Balcani: pronta la denuncia per i mancati arresti (20 giugno 1999)

Denuncia-Tipo (preliminare per procedere poi all'arresto in flagranza dei Procuratori che non hanno arrestato D'Alema, Scalfaro, etc.)

I sottoscritti  denunciano il capo della procura della repubblica di Cagliari, nonché i suoi sostituti, perché sono responsabili di:
Non aver iniziato l'azione penale prevista obbligatoriamente  dagli artt.68 e 112 della Costituzione Italiana, contro i Parlamentari del loro territorio, contro l'allora capo del governo D'Alema, e contro l'allora Oscar Luigi Scalfaro, responsabili di attentato consumato e/o concorso in attentato  contro la Costituzione Italiana. Questo mancato inizio dell'azione penale costituisce  un fatto diretto a mutare gli art. 68 e 112 della Costituzione Italiana, che viola l'art.283 del Codice Penale, affidato dal Popolo Italiano ai Procuratori della Repubblica perché lo Osservino e lo facciano Osservare. Le accuse  sono supportate da tutti gli atti allegati al seguito della presente lettera di Denuncia. Confermiamo  inoltre  che sussistendo la Flagranza di reato  di cui sopra si provvederà insieme a chi avrà il coraggio di difendere la Legalità Costituzionale e il nostro Ordinamento, ad arrestare i Criminali attentatori alla Costituzione in forza degli artt.382 e 383 c.p..

In fede..................................................
In fede..................................................
In fede...................................................
datato li......./......../2000  in..............................................

allegati:
- Lettera di presentazione degli allegati
- Sillogismo  sulle VIOLAZIONI COSTTUZIONALI 3 pagine.
- Denuncia dei Comitati "Stop all'Uranio 238" depositata a Milano da Marco Saba.
- Memoriale  depositato al Tribunale di  Trieste, da Roberto De Bortoli .
- Effetti delle Violazioni Costituzionali nella vita comune dei cittadini.
- Precedente Giuridico composto da Pietro Molinari in merito alle violazioni costituzionali dal 1948 ad Oggi, e carteggio sui mandati di cattura di Trieste, Napoli e altre provincie Italiane.

Presentazione degli allegati
Vista la Sentenza di condanna emessa dalla Corte Costituzionale,  i Pubblici Ministeri, ruolo svolto abitualmente dai Procuratori della Repubblica, non hanno iniziato l'azione penale contro i responsabili dei suddetti crimini, prevista  obbligatoriamente dall'art.112 della Costituzione italiana e regolata dall'art. 283 del vigente codice penale italiano, NEANCHE CONTRO I POLITICI CONDANNATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA n. 360/96 pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n.44 del 30 ottobre 1996, per violazioni  continuate della Costituzione italiana; La Criminosa abitudine di reiterare i Decreti Legge  all'infinito crea instabilità politica ed economica (allegato B e  precedenti sviluppati dal Cittadino Pietro Molinari allegato E)
L'inosservanza dei precetti costituzionali in merito alla violazione degli art, 70, 71, 76, 77 e 94 ha generato la catena di eventi che ci ha portato alla sucessiva violazione agli artt. 78 e 11 della costituzione scatenando la guerra contro la Repubblica Federale Yugoslavia con i disastrosi  effetti  che conosciamo (allegato D)
Visti gli effetti della contaminazione Radioattiva generatisi nella Repubblica Federale Yugoslavia (che include il Kosovo e la Metohija), effetti similari a quelli sostenuti dall'Irak e dai soldati Americani ed Inglesi con la sindrome del Golfo, è lecito supporre che anche il contingente europeo e quindi i soldati Italiani sono e saranno contaminati dagli ossidi d'Uranio come accaduto nella guerra del Golfo e quindi nei prossimi anni  assisteremo ad una Sindrome dei Balcani (Allegato D e denuncia presentata dal Comitato Stop all'U238 di Milano allegato C)

Precedente giuridico composto da Pietro Molinari Assolto per non avere commesso reato  art.596 c.p. - non è punibile chi dice la verità -  praticamente l'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha violato la  Costituzione Italiana. (allegato E)

