Corte Internazionale: PAURA O SOPRAVVIVENZA di Joachim Lau (13 febbraio)

Di seguito trascriviamo un brano tratto dal libro di Lau, uno dei nostri avvocati che ci assiste nel difficile compito di far rispettare le norme internazionali che vietano l'uso delle armi all'uranio. Sulla base del diritto, sarebbe lecito occupare le basi USA per far rispettare la normativa in merito alle armi nucleari, liberandole da queste. Un giudice chiamato a giudicare chi intraprendesse tale azione [la Sovranità Popolare non è un concetto astratto], non potrebbe far altro che assolvere, come già è successo a Stoccarda in Germania ed in Scozia il 21 ottobre scorso. L'Osservatorio Etico Ambientale non chiede altro: che siano rispettate ED APPLICATE almeno le decisioni delle Corti Internazionali di Giustizia. In subordine, che si dica chiaramente che il diritto non esiste più e che siamo tutti solamente una massa feroce di banditi assassini.



Premessa

Con la presente pubblicazione, la IALANA-Italia vuole contribuire ad una comprensione migliore della questione giuridica delle armi nucleari, Cento anni dopo la prima convenzione dell'AJA sugli obblighi degli Stati nella guerra, nella quale fu stabilito che nessuno Stato ha il diritto di danneggiare illimitatamente la parte nemica (art. 22 della Convenzione dell'Aja, 1907), manca un forte movimento politico a livello globale che potrebbe, finalmente, porre fine a questa Spada di Damocle. Addirittura, con sorpresa, abbiamo dovuto assistere all'impressionante e angosciante orgoglio nazionale della popolazione indiana e pakistana di essere entrata nel club delle potenze nucleari. Mentre la notte di sabato 9 maggio 1998 a Ginevra si chiudeva invano la seconda seduta del Comitato di preparazione per il rinnovamento della Conferenza del 2000 per il Trattato di NON-proliferazione, con il rifiuto inutile degli Stati nucleari, soprattutto degli Stati Uniti, a concedere una data precisa per un disarmo nucleare totale e una clausola di "negative assurance" (Gli stati nucleari dovevano garantire di non utilizzare le loro armi contro stati non nucleari), il nuovo governo indiano, ed altrettanto il governo pakistano, preparavano una decina di test sotterranei. Alcuni giorni dopo, nell'immediata vicinanza, l'Afganistan ha subito un sisma del settimo grado che ha causato circa 5.000 morti: nessuno crede più ad una pura casualità.

Nel 1992 un piccolo gruppo di anti-nuclearisti, tra cui medici, giuristi e fisici, la IALANA e il IPPNW insieme all'International Peace Bureau fondato nel 1892, ha con successo lanciato l'idea che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite possa chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia (World Court), se l'uso della bomba nucleare sia ammissibile o meno. L'iniziativa è stata chiamata WORLD COURT PROJECT.

Solo quattro anni più tardi, dopo un avventuroso percorso istituzionale a livello nazionale ed internazionale, la Corte Internazionale di Giustizia ha espresso il suo verdetto: la minaccia e l'uso delle armi nucleari sono generalmente illeciti e gli Stati sono OBBLIGATI ad un totale, immediato (at an early date), disarmo nucleare.

La decisione della Corte Internazionale offre un'importante possibilità, di riaccendere la discussione sul totale disarmo nucleare, l'unica vera garanzia che queste armi di distruzione di massa non saranno mai più usate.

Jo Lau
Talla-Salutio (Italia), maggio 1998



Sintesi della decisione

La domanda delle Nazioni Unite alla Corte Internazionale di Giustizia: "E' permessa la minaccia o l'uso delle armi nucleari in qualunque circostanza dal diritto internazionale?"

