La IALANA denunciò l'uso di uranio alla Procura Militare (23 ottobre)

Nota: L'avvocato Joachim Lau della Ialana, International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, denunciò a Intelisano l'uso delle armi all'uranio contro la RFYu. Fu proprio l'Osservatorio Etico Ambientale a consegnare alla IALANA la documentazione sull'uranio nel gennaio 2000.

PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Militare di Roma, Viale delle Milizie 5

25 marzo 2000

Egr. Dott. Intelisano,

In seguito al deposito del materiale fotografico all'inizio dell'anno relativo al danno civile che la guerra della Nato ha causato alla Repubblica Yugoslavia, vorrei di nuovo chiedere cortesemente la Sua attenzione per il fatto che gli alleati hanno utilizzato durante la guerra dei proiettili con Uranio Impoverito (DU) allo scopo di aumentare la capacità di penetrazione delle loro bombe e rimettere alla mia denuncia la presente documentazione.

I fatti stessi sono pacifici, in quanto la Nato ha ammesso l'uso di questo tipo di arma. In tutto sono state utilizzate circa 10 tonnellate di Uranio impoverito in circa 32.000 proiettili. (vedi allegato)

Al momento dell'esplosione delle granate DU si sviluppa una temperatura di circa 5000 gradi C., che insieme all'energia di pressione cagiona la polverizzazione dell'Uranio. L'uranio in seguito si diffonde nell'ambiente e cade sul fondo o sulle piante. Con il vento questo materiale può essere trasportato fino a 40 Km di distanza. Le particelle di circa 5 u (micron) possono essere inalate facilmente e quindi entrare nel ciclo biologico. Il DU ha un effetto tossico e radioattivo sulle cellule con il quale prende contatto. Il maggior effetto tossico per le persone esposte al DU è il danno ai reni, con conseguenze mortali.

Con il passare del tempo il DU emette radiazioni alfa, beta e gamma che in modo lento possono danneggiare il metabolismo di una cellula o il suo codice DNA e creare cancro ed altre malattie nucleari, soprattutto la leucemia.

Questi effetti sono a conoscenza dei militari della NATO da diversi decenni. (Vedi allegato)

Secondo l'art 22 della Convenzione dell'Aja del 1907 (Con A 1907) nonché del 35 comma 1, protocollo aggiuntivo I di Ginevra (Prot.G. I) gli stati non possono scegliere senza limite i metodi e i mezzi per la loro guerra. Queste regole sono imperative e non sono abrogabili neanche di fronte alle occorrenze militari. Ogni Stato ha l'obbligo di esaminare la compatibilità di nuove armi con la normativa in questione. Pertanto i proiettili devono adempire le condizioni di cui all'art. 23 com. 1 e della Con A 1907 e art 35 com. 2 del Prot.G.I. Le armi DU aumentano le sofferenze e le ferite del nemico in modo sproporzionato e non necessario. Il DU diffuso con il tempo nell'ambiente danneggia anche in modo indiscriminato i belligeranti e non belligeranti e pertanto rappresenta una violazione dell'art 51 com 4 c e 5 b del Prot.I G. Art. 35 com.3 e art. 55 Prot.I G contiene uno specifico divieto di danneggiare l'ambiente e le bombe DU sono illecite anche sotto questa norma.

Una delle principali norme del diritto internazionale (ius cogens), contenuto anche nell'art 23.com. 1 a ConvA 1907 è il divieto dell'uso delle armi tossiche. Questo divieto esiste da circa 3500 anni.

Bisognerebbe anche menzionare il divieto di danneggiare con armi tossiche i propri soldati nonché gli stati neutrali . Una volta esplosa, la radioattività delle Bombe DU non può essere limitata ai territori del Kossovo o della Serbia; il vento la porta anche altrove e pertanto il loro uso lede anche il principio della neutralità.

Considerando queste norme e specificamente l'art 6 b dello Statuto del Tribunale Militare di Norimberga nonché l'art 3 a e b dello Statuto del Tribunale Internazionale per la EX-Yugoslavia, e l'art 85 comma 3 b Prot.I. G, nonché l'art 8 nr.2 b dello Statuto di Roma del Tribunale Internazionale si deve concludere che i responsabili della NATO e gli operatori della guerra del Kossovo hanno commessi molteplici crimini di guerra per i quali loro sono penalmente responsabili.

L'ordinamento interno della Repubblica si conforma alle norme del diritto internazionale, tanto è vero che la maggior parte delle norme sopra menzionate sono state ratificate con relative leggi e così direttamente applicabili all'interno della Repubblica. Dalla stampa si poteva anche evincere che durante il conflitto ogni mattina i rappresentanti degli Stati NATO hanno controfirmati gli ordini per l'esecuzione degli attacchi alla Jugoslavia.

Circa l'80% dei raid sono partiti dal territorio italiano. Esiste quindi una diretta ed indiretta corresponsabilità penale di varie persone ignote in posizione decisionale all'interno dell'amministrazione militare nazionale e degli altri Stati della NATO a tutti i livelli .

Il potere e la facoltà del pubblico ministero non è limitato dal fatto che esiste un Tribunale Internazionale per i crimini nel territorio dell'EX Jugoslavia, pertanto Lei è competente di svolgere indagini o formulare accuse per crimini di guerra.

Non escludo la violazione di altre norme del diritto internazionale e nazionale.

Allego copia della Nazione del 24.3.2000 pagina 6 e un articolo del Dott. Asaf Durakovic (Washington): Medical Effects of Internal Contamination with Uranium, del marzo 1999.

Egr. Dott Intelisano, anche se le mie possibilità materiali sono piuttosto limitate, sono disposto di aiutarLa, se a Lei servono altri documenti.

In attesa di una Sua gentile risposta

Porgo i migliori saluti

Dr. Joachim Lau
Firenze, 25.3.2000