[timbro: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso la Pretura Circ.le di Roma
UFFICIO RICEZIONE PRIMI ATTI 18.gen.2000 000036709]

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

ATTO DI DENUNCIA

Ill.Sig.Procuratore

La sottoscritta Danica Razlag, nata a (...) e residente in (...), in qualità di Vicepresidente dell Associazione privata di volontariato denominata "Osservatorio Etico Ambientale" ai fini del presente atto el.te domiciliata in Roma, p.le Clodio, 22 presso lo studio degli Avv.ti Franco e Domenico Marconi

Premesso

1. L'Uranio naturale è composto da tre tipi di Uranio (isotopi): l'Uranio 234, Uranio 235 e 238. Tutti hanno 92 protoni ma un numero differente di neutroni, rispettivamente 142, 143 e 146. Per essere utilizzato nella maggior parte dei reattori nucleari l'Uranio naturale deve essere arricchito in Uranio 235. A livello nucleare tale processo di arricchimento fa avanzare UNA notevole quantità di Uranio 238. Ora terminato lo scopo energetico tali quantità di Uranio devono essere stoccate e smaltite.

2. Che la ditta autorizzata a trattare scorie di Uranio, nei casi occorsi in cui si sono sostituiti i contrappesi all'Uranio con quelli al tungsteno, è la STARMET (Don King, Manager, Sales & Contracts - Starmet Corporation  2229 Main Street Concorde, MA 01742 ( 978.369-5410 e mail dking@starmet.com) la quale vende tale tipo di materiale al prezzo di circa $10 al chilo.

3. Che esistono nel mondo svariate migliaia di tonnellate (quasi 6 milioni di tonnellate pari ad un chilo per ogni abitante della terra) di tali scorie e che la Starmet almeno dal 1969 ha ben pensato di riciclare immettendole e disperdendole sul pianeta per fini civili.

4. Che l'Uranio di cui stiamo parlando è notoriamente un elemento tossico e radioattivo che provoca negli esseri viventi varie forme di tumori e danni mutagenici.

5. Che almeno dal 1969 gli aerei civili utilizzano come zavorra e contrappeso Uranio 238 nella parte delle ali e della coda nella misura di almeno 1500 chili di Uranio 238 nei Boeing 747

6. Che i modelli di tali aerei sono  Boeing B747, Mac Donnell & Douglas DC 10, Lockheed 1011 e Lockheed C130 Hercules, C141.
 

7. Che i contrappesi in tali modelli sono individuabili attraverso il manuale tecnico fornito dalla società produttrice e che dovrebbero essere punzonati in modo indelebile dalla sigla "DU"  ma che nessun tecnico ha mai operato manutenzione su parti del velivoli in cui risiedono tali contrappesi: di conseguenza nessuno sa con precisione quanto gli eventuali contenitori stagni abbiano sopportato le sollecitazioni nel tempo a cui sono stati sottoposti tali contenitori; una cosa è certa e cioè che da rilevazioni sull'intera massa planetaria si è constatato che sono state disperse nell'atmosfera anche a causa dei voli di linea più di cento tonnellate di Uranio 238 le quali da modelli di parametro desunti da dati ufficiali UNSCEAR (organismo ONU) il totale del materiale radioattivo disperso ha provocato la morte di circa un miliardo di persone dal 1940 ad oggi. In Italia le morti accertate secondo gli indici di tale organismo e dovute anche alla dispersione dell'Uranio 238, sarebbero 10 milioni.

8. Che l'Uranio 238 ha le caratteristica di essere un materiale piroforico e cioè tendente ad autoincendiarsi e che quindi in caso di disastro aereo, quando il velivolo prende fuoco, l'Uranio si trasforma in ossidi e diossidi di Uranio sempre respirabile in forma di aerosol che si disperde per varie decine di chilometri dal luogo di emissione (e ciò dipende anche dalle condizioni atmosferiche) sono danno grave e rilevante.

9. Che la normativa italiana attualmente in vigore, in particolare la legge 31 dicembre 1962, n.1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), e il più recente Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.230 (attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti), prevede strettissimi controlli in ordine alla produzione, importazione, esportazione, trattamento, impiego, commercio, detenzione deposito, trasporto, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi altra attività o situazione correlata che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni ionizzanti.