SILLOGISMO
E' vero che:
 I Parlamentari ricevono i voti dal popolo italiano per esercitare la sovranità della Repubblica Italiana, in nome del popolo, nelle forme e nei limiti della Costituzione italiana, come è scritto nei suoi articoli 1 e 48; La Costituzione italiana è la prima legge della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948; L'art. 283 del vigente Codice Penale italiano, punisce con procedibilità d'ufficio, obbligo di arresto, giudizio in corte d'assise e carcere non inferiore a dodici anni, chiunque commette fatti diretti a mutare la costituzione italiana in modo non previsto dal suo art. 138; L'art. 112 della Costituzione italiana fa obbligo ai pubblici ministeri (ruolo questo svolto abitualmente dai procuratori della Repubblica) di iniziare l'azione penale; il capo della Procura di Cagliari è in flagranza avendo omesso l'azione penale nei confronti dei responsabili del Governo e dei parlamentari in loco che sono stati in silenzio quando si è agito attentando alla Costituzione Repubblicana; L'art. 68 della costituzione italiana stabilisce che i parlamentari in flagranza di reato possono essere arrestati senza l'autorizzazione del parlamento italiano; Romano Prodi, in continuazione delle abitudini criminali dei suoi predecessori, ha violato l'art. 94 della costituzione italiana e con ciò l'art. 283 del codice penale, quando si è dimesso da  Capo del Governo dichiarando falsamente a Oscar Luigi Scalfaro che i motivi delle dimissioni erano quelli di non avere più la fiducia  del Parlamento, fiducia che invece aveva perché non gli era  stata tolta con l'unica procedura valida ossia la mozione motivata di sfiducia prevista dal detto art. 94 della Costituzione italiana; Oscar Luigi Scalfaro ex Capo dello Stato italiano aveva dato incarico a D'Alema di formare un nuovo Governo quando esisteva ancora quello di Romano Prodi, rendendosi con ciò complice nel detto delitto compiuto da Romano Prodi e responsabile di alto tradimento della Costituzione; D'Alema e il suo Governo avevano accettato l'incarico avuto da Oscar Luigi Scalfaro di formare un nuovo Governo e lo hanno formato quando esisteva ancora quello di Romano Prodi mai sfiduciato dal Parlamento con la mozione motivata di sfiducia prevista dall'art. 94 della Costituzione; - I parlamentari hanno dato la fiducia al Governo D'Alema senza toglierla prima al Governo Prodi, rendendosi con ciò complici nei suddetti delitti di Romano Prodi, Oscar Luigi Scalfaro, D'Alema ed il suo Governo; Il Governo D'Alema ha messo l'Italia in stato di guerra  contro la Repubblica Federale Yugoslavia dando alla Nato le Forze  Armate dell'Aeronautica Militare Italiana, senza la delibera del Parlamento prevista dall'art. 78 della Costituzione italiana e questa violazione della Costituzione italiana deve essere punita dall'art. 283 del vigente Codice Penale italiano; I Parlamentari non hanno preso l'iniziativa di legge prevista dagli articoli 71 e 94 della costituzione italiana per sfiduciare il Governo D'Alema responsabile dei suddetti reati; I Presidenti della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, a capo delle Forze Armate (art. 87 della Costituzione) non hanno sciolto il Parlamento responsabile dei delitti di cui sopra, non hanno ritirato l'aeronautica militare dall'illegale stato di guerra e sono quindi punibili con l'art. 283 del vigente codice penale italiano; I Pubblici Ministeri, ruolo svolto abitualmente dai Procuratori della Repubblica, non hanno iniziato l'azione penale contro  i responsabili dei suddetti crimini, prevista  obbligatoriamente dall'art. 112 della Costituzione italiana e regolata dall'art.283 del vigente codice penale italiano;  I Pubblici Ministeri, ruolo svolto abitualmente dai Procuratori della Repubblica, non hanno iniziato l'azione penale contro i responsabili dei suddetti crimini, prevista  obbligatoriamente dall'art. 112 della Costituzione italiana e regolata dall'art.283 del vigente codice penale italiano, NEANCHE CONTRO I POLITICI CONDANNATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA n. 360/96 pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n.44 del 30 ottobre 1996, per violazioni  continuate della Costituzione italiana; I Pubblici Ministeri ossia i Procuratori della Repubblica svolgenti questo ruolo, devono essere puniti loro stessi dall'art. 283 del vigente codice penale per non averlo applicato come detto sopra; L'art. 382 del vigente codice italiano di Procedura Penale stabilisce che la flagranza di reato dura fino a quando il  reato permane; I responsabili dei suddetti delitti sono in flagranza di reato fino a quando:
- Non viene iniziata l'azione penale contro D'Alema e Scalfaro;
- I Procuratori della Repubblica non iniziano l'azione penale contro i violatori dell'art.283 del vigente Codice Penale italiano;

La polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) pur essendo a  disposizione dei suddetti criminali Procuratori della Repubblica in base all'art. 109 della Costituzione italiana, deve agire anche autonomamente ed arrestare chiunque si trova in flagranza di reato con obbligo di arresto, in osservanza degli  articoli 55 e 380 del vigente Codice di Procedura Penale italiano; I Sindaci, parte del quinto organo costituzionale dello Stato italiano, non hanno usato la Polizia Giudiziaria Municipale  ai loro ordini diretti per arrestare i suddetti violatori della Costituzione italiana, diventando con ciò loro complici nella violazione dell'art.283 del Codice Penale; L'art. 383 del vigente Codice italiano di Procedura Penale dà facoltà ai privati cittadini di arrestare chiunque e quindi  anche i Parlamentari, si trovi in flagranza di reato perseguibile  d'ufficio con obbligo d'arresto; Anche il popolo italiano ha diritto all'informazione in forza dell'art. 19 della dichiarazione  dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) e della sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 94/1977; Dal 1948 ad oggi i mezzi di pubblica informazione non  hanno fatto conoscere al popolo italiano quanto scritto sopra, col disastroso risultato che:
La Polizia Giudiziaria non interviene contro i politici  eletti dal Popolo in attesa che intervenga il Popolo Sovrano  dell'Italia; [La Polizia Giudiziaria teme giustamente che i mezzi di informazione in omertà criminale con i politici colpevoli, dicano al Popolo, all'oscuro della verità, che il loro intervento è un colpo di Stato] Il Popolo Sovrano sarà costretto nel caso in cui la polizia giudiziaria non intervenga per sanare la situazione di Illegalità, ad organizzarsi ed Intervenire direttamente con l'art. 383 suddetto in applicazione dell'art. 283 del vigente Codice Penale a difesa della Costituzione italiana, della  Democrazia Rappresentativa e del Voto, arrestando il Procuratore Capo di Cagliari che non ha esercitato l'azione penale (Cost. it. art. 112)