura
dello Stato.
Per il bilancio, I'amministrazione e il servi-
zio della cassa si applicano le norme previste
dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n.
547.
La cassa Š amministrata da un consiglio
composto:
1) dal direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero del
tesoro;
3) da un rappresentante del Ministero del-
l'interno.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal
direttore dell'ufficio della direzione generale
per gli istituti di prevenzione e di pena, compe-
tente per l'assistenza.
Nessuna indennit… o retribuzione Š dovuta
alle persone suddette.
Il patrimonio della cassa Š costituito, oltre
che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni,
dalle somme costituenti le differenze fra mer-
cede e remunerazione di cui all'articolo 23.
I fondi della cassa sono destinati a soccorre-
re e ad assistere le vittime che a causa del delit-
to si trovino in condizioni di comprovato biso-
gno.

74. (Consigli di aiuto sociale). Nel capoluo-
go di ciascun circondario Š costituito un consi-
glio di aiuto sociale, presieduto dal presidente
del tribunale o da un magistrato da lui delega-
to e composto dal presidente del tribunale dei
minorenni o da un altro magistrato da lui desi-
gnato, da un magistrato di sorveglianza, da un
rappresentante della regione, da un rappresen-
tante della provincia, da un funzionario del-
l'amministrazione civile dell'interno designato
dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato,
dal medico provinciale, dal dirigente dell'uffi-
cio provinciale del lavoro, da un delegato del-
l'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti
penitenziari del circondario. Ne fanno parte,

inoltre, sei componenti nominati dal presiden-
te del tribunale fra i designati da enti pubblici e
privati qualificati nell'assistenza sociale.
Il consiglio di aiuto sociale ha personalit…
giuridica, Š sottoposto alla vigilanza del Mini-
stero di grazia e giustizia e pu• awalersi del
patrocinio dell'Awocatura dello Stato.
I componenti del consiglio di aiuto sociale
prestano la loro opera gratuitamente.
Con decreto del Presidente della Repubbli-
ca, su proposta del Ministro per la grazia e
giustizia, pu• essere disposta la fusione di pi—
 
consigli di aiuto sociale in un unico ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti del consiglio di aiuto sosicale nel setto-
re dell'assistenza penitenziaria e post-
penitenziaria si prowede:
1) con le assegnazioni della cassa delle am-
mende di cui all'art. 4 della legge 9 maggio
1932, n. 547;
2) con lo stanziamento annuale previsto
dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;
3) con i proventi delle manifatture carcera-
rie assegnate annualmente con decreto del Mi-
nistro per il tesoro sul bilancio della cassa delle
ammende nella misure del cinquanta per cento
del loro ammontare;
4) con i fondi ordinari del bilancio;
5) con gli altri fondi costituenti il patrimo-
nio dell'ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti del consiglio di aiuto sociale nel setto-
re del soccorso e dell'assistenza alle vittime del
delitto si prowede con le assegnazioni della
cassa prevista dall'articolo precedente e con i
fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre con-
tribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.
Il regolamento stabilisce l'organizzazione in-
terna e le modalit… del funzionamento del con-
siglio di aiuto sociale, che delibera con la pre-
senza di almeno sette componenti.

75. (Attivit… del consiglio di aiuto sociale per
l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria).
Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti
attivit…:
1) cura che siano fatte frequenti visite ai li-
berandi, al fine di favorire, con opportuni con-
sigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita so-
ciale
2) cura che siano raccolte tutte le notizie

ORDINAMEN ro PENITENZIARIO    27

occorrenti per accertare i reali bisogni dei libe-
randi e studia il modo di prowedervi, secondo
le loro attitudini e le condizioni familiari;
3) assume notizie sulle possibilit… di colloca-
mento al lavoro nel circondario e svolge, an-
che a mezo del comitato di cui all'articolo 77,
opera diretta ad assicurare una occupazione ai
liberati che abbiano o stabiliscano residenza
nel circondario stesso;
4) organizza, anche con il concorso di enti o
di privati, corsi di addestramento e attivit… la-
vorative per i liberati che hanno bisogno di
integrare la loro preparazione professionale e
che non possono immediatamente trovare la-
voro; promuove altres? la frequenza dei libera-
ti ai normali corsi di addestramento e di awia-
mento professionale predisposti dalle regioni;
5) cura il mantenimento delle relazioni dei
detenuti e degli internati con le loro famiglie;
6) segnala alle autorit… e agli enti compe-
tenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e de-
gli internati, che rendono necessari speciali in-
terventi
7) concede sussidi in denaro o in natura;
 
8) collabora con i competenti organi per il
coordinamento dell'attivit… assistenziale degli
enti e delle associazioni pubbliche e private
nonchŠ delle persone che svolgono opera di
beneficenza diretta ad assicurare il pi— efficace
e appropriato intervento in favore dei liberati
e dei familiari dei detenuti e degli internati.