La Corte non ha individuato una specifica norma che permetterebbe o inibirebbe l'uso delle armi nucleari e pertanto applica la seguente norma generale:

ARTICOLO 2 comma 4 CARTA ONU:
"Tutti gli Stati membri omettono nei loro rapporti internazionali la minaccia o l'uso della forza allo scopo di interferire contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in altro modo non coerente con gli obiettivi delle Nazioni Unite [NDR: Vedi invece gli interventi in Iraq e nei Balcani, per un bell'esempio di criminalità internazionale con la complicità e buona pace dei governi... umanitari].

1) LA CORTE quindi doveva decidere se questo divieto generale dell'uso della forza nei rapporti internazionali vale anche per le armi nucleari, visto che per quasi cinquanta anni gli Stati nucleari hanno minacciato e usato le armi nucleari per garantire la loro "sicurezza" nazionale e l'equilibrio del terrore [NDR: Stiamo parlando di terrorismo istituzionalizzato su vasta scala, certamente non scelto dai popoli].

LA PRIMA RISPOSTA DELLA CORTE

"Tale proibizione dell'uso della forza è da considerare alla luce di altre disposizioni rilevanti della Carta. L'articolo 51 della Carta riconosce il diritto naturale all'autodifesa individuale o collettiva in caso di un attacco armato. Un ulteriore uso legale della forza è previsto all'articolo 42, laddove il Consiglio di Sicurezza può intraprendere azioni militari in conformità...del Capitolo VII della Carta... Queste disposizioni non fanno riferimento ad armi specifiche. Si applicano ad ogni uso della forza, quali che siano le armi impiegate."
(§ 38 e 39 AO)

"Sono illegittimi la minaccia o l'uso della forza posti in essere avvalendosi di armi nucleari, se ciò avviene in violazione dell'art. 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite e senza rispettare tutti i presupposti fissati dell'art. 51 della medesima Carta" (§ 105 AO)

Quindi gli Stati generalmente non hanno il diritto di minacciare o utilizzare la forza (-incluso le armi nucleari) salvo in caso di una aggressione armata:

Art. 51 Carta-ONU:

"In caso di una aggressione armata contro uno Stato membro delle Nazioni Unite la presente Carta non pregiudica in nessun modo il diritto naturale alla autodifesa individuale o collettiva finché il Consiglio di Sicurezza ha provveduto le necessarie misure..."

Un primo risultato:

Per il diritto internazionale le armi nucleari sono da considerare come qualunque altra arma; è vietato il loro uso sia diretto, sia per minacciare un altro Stato. L'uso della forza è consentito soltanto per l'autodifesa in caso di una aggressione armata!

2) La Corte di conseguenza esamina le armi nucleari sotto il profilo dello "jus bellico", ulteriori norme del diritto internazionale che i belligeranti devono rispettare in un conflitto armato; e, specificamente, se l'uso delle armi nucleari sia in conformità con il principio di proporzionalità.

IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ - JUS COGENS:
Come la Corte ha constatato nella causa... Nicaragua v. United States of America (I.C.J. Reports 1986, p.94 para 176): "esiste una norma specifica nel diritto internazionale consuetudinario ben riconosciuta, che un atto di autodifesa deve essere proporzionale e necessariamente rispondere all'aggressione armata". (par. 41 AO)

LA CORTE TROVA LA SEGUENTE RISPOSTA:
"Il principio di proporzionalità, quindi, può in sé non escludere, in ogni circostanza, l'uso delle armi nucleari per autodifesa. Ma, allo stesso tempo, un uso della forza proporzionato a norma delle disposizioni sull'autodifesa, deve, al fine di essere legittimo, anche rispettare i requisiti previsti dal diritto bellico e, in particolare, i principi e le norme del diritto umanitario... La Corte non ritiene necessario di perdersi nella quantificazione di tali rischi, né ritiene necessario analizzare se esistano armi nucleari tattiche sufficientemente precise al fine di limitare tali rischi: per la Corte è sufficiente notare che l'intrinseca natura di tutte le armi nucleari e gli elevati rischi associati ad esse, costituiscono elementi da tenere in considerazione da parte degli Stati che ritengono di poter esercitare un'autodifesa nucleare nel rispetto de requisiti di proporzionalità".

