Il Comune di Milano, asino, casca sulla questione urbanistica (4 luglio)

Caro Marco,

Ti sottopongo la questione urbanistica di cui ti ho parlato.

La questione riguarda l'abrogazione di alcune norme delle N.T.A. del P.R.G. attraverso il regolamento edilizio del comune di Milano.

L'articolo 134 del regolamento edilizio del comune di Milano prevede l'abrogazione di alcune norme tecniche di attuazione ( N.T.A. ) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) attraverso una variante normativa al piano regolatore ai sensi della legge regionale 23 giugno 1997 n.23.

Questi sono i fatti. Ma procediamo con ordine.

La legge regionale 23 giugno 1997 n.23 prevede un nuovo iter procedurale per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e i regolamenti edilizi comunali.

In sintesi l'iter è il seguente:

a) delibera comunale di adozione;
b) deposito per trenta giorni nella segreteria comunale;
c) durante i trenta giorni c'e' la possibilita' di presentare le osservazioni;
d) entro i 90 giorni successivi, ci deve essere l'approvazione della delibera di adozione valutando le osservazioni pervenute;
e) pubblicazione nella BURL regionale.

Questo e' l'iter procedurale.

Ora, la variante normativa alle NTA del PRG che stiamo considerando, rientra, secondo il comune, perche' io nutro seri dubbi al riguardo, nel caso i) previsto dalla legge regionale 23/1997 che dice "varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo delle aree".

Quindi per effettuare la variante in considerazione si doveva eseguire l'iter procedurale descritto.

Ma siccome quell'iter procedurale doveva gia' essere seguito per l'adozione del regolamento edilizio, allora il comune di Milano che cosa ha pensato? Basta una sola delibera. Con la delibera di adozione del regolamento inseriamo anche la variante alle NTA.

Questa soluzione, scelta dal comune di Milano, contraddice in pieno la delibera della giunta regionale n6/38573 del 25 settembre 1998 che al capo II afferma "Il regolamento edilizio non puo' apportare varianti alle NTA del PRG e viceversa.

Non va, infatti, dimenticato che, in base ai principi generali di diritto, le modificazioni ad un atto amministrativo possono essere assunte con la medesima forma e procedura, che caratterizzano l'atto originario oggetto di modifiche.

Pertanto laddove risulti necessario apportare modifiche alle NTA del PRG l'unica forma possibile e' la variante di piano così laddove si intenda apportare modifiche al Regolamento Edilizio bisognera' espressamente modificare, in tutto o in parte, il Regolamento stesso, secondo il tipo di modifica ( parziale o generale ) da apportare.

Tali criteri, oltre ad essere coerenti, come si e' detto con i principi generali di diritto, rispondono all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, al fine di consentire ai cittadini un approccio chiaro alla disciplina urbanistico-edilizia di livello locale."

Ma che bravo il comune di Milano. Ha fatto una cosa ( variante normativa alle NTA del PRG all'interno del regolamento edilizio ) che non poteva fare. Grave violazione amministrativa.

Ma anche l'opposizione (dove c'e' lo stesso architetto Fiano dei DS, presente sia nel precedente consiglio comunale sia nell'attuale), dove era?.

Dario



Caro Dario,

Non mi stupisco, ormai, più di niente.