7ff. (Attivit… del consiglio di aiuto sociale per
il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto).
Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso,
con la concessione di sussidi in natura o in de-
naro, alle vittime del delitto e prowede all'as-
sistenza in favore dei minorenni orfani a causa
del delitto.

77. (Comitato per l'occupazione degli assi-
stiti dal consiglio di aiuto speciale). Ai fine di
favonre l awiamento al lavoro dei dimessi da-
gli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni
consiglio di aiuto sociale, owero presso l'ente
di cui al quarto comma dell articolo 74, Š isti-
tuito il comitato per l'occupazione degli assisti-
ti dal consiglio di aiuto sociale.
Di tale comitato, presieduto dal presidente
del consiglio di aiuto sociale o da un magistra
to da lui delegato, fanno parte quattro rappre-
sentanti ri5pettivamente dell'industria, del
commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato
locale, designati dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre
rappresentanti dei prestatori d'opera, designa-
ti dalle organizzazioni sindacali pi— rappresen-
tative sul piano nazionale, un rappresentante
dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupa-
zione, un impiegato della carriera direttiva
dell'amministrazione penitenziaria e un assi-
stente sociale del centro di servizio sociale di
cui all'articolo 72.
I componenti del comitato sono nominati
dal presidente del consiglio di aiuto sociale.
Il comitato delibera con la presenza di alme-
no nque componenti.

78. (Assistenti volontari). L'amministrazio-
ne penitenziaria pu•, su proposta del magistra-
to di sorveglianza autorizzare persone idonee
all'assistenza e all'educazione a frequentare gli
istituti penitenziari allo scopo di partecipare
all'opera rivolta al sostegno morale dei dete-
nuti e degli internati, e al futuro reinserimento
nella vita sociale.
Gli assistenti volontan possono cooperare
nelle attivit… culturali e ricreative dell'istituto
sotto la guida del direttore, il quale ne coordi-
na l'azione con quella di tutto il personale ad-
detto'al trattamento.
L'attivit… prevista nei commi precedenti noD
pu• essere retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare
coi centri di servizio sociale per l'affidamento
in prova, per il regime di semilibert… e per
l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

 
CAPO IV.
DISPOSIZIONi FINALI
E TRANSITORIE.

79 ('). (Minori degli anni diciotto sOttoposn
a misure penali. Magistratura di sorveglianza).
Le norme della presente legge si applicano an-
che nei confronti dei minori degli anni diciotto
sottoposti a misure penali fino a quando non
sar… proweduto con apposita legge.
Nei confronti dei minori di cui al comma
precedente e dei soggetti maggiorenni che
commisero il reato quando erano minori degli
anni diciotto, le funzioni della sezione di sor-

 
28

ORDINAMENTO PENIrENZL~O  IORDINAMENTO PENrrENZIARIO  29

veglianza e del magistrato di sorveglianza sonoesercitate, rispettivamente, dal tribunale per i
minorenni e dal giudice di sorveglianza presso
il tribunale per i minorenni.
Al giudice di sorveglianza per i minorenni
non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68.

(I) Articolo cos? sostituito dall'art. 12 L. 12
gennaio 1977, n. 1, cit. in nota sub art. Il.

80. (Personale dell'amministrazione degli
istituti di prevenzione e di pena). Presso gli isti-
tuti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al
personale previsto dalle leggi vigenti, operano
gli educatori per adulti e gli assistenti sociali
dipendenti dai centri di servizio sociale previsti
dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria pu• avva-
lersi per lo svolgimento delle attivit… di osser-
vazione e di trattamente, di personale incari-
cato giornaliero, entro limiti numerici da con-
cordare annualmente, con il Ministero del te-
soro.
Al personale incaricato giornaliero Š attri-
buito lo stesso trattamente ragguagliato a gior-
nata previsto per il corrispondente personale
incaricato.
Per lo svolgimento delle attivit… di osserva-
zione e di trattamento, l'amministrazione pe-
nitenziaria pu• awalersi di professionisti
esperti in psicologia, servizio sociale, pedago-
gia, psichiatria e criminologia clinica, corri-
spondendo ad essi onorari proporzionati alle
singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti peni-
tenziari previsti dall'art. 59, Š assicurato me-
diante operai specializzati con la qualifica di
infermieri (l)
A tal fine la dotazione organica degli operai
dell'amministrazione degli istituti di preven-
zione e di pena, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, ema-
nato a norma dell'articolo 17 della legge 28
ottobre 1970, n. 775, Š incrementata di 800
unit… riservate alla suddetta categoria. Tali
unit… sono attribuite nella misura di 640 agli
operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalit… relative all'assunzione di detto
personale saranno stabilite dal regolamento di
esecuzione.