10. Che gli aerei sia civili che militari di Roma non hanno piani idonei di evacuazione decontaminazione e difesa contro l'irraggiamento da questo tipo di materiale radioattivo.

11.  Che l'Alitalia Spa ha nella propria flotta svariati velivoli come specificati al punto 6 con presenza di Uranio 238.

12. Che a comprova di quanto esposto al punto 10 le Compagnie si Assicurazione di tale linea aerea (Generali ed Assitalia) nelle loro polizze non coprono i rischi derivanti dalla contaminazione e/o avvelenamento derivante da incendio delle parti in Uranio degli aerei di questo tipo.

13. Che l'Agusta fabbrica in Italia un elicottero anche per uso civile su licenza Bell che si chiama "Ab412" e che tale velivolo nella versione B412A, ha nelle pale ben 13 chili di Uranio 238.

14.  Che dalla trasmissione "Report" su RAITRE del 19 dicembre 1999 (cfr.videocassetta allegata a partire da 20 minuti circa dall'inizio: intervista rilasciata da Silvano Manera del Servizio Sicurezza Gruppo Alitalia e dal Sig. Benedetto Marasa, Direttore dei Servizi Tecnici Ente Nazionale Aviazione civile), potrebbe arguirsi che i responsabili degli Aeroporti Leonardo da Vinci, Ciampino, Urbe e Pratica di Mare potrebbero essere ben a conoscenza di tali fatti e nonostante ciò permettono sia all'Alitalia che ad altre compagnie di utilizzare tali pericolosi velivoli sulle proprie piste ad hangar ...

15. Che il tipo di indagine da fare per trovare tale sostanza sui velivoli indicati è la spettrometria di massa oppure il rilievo delle radiazioni alfa (ma anche gamma).

Con presente atto propone formale

DENUNCIA

Nei confronti dei responsabili della società Alitalia spa, della Agusta spa, degli aeroporti Leonardo da Vinci, Ciampino, Urbe e Pratica di Mare nonché di ogni altro eventuale, e identificando responsabile.

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma, ove in quanto su esposto ravvisi di fatti costituenti reato voglia iniziare azione penale contro i denunciati e contro ogni corresponsabile, dei quali si chiede espressamente la punizione.

Con riserva di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali.

Autorizza l'invio di ogni comunicazione, ivi compresa l'eventuale richiesta di archiviazione, di cui il sottoscritto chiede espressamente di essere informato, presso il proprio domicilio eletto in Roma, p.le Clodio 22 presso lo studio degli avv.ti Franco e Domenico Marconi,

Sin d'ora si indica a teste il Sig. Marco Saba domiciliato in ...  via ...

Si allegano i seguenti documenti:

1. Atto costitutivo di associazione privata "Osservatorio Etico Ambientale" del 13 dicembre 1999.

2. Rapporto informativo del 14/01/2000 Capo Squadra dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

3. Lettera ANPA del 13 ottobre 1999, prot. N. 16254

4. Videocassetta contenete due trasmissioni televisive andate in onda su RAI 3 e Tele Padania nel dicembre 1999.
(particolarmente utili per inquadrare la problematica).

Roma 18/01/2000
Firmato: Sig.ra Danica  Razlag


PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

MEMORIA ILLUSTRATIVA

P.M.n. 4551/2000 - dott.ssa Delia

La sottoscritta Danica Razlag, con riferimento ad Atto di denuncia proposto dalla Sig.ra Danica Razlag in qualità di Vicepresidente dell'Associazione "Osservatorio Etico Ambientale" e depositato in data 18 gennaio 2000, con la presente memoria riferisce alla S.V.Ill.ma i chiarimenti af integrazione alla suddetta denuncia.

1. Con L.7 agosto 1982 n.704 pubbl. in G.U. 7 ott.82 n. 277 (doc.1)  "lo Stato Italiano ratifica e dava esecuzione alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980".