Significa che gli Stati non possono legalmente usare le armi nucleari per una autodifesa, se non rispettano il principio di proporzionalità ed il diritto umanitario applicabile in una guerra (Per esempio un'aggressione con armi convenzionali non può trovare mai un'autodifesa legittima con armi nucleari).

3) Quali sono adesso le regole del diritto umanitario che gli Stati secondo la CORTE devono rispettare quando vogliono usare le armi nucleari?

LA CONVENZIONE DELL'AJA del 18 ottobre 1907:

Articolo 22: "Il diritto dei belligeranti di danneggiare il nemico non è illimitato"

Articolo 23: "...sono espressamente vietati:

a) l'uso di veleno o armi avvelenate [NDR: L'URANIO IMPOVERITO CHE COS'E'?]

b) omicidio o lesioni con mezzi insidiosi di membri della popolazione nemica o delle sue truppe armate [NDR: L'URANIO IMPOVERITO CHE COSA FA'?]

c) assassino o ferimento di un nemico che si arrende o che è indifeso...

d) l'uso di armi, proiettili o sostanze, che possono creare sofferenze inutili... [NDR: L'URANIO IMPOVERITO CHE COSA FA'?]

LA CLAUSOLA MARTENS
Art. 1 comma 2 del Protocollo aggiuntivo I alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, del 8 luglio 1977:
"Nei casi non previsti da questo protocollo o di altri accordi internazionali, i civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'autorità dei principi di diritto internazionale derivanti dal diritto consuetudine, dai principi umanitari e dai dettami della coscienza comune"
[NDR: quindi anche di quella di chi ci legge]

LA CONCLUSIONE DELLA CORTE

In considerazione delle norme da rispettare nel diritto internazionale umanitario, applicabili in materia di conflitti armati e della intrinseca natura di tutte le armi nucleari e degli elevati rischi del loro uso, consegue che
"La minaccia o l'uso delle armi nucleari sono in genere contrari al diritto internazionale"

Comunque la Corte, alla base dell'attuale stato del diritto internazionale, non si sente in grado di dare una risposta definitiva se la minaccia o l'uso delle armi nucleari possa essere considerato legittimo o illegittimo in caso estremo di autodifesa, quando è in gioco la sopravvivenza di uno Stato [NDR: era in gioco "la sopravvivenza dell'Italia" quando ci si è prestati al tentativo sovversivo nella RFYu? In altre parole: SIAMO STATI MINACCIATI DA PARTE DELLA NATO DI RAPPRESAGLIE CHE METTEVANO IN GIOCO L'ESISTENZA STESSA DEL NOSTRO STATO, SE NON CI FOSSIMO RESI COMPLICI? ED IN QUESTO CASO, CHE SE VERO E' GRAVISSIMO, CHE SENSO AVREBBE CONTINUARE L'ADESIONE AD UN PATTO "CHE METTE A RISCHIO L'ESISTENZA STESSA DEL NOSTRO STATO"? INOLTRE, SAREBBE LECITO USARE, CONTRO LA NATO, ARMI NUCLEARI PER DIFENDERE L'ESISTENZA STESSA DEGLI STATI MINACCIATI?]. Ma proprio in questa difficoltà la Corte si rende conto dell'importanza dell'applicazione dell'articolo VI del Trattato di Non-Proliferazione e dell'obbligo degli Stati,"di perseguire negoziati in buona fede e con misure effettive per arrivare ad una cessazione della corsa agli armamenti nucleari al più presto possibile ed ad una Convenzione di disarmo generale e totale sotto un rigido e effettivo controllo internazionale".



Tratto da: PAURA O SOPRAVVIVENZA, Illiceità della minaccia e dell'uso delle armi nucleari, Il parere consultivo della Corte Internazionale 8 luglio 1996, di Joachim Lau, edizioni "IALANA", Lire 10.000, acquistabile presso:

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