(I) Comma cos? sostinuito dall'art. 14 D.L.

14 aprile 1978, n. 111 (conv., con modif., nella
L. 10 giugno 1978, n. 271).

81 ('). (Attribuzioni degli assistenti socia-
li). Gli assistenti sociali della carriera direttiva
esercitano le attribuzioni previste dagli articoli
9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085,
anche nell'ambito dei centri di servizio sociale
previsti dall'articolo 72 della presente legge.
Gli assistenti sociali della carriera di concet-
 
to esercitano le attivit… indicate nell'articolo 72
della presente legge nell'ambito dei centri di
servizio sociale. Essi espletano compiti di vigi-
lanza e di assistenza nei confronti dei sottopo-
sti a misure alternative alla detenzione nonchŠ
compiti di sostegno e di assistenza nei confron-
ti dei sottoposti alla libert… vigilata; partecipa-
no, inoltre, alle attivit… di assistenza ai dimes-
 

(') Cos? modificato dall'art. 13 L. 12 gen-
naio 1977, n. 1, cit. in nota sub art. Il.

82. (Attribuzioni degli educatori). Gli edu-
catori partecipano all'attivit… di gruppo per
l'osservazione scientifica della personalit… dei
detenuti e degli internati e attendono al tratta-
mento rieducativo individuale o di gruppo,
coordinando la loro azione con quella di tutto
il personale addetto alle attivit… concernenti la
rieducazione.
Essi svolgono, quando sia consentito, attivi-
t… educative anche nei confronti degli imputa-
 

Collaborano, inoltre, nella tenuta della bi-
blioteca e nella distnbuzione dei libri, delle
riviste e dei giornali.

83. (Ruoli organici del personale di servi-
zio sociale e degli educatori). La tabella del-
I'organico del personale della carriera direttiva
di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio
1962, n. 1085, Š sostituita dalla tabella B alle-
gata alla presente legge.
Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di
concetto degli educatori per adulti e degli assi-
stenti sociali per adulti.
Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al
precedente comma, sono stabilite rispettiva-
mente dalle tabelle C e D allegate alla presen-
te legge.
Al personale delle carriere suddette si appli-
cano le disposizioni concernenti lo statuto de-
 

gli impiegati civili dello Stato, nonchŠ, inquanto compatibili, quelle di cui al regio de-
creto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive mo-
dificazioni; lo stesso personale dipende diret-
tamente dall'amministrazione penitenziaria e
dai suoi organi periferici.
Gli impiegati della carriera direttiva di servi-
zio sociale che all'l luglio 1970 rivestivano la
qualifica di direttore, al conseguimento del-
l'anzianit… di cui al primo comma dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la
nomina alla qualihca di primo dirigente, dalla
partecipazione al corso previsto dagli articoli
22 e 23 del decreto stesso.
La nomina Š effettuata, nei limiti dei posti
disponibili, con decreto del Ministro, previo
parere favorevole del consiglio di amministra-
zione sulla base dei rapporto informativi e dei
giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

 
84. (Concorso per esame speciale per l'ac-
cesso al ruolo della carriera di concetto degli
assistenh sociali per adulti). Entro sei mesi dal-
la data di entrata in vigore da la presente legge
il Ministro per la grazia e giustizia indir… un
concorso, per esame speciale, di accesso al
ruolo della carriera di concetto degli assistenti
sociali per adulti, istituito dal precedente arti-
colo, nel limite del cinquanta per cento della
complessiva dotazione organica del ruolo stes-
 