2. All'art. 1 della suddetta  Convenzione, per materiale nucleare si intende, tra gli altri, anche l'Uranio 238.

3. Relativamente al trasporto, così come si evince dall'art.4 comma 3, ebbene si prescrive che uno stato sul quale  transitano aeromobili contenenti detti materiali deve ottenere assicurazioni che il materiale nucleare sarà protetto durante il trasporto internazionale così come richiesto conformemente ai livelli di protezione di cui all'allegato 1 (doc.2)

4. All'allegato 1.art.1 par.b si stabilisce che i materiali della categoria II ( a cui appartiene l'Uranio impoverito - vedansi allegato 2-doc.3 -) devono essere immagazzinati all'interno di una zona costantemente sorvegliata da guardie e dispositivi elettronici, circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti di acceso adeguatamente controllati o in qualsiasi zona con un equivalente livello di protezione fisica: certamente le ali di un velivolo (che contengano uranio) non rientrano tra quelle zone con equivalente livello di protezione fisica: infatti, negli aeroporti civili non esistano misure né tantomeno dispositivi atti ad assicurare un'adeguata protezione.

5. L'art.7 della Convenzione stabilisce che il commettere dolosamente uno degli atti elencati dal presente articolo (uso, detenzione, dispersione del materiale nucleare e quant'altro) che cagioni o sia in grado di cagionare la morte o il ferimento grave di persone o danneggiamento considerevole a cose deve essere considerato reato e per tanto punito.  Ed infatti la Convenzione all'art.8 del comma 3 non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali.

a) Tutto ciò premesso e relativamente  al caso in esame le ipotesi  di reato che possono configurarsi, volendo, sono: art.432 C.P." Attentati alla sicurezza dei trasporti" (doc. 4) e art. 679 C.P." Omessa denuncia di materie esplodenti " ( doc. 5 "ovvero materie infiammabili ") e art.10 Legge 14 ott.1974, n. 497 (doc.6: riguardo alla detenzione di aggressivi chimici) ed infatti: a.L'art. 432 c.p. prevede il reato ogni volta che si configura un comportamento, attivo o omissivo, idoneo a determinare un evento di pericolo concreto, non necessariamente un danno materiale.  Quanto alla forma la legge non specifica la condotta delittuosa, ma considera tali tutti gli atti e le omissioni del reo che da soli o insieme con eventuali forze naturali esterne siano tali da determinare un pericolo per la sicurezza dei trasporti. Si tratta di reato con evento di pericolo perché la sua esistenza non richiede il verificarsi di un effettivo danno materiale che costituisce circostanza aggravante, ma è sufficiente l'insorgenza di uno stato di fatto che renda possibile il danno ( vedansi al riguardo giurisprudenza allegata al doc. 7 - 8 - 9).

b) L'art. 679 c.p. riguarda, appunto, la detenzione tra le altre cose di materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità. Ora è noto che l'Uranio 238 ha un alto potere di infiammabilità (la quale tra le altre cose è il mezzo con cui sopra, associata all'art.10 L. 497/74 (vedansi doc. 6) può essere applicata al caso di specie: la giurisprudenza, addirittura punisce la detenzione associata alla omessa denuncia delle micce a lenta combustione ed i giocattoli pirici in quanto li ricomprenda tra le materie esplodenti: non far rientrare  in tale categoria l'Uranio 238 sarebbe come dire che un c.d."reato" è più pericoloso di svariati chilogrammi di Uranio che "svolazzano" liberamente sul cielo del nostro stato e di conseguenza sulle nostre teste.

E', pertanto, opinione della sottoscritta che i fatti esposti con denuncia del 18 gennaio 2000. possono integrare gli estremi di illeciti penali.

Con Osservanza
Sig.ra Danica Razlag

Roma 9 marzo 2000



AGGIORNAMENTO 26 FEBBRAIO 2001: ALLA PROCURA DI ROMA E' SPARITA LA PARTE DEL FASCICOLO CONTENENTE LE MEMORIE ILLUSTRATIVE, LA DENUNCIA [N. 04551/2000] E' STATA RUBRICATA, DAL PM DELIA, "CONTRO IGNOTI".