Entro trenta mesi dall'entrata in vigore dellapresente legge sar… indetto un concorso pub-
blico di accesso al ruolo della carriera di con-
cetto degli assistenti sociali per adulti, nel limi-
te del residuo cinquanta per cento della com-
plessiva dotazione organica del ruolo stesso. A
tale concorso sono ammessi anche gli assistenti
sociali immessi nel ruolo del servizio sociale
per i minorenni per effetto del concorso a 160
posti di assistente sociale, di cui al decreto mi-
nisteriale 21 giugno 1971.
Il concorso previsto al primo comma Š riser-
vato, indipendentemente dai limiti di et… pre-
visti dalle vigenti disposizioni per l~accesso agli
imyieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, svol-
gano attivit… rctribuita di assistente sociale
pressO gli istituti di prevenzione e di pena per
adulti e siano forniti di diploma di istituto di
istruzione di secondo grado nonchŠ di certifi-
cato di qualificazione professionale rilasciato
da una scuola biennale o triennale di servizio
sociale.
Il concorso consiste in una prova orale aven-
te per oggetto le seguenti materie:
1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia;
3) nozioni di diritto e procedura penale
4) regolamenti per gli istituti di prevenzione
e di pena.
La commissione esaminatrice Š presieduta
dal direttore generale per gli istituti di preven-
zione e di pena o dal magistrato che ne fa le
veci ed Š composta dai seguenti membri:
un magistrato di corte d'appello addetto alla
direzione generale per gli istituti di prevenzio-
ne e di pena;
un docente universitario in neuropsichiatria
o in psicologia o in criminalogia o in antropo-
logia criminale;
un ispettore generale dell'amministrazione
degli istituti di prevenzione e di pena;
un docente di materire di servizio sociale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da
un impiegato del ruolo amministrativo della
carriera direttiva di detta amministrazione con
qualifica non inferiore a direttore alla seconda
classe di stipendio (ex coefficiente 257).
La ~rova si considera superata dai candidati
che hanno riportato un punteggio non inferioe
a sei decimi.
I vincitori del concorso sono nominati:
a) alla prima classe di stipendio della quali-
fica di assistente sociale se abbiano prestato
servizio continuativo ai sensi del terzo comma
 
del presente articolo per almeno due anni;
b) alla seconda classe di stipendio della qua-
lifica di assistente sociale se abbiano prestato
tale servizio per almeno quattro anni;
c) alla terza classe di stipendio della qualifi-
ca di assistente sociale se abbiano prestato tale
servizio per almeno otto anni.
Nei confronti di coloro che sono inquadrati
nella prima o nella seconda classe di stipendio,
ai sensi del comma precedente, gli anni di ser-
vizio di assistente sociale prestato in modo
continuativo, ai sensi del terzo comma del pre-
sente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e
quattro anni sono computati ai fini dell'inqua-
dramento nella classe di stipendio immediata-

 
30

ORDINAMENTO PENIrENZIARIO

mente superiore.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazionedel decreto di nomina i vincitori del concorso
hanno facolt… di chiedere il riscatto degli anni
dl servizlo prestato ai sensi del terzo comma
del presente articolo, ai fini del trattamento di
quiescenza e della indennit… di buonuscita

85. (Accesso alla carriera direttiva di servi-
Zi0 sociale). Alla lettera e) dell'articolo 5 della
legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le
parole ®istituita o autorizzata a norma di leg-
~e¯.

86. (Personale per gli uffici di sorveglianza) .
Con decreti del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro per la grazia e giusti-
zia, di concerto con il Ministro per il tesoro, Š
determinato, entro sei mesi dalla entrata in vi-
gore della presente legge, il contingente dei
magistrati e del personale di cui all'articolo 68
da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza
nei limiti delle attuali complessive dotazioni
orgamche.

87. (Norme di esecuzione). Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con 1l Ministro per il tesoro, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sar… emanato il regolamento di esecu-
zione Per quanto concernte la materia della
Istruzlone negli istituti di prevenzione e di pe-
na il regolamento di esecuzione sar… emanato
di ocncerto anche con il Ministro per la pubbli-
ca istruzione.
Fino all'emanazione del suddetto regola-
mento restano applicabili in quanto non in-
compatibili con le norme della presente legge,
le disposizioni del regolamento vigente.
Entro il termine indicato nel primo comma
dovranno essere emanate le norme che disci-
plinano l'ingresso in carriera del personale di
concetto dei ruoli degli educatori per adulti e
degli assistenti sociali per adulti.
Le disposizioni concernenti l'affidamento al
servizio sociale e il regime di semilibert… entre-
ranno in vigore un anno dopo la pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

88. (Attuazione del ruoli delpersonale). L'i-
stituzione del ruolo organico del personale di
concetto di servizio sociale per adulti, I'am-
 

pliamento del ruolo organico del personale di-
retbvo di servizio sociale, l'istituzione del ruo-
lo organico della carriera di concetto degli
educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo
degli operai specializzati addetti agli ospedali
psichiatrici e alle case di cura e di custodia
previsti dalla presente legge, saranno attuati
entro un periodo di sette anni
 

89. (Norme abrogate). Sono abrogati gli ar-
tiColi 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capo-
verso dell'articolo 207 del codice penale, l'arti-
colo 585 del codice di procedura penale non-
chŠ ogni altra norma incompatibile con la pre-
sente legge.

90. (Esigenze di sicurezza). (Omissis) (1)

(I) Articolo abrogato dall'art. 10 L. 10 otto-
bre 1986, n. 663, che ha introdotto l'art. 41 bis.

91. (Coperturafinanziaria). All'onere deri-
vante dall'attuazione).ella presente legge, va-
lutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario
1975, si prowede mediante riduzione di pari
importo dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario me-
deslmo.
Il Ministro per il tesoro Š autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va-
nazioni di bilancin

TABELLA A ( )

SEDI E GIURISDIZIONI
DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA
PER ADULTI

Ancona: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbi-
no.
Macerata: tribunali di Macerata, Ascoli Pi-
ceno, Camerino, Fermo.
Bari: tribunali di Bari, Trani.
Foggia: tribunali di Foggia, Lucera.
Bologna: tribunali di Bologna, Ferrara, For-
l?, Ravenna, Rimini.
Modena: tribunale di Modena.
Reggio Emilia: tribunali di Reggio Emilia,
Parma, Piacenza.
Brescia: tribunali di Brescia, Bergamo, Cre-
ma.
Mantova: tribunali di Mantova, Cremona.
Cagliari: tribunali di Cagliari, Oristano.

ORDINAMENTO PENrrENzlARln

Nuoro: tribunali di Nuoro, Lanusei.
Sassan: tribunali di Sassari, Tempio Pausa-
nia.
Caltanissetta: tribunali di Caltanissetta, En-
na, Nicosia.
Catanua: tribunali di Catania, Caltagirone.
Siracusa: tribunali di Siracusa, Ragusa, Mo-
dica.
Catanzaro: tribunali di Catanzaro, Crotone
Nicastro, Vibo Valentia.
Cosenza: tribunali di Cosenza, Rossano
Castrovillari, Paola.
F~eggio Calabria: tribunali di Reggio Cala-
bria, Locri, Palmi.
Firenze: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato
Pistoia.
Siena: tribunali di Siena, Grosseto, Monte-
 
pulciano.
Livorno: tribunale di Livorno.
Pisa: tribunali di Pisa, Lucca.
Genova: tribunali di Genova, Chiavari, Im-
peria, Sanremo, Savona.
Massa: tribunali di Massa, La Spezia.
L'Aquila: tribunali di L'Aquila, Avezzano
Sulmona.
Pescara: tribunali di Pescara, Lanciano, Te-
ramo, Vasto, Chieti.
Lecce: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
Messina: tribunali di Messina, Mistretta,
Patti.
Milano: tribunali di Milano, Lodi, Monza.
Pavia: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghe-
ra.
Varese: tribunali di Varese, Busto Arsizio
Como, Lecco, Sondrio.
Napoli: tribunale di Napoli.
Avellino: tribunali di Avellino, Ariano Irpi-
no, Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.
Campobasso: tribunali di Campobasso, Iser-
 

31

nia, Larino.
Salerno: tribunali di Salerno, Sala ConsilinaVallo della Lucania.
Santa Maria Capua Vetere: tribunale di San-
ta Maria Capua Vetere.
Palermo: tribunali di Palermo, Termini Ime-
rese.
Agrigento: tribunali di Agrigento, Sciacca.
Trapani: tribunali di Trapani, Marsala.
Perugia: tribunali di Perugia, Orvieto.
Spoleto: tribunali di Spoleto, Terni.
Potenza: tribunali di Potenza, Lagonegro,
Matera, Melfi.
Roma: tribunali di Roma, Latina, Velletri
Civitavecchia.
Frosinone: tribunali di Frosinone, Cassino.
Viterbo: tribunali di Viterbo, Rieti.
Torino: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
Alessandria: tribuli di Alessandria, Acqui
Tortona.
Novara: tribunali di Novara, Aosta, Biella,
Verbania.
Vercelli: tribunali di Vercelli, Casale Mon-
ferrato, Ivrea.
Cuneo: tribunali di Cuneo, Mondov?, Saluz-
zo, Alba.
Trento: tribunali di Trento, Bolzano, Rove-
reto.
Trieste: tribunale di Trieste.
Jdine: tribunali di Udine, Gorizia, Porde-
none, Tolmezzo.
Venezia: tribunali di Venezia, Belluno, Tre-
viso.
Padova: tribunali di Padova, Rovigo, Bassa-
no del Grappa.
Verona: tribunali di Verona, Vicenza.

(') Tabella cos? sostituita dall'art. 14 L. 12

Rennaio 1977. n. 1. ciL in nf~ta ~llh nr~ 